Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-07-12, n. 202105281
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Pubblicato il 12/07/2021
N. 05281/2021REG.PROV.COLL.
N. 08979/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8979 del 2020, proposto da F B, rappresentato e difeso dagli Avvocati M P, L S D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato L S D M in Roma, via Colà di Rienzo, n. 162;
contro
AGEA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) n. 273/2020, resa tra le parti, concernente l’annullamento della cartella di pagamento notificata il 13.5.2015 relativa a quote latte.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AGEA - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28/2020 e 25, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020, il Consigliere P A A P e presenti, per la parte appellante, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28/2020, gli avvocati Lucia Scalone di Montelauro e M P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con ricorso al TAR per la Lombardia Sezione di Brescia n.r.g. 108 del 2020, il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 30020150000007314/000 emessa da Agea e notificata da Equitalia il 13.5.2015, riguardante i prelievi supplementari per gli anni 1995,1996,1997 e 1998, per l’importo di euro 221.986,74 e relativi interessi maturati.
Avverso la stessa cartella il ricorrente aveva proposto opposizione davanti al Tribunale di Mantova che ne aveva disposto la sospensione e, con sentenza n. 71/1918, aveva accolto le domande attoree.
Con sentenza n. 1654/2019 del 14.11.2019, la Corte d’Appello aveva dichiarato il difetto di giurisdizione per la prevalenza della tutela in capo al giudice amministrativo essendo stata proposta anche una domanda giudiziale volta alla contestazione del quantum dovuto.
2.- Con la sentenza in epigrafe, il TAR ha rigettato il ricorso e compensato le spese di giudizio.
La sentenza ha ritenuto infondati i motivi concernenti l’inesistenza della notifica e/o invalidità della cartella ed ha affermato che la prescrizione decennale non si è compiuta dal momento che la riscossione è stata sospesa nel 2000 fino al 2012, quando a seguito della definizione dei contenziosi (con decisioni di rigetto in appello e senza ulteriori sospensioni cautelari) le somme sono divenute esigibili.
Il TAR ha rigettato anche i motivi relativi al difetto di motivazione della cartella, alla determinazione degli interessi, alla duplicazione del ruolo.
Il TAR ha, inoltre, ritenuto che l’erronea quantificazione dell’importo (in virtù di una asserita non corretta contabilizzazione delle compensazioni) non inciderebbe sulla validità dell’intimazione.
Infine, non sussisterebbe l’errata iscrizione a ruolo degli importi dovuti (in forza di quanto statuito dalla Corte di Giustizia con la sentenza 27.6.2019, Causa C-348/2018) in quanto rispetto al ricorrente si sarebbe formato il giudicato circa la debenza della somma per effetto dell’abbandono del ricorso in appello proposto a suo tempo, unitamente ad altri ricorrenti, avverso le sentenze del TAR Brescia n. 3642/2012 (confermata da C.d.S. 217/215), n. 3644/2012 (confermata da C.d.S. n. 210/2015) e n. 4957/2012 (confermata da C.d.S. n. 897/2015), che avevano rigettato l’impugnazione dei provvedimenti di accertamento delle somme addebitate a titolo di prelievo supplementare per le annate dal 1995 al 1998.
Secondo il TAR, il rapporto tra primato del diritto comunitario e consolidamento degli effetti del giudicato non si risolve nel dovere dell’organo giurisdizionale nazionale di riesaminare necessariamente la decisione coperta da giudicato, salva eventualmente la possibilità per l’interessato di agire per il risarcimento dei danni.
3.- Con l’appello in esame, il ricorrente lamenta l’erroneità e ingiustizia della sentenza di cui chiede la riforma.
4.- Si è costituita in giudizio AGEA che chiede il rigetto dell’appello.
5.- Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2021, a seguito di scambio di memorie e deposito di note di udienza da parte del ricorrente, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
1.- L’appello non è fondato.
2.- L’appellante deduce, con il primo motivo, l’infondatezza, illogicità e carenza di motivazioni con cui il TAR ha respinto il primo motivo del ricorso introduttivo, con cui era stata dedotta l’inesistenza della notificazione della cartella, l’illegittimità per violazione del combinato disposto dell’art. 10 bis della L. n. 33/2009 e dell’art. 26 DPR n. 602/1973 e artt. 137 e segg. c.p.c..
Secondo la tesi dell’appellante, a seguito della modifica dell’art. 26 D.P.R. n. 602/73, apportata con l’art. 12, comma 1, D.lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999, solo il personale della Guardia di Finanza, quale ufficiale della riscossione, e non Equitalia, può intervenire nel processo di notificazione delle cartelle AGEA in materia di “prelievo latte” ai sensi della L. n. 33/09.
Non varrebbe a sanare il vizio la circostanza che la notifica abbia raggiunto lo scopo.
2.1.- Il Collegio ritiene che vada condivisa sul punto la sentenza impugnata.
Il TAR ha correttamente ritenuto che “ l’articolo 8 quinquies, comma 10 bis, del DL 5/2009, convertito in legge n. 33 del 9 aprile 2009, nel testo ratione temporis applicabile, considera equivalenti l'attività del gruppo Equitalia e quella della Guardia di Finanza, sia relativamente alla notificazione sia per tutti gli adempimenti della riscossione coattiva descritti nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, tra cui le funzioni di ufficiale della riscossione (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 21 febbraio 2017, n.252;TA.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 9 dicembre 2019, n.1044, TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 20 marzo 2017, n. 104 ).”.
Difatti, nel procedimento di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte, il comma 2 dell’art. 8 quinquies del D.l. n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 33 del 2009, così dispone: “L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza”.
Dai commi 10 e 10 bis dell'art. 8 quinquies, così come modificato dall'art. 1, comma 525, della cd. "Legge di Stabilità 2013" (L. n. 228 del 2012), discende che nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione AGEA procede alla riscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonchè per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia
Né assume rilievo, in senso contrario, la circostanza che la qualifica di ufficiali della riscossione venga normativamente attribuita soltanto agli appartenenti al personale della Guardia di Finanza, discendendo l'abilitazione per Equitalia direttamente dalla convenzione prevista dal citato art. 8 quinquies, che costituisce norma speciale, quanto all'identificazione del soggetto abilitato alla notificazione, rispetto alla disciplina generale contenuta nell'art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. Civ. Sez III, 23.4.2020 n. 8118;n. 26/06/2020, n. 12926).
Equitalia, pertanto, è legittimata a notificare la cartella e, dunque, il primo motivo è infondato.
2.2. - Peraltro, va ricordato l’indirizzo della Corte di Cassazione in tema di nullità/inesistenza della notifica della cartella.
L’'irritualità della notificazione può essere fatta valere dal contribuente unicamente al fine di eccepire la decadenza dell'amministrazione dalla possibilità di esercitare la pretesa tributaria, o la prescrizione dell'azione, ovvero al fine di dimostrare la tempestività dell'impugnazione dell'atto, altrimenti il contribuente non ha interesse a dedurre un vizio della notificazione che non ridonda, di per sè, in vizio dell'avviso di accertamento" (Cass. civ., Sez. V, n. 10079 del 21/4/2017;n. 7838 del 17/4/2015 e n. 16407 del 3/11/2003).
Più precisamente, in tema di atti d'imