Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-27, n. 202310123

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-27, n. 202310123
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310123
Data del deposito : 27 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/11/2023

N. 10123/2023REG.PROV.COLL.

N. 01676/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1676 del 2019, proposto da
F s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, piazza di Spagna n. 15;



contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S S e F I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Organismo di Bacino n. 22, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Margelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Fabio Trinca in Roma, via Portuense n. 104;
Comune di Lanusei in proprio e in qualità di capofila dell’Organismo di bacino n. 22, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 680/2018, resa tra le parti,


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di Organismo di Bacino n.22;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il Cons. S Rffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Vercillo, in dichiarata delega dell'Avv. Zoppini, Isola e Margelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La controversia riguarda il saldo finale del contributo per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas naturale.

2. Con deliberazione del 3 maggio 2004 n. 21/20, la Regione Sardegna ha approvato l’attuazione del piano nazionale di metanizzazione per le reti urbane, oggetto dell’Accordo di programma quadro del 21 aprile 1999 e inserito nell’Intesa istituzionale di programma di cui alla delibera Cipe del 19 febbraio 1999.

Con successiva deliberazione 22 novembre 2005 n. 54/28, la Giunta regionale ha approvato le Linee guida per lo sviluppo della rete di distribuzione del gas metano.

A ciò ha fatto seguito la pubblicazione, sempre da parte della Regione, di un bando per la selezione degli organismi di bacino cui concedere un contributo regionale, in conto capitale e pari al 50% dei costi complessivi, per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas naturale.

3. Alla procedura selettiva hanno partecipato, fra gli altri, i comuni facenti parte dell’Organismo di bacino 22, con capofila quello di Lanusei, i quali nell’anno 1999 avevano già affidato la concessione di costruzione e gestione della rete al Consorzio CPL Concordia, cui è subentrata, previa autorizzazione del Comune di Lanusei, F s.p.a. (di seguito: “F”), società appositamente costituita tra il Consorzio CPL Concordia e Liquigas s.p.a., che aveva già avviato la realizzazione della nuova rete di distribuzione del metano.

All’esito della procedura selettiva l’Organismo di bacino 22 è stato ammesso al finanziamento, tanto che con determinazione 18 giugno 2008 n. 335, la Regione gli ha corrisposto un acconto di euro 9.577.997,43, a fronte del contributo complessivo previsto di euro 13.244.080,00.

Con atto aggiuntivo del 23 dicembre 2008, n. 25, il rapporto concessorio tra l’Organismo di bacino e F è stato sottoposto a “revisione degli obblighi contrattuali alla luce delle sopravvenute circostanze” , per cui la società concessionaria si è assunta l’impegno “ di adeguarsi nella realizzazione di ulteriori interventi afferenti alla rete del gas dei comuni del Bacino 22 ”.

In esecuzione di tali nuovi accordi F aveva realizzato ulteriori opere funzionali alla rete di distribuzione, con la seguente approvazione di correlative perizie di variante, sino a quando il direttore dei lavori aveva emesso il Certificato definitivo di ultimazione, nonché redatto la Contabilità finale e la Relazione sullo Stato finale dei lavori (in data 28 luglio 2010), quantificando l’importo delle opere realizzate in euro 33.192.742,94 e il valore netto rendicontabile ai fine del finanziamento regionale in euro 28.028,129,38; inoltre, su incarico dell’Organismo di Bacino 22, in data 7 dicembre 2010 erano stati redatti la relazione e il certificato di collaudo, riconoscendo il valore complessivo di euro 31.009.307,99, di cui euro 27.576.359,61 rendicontabile ai fini del finanziamento regionale; infine il Comune di Lanusei -quale capofila dell’Organismo di Bacino 22- con deliberazione della Giunta 27 gennaio 2012, n. 17, aveva approvato il collaudo, individuato la decorrenza del termine di durata del rapporto concessorio con F all’1 gennaio 2011, con scadenza al 31 dicembre 2023 e incaricato il R.U.P. di attivarsi per l’erogazione del saldo del finanziamento concesso da parte della Regione.

In seguito all’approvazione, da parte del Comune di Lanusei, della delibera 27 gennaio 2012 n. 17, riguardante il collaudo dei lavori effettuati da F, la durata del rapporto concessorio con detta società, con scadenza al 31 dicembre 2023, e l’incarico al rup di attivarsi per l’erogazione del saldo del finanziamento concesso da parte della Regione, con nota del 22 marzo 2012 l’Organismo di Bacino 22 ha chiesto alla Regione la corresponsione dell’importo a saldo non ancora liquidato, quantificato in euro 3.666.083,07.

Tale richiesta è stata respinta con determinazione regionale 26 giugno 2013 n. 15219, sul presupposto che “lo scrivente non ha ricevuto la documentazione richiesta, costituita da fatture conformi all’originale e debitamente quietanzate inerenti le spese ammissibili non ancora liquidate” .

Avverso tale atto di diniego l’Organismo di bacino 22 ha proposto il ricorso n. 883 del 2013 (nel quale è intervenuta ad adiuvandum F) innanzi al Tar, che, con sentenza 26 novembre 2014 n. 996, ha preso atto della riapertura del procedimento e dichiarato cessata la materia del contendere.

Nell’aprile 2016 l'Organismo di bacino 22, dando corso al procedimento istruttorio, ha iniziato a trasmettere gli esiti del riscontro tecnico effettuato con l'ausilio della Auditors Associati s.r.l., società di revisione contabile incaricata di verificare la conformità tra le capitalizzazioni effettuate da F nei propri documenti contabili e i corrispettivi ricevuti dall’Organismo di bacino per la realizzazione della rete di distribuzione del gas.

Con nota 23 dicembre 2016 n. 41354 l'Assessorato regionale dell'industria ha comunicato all'Organismo di bacino 22 di ritenere ammissibile l'importo di euro 1.131.086,04, per una somma dovuta a titolo di saldo finale pari a euro 565.543,02.

A seguito di ulteriore contraddittorio la Regione Sardegna, con determinazione dirigenziale 28 febbraio 2017 n. 6363 rep. 55, ha disposto l’erogazione, a titolo di saldo finale del contributo, della somma di euro 565.543,02 in favore del Comune di Lanusei, in qualità di capofila dell'Organismo di bacino 22.

4. Con ricorso al Tar Sardegna F ha chiesto l’annullamento di tale provvedimento e dei presupposti atti della procedura.

5. Il Tar ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva con sentenza 25 luglio 2018 n. 680.

6. F ha appellato la sentenza con ricorso n. 1676 del 2019.

7. Nel corso del giudizio di appello si sono costituiti la Regione Autonoma della Sardegna e l’organismo di bacino 22.

8. Nel corso del giudizio di appello F ha depositato in data 29 settembre 2023 l’atto di fusione per incorporazione della medesima con la società Mediterranea Energia Ambiente s.p.a., per cui tale società è subentrata alla originaria concessionaria assumendo tutti i rapporti in essere e i relativi obblighi contrattuali (nella presente pronuncia i riferimenti a F sono quindi da intendere rivolti a Mediterranea Energia Ambiente s.p.a.).

9. All’udienza del 9 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

10. L’appello è infondato.

11. L’esito del giudizio esime il Collegio dal valutare le eccezioni in rito quale l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto contro il Comune di Lanusei e l’Organismo di bacino 22 avverso gli atti del Comune di Lanusei (di cui alla memoria depositata il 6 ottobre 2023 dall’Organismo di bacino), l’eccezione di inammissibilità del ricorso nei confronti dell’Organismo di bacino, che non ha adottato gli atti impugnati e che ha interesse all’erogazione del contributo (di cui alla memoria depositata il 17 ottobre 2023 dall’Organismo di bacino) e l’eccezione di sopravvenuto difetto di legittimazione attiva dell’appellante, basata sul fatto che F è stata incorporata in Mediterranea Energia Ambiente s.p.a., che è subentrata all’originaria concessionaria assumendo tutti i rapporti in essere ei relativi obblighi contrattuali

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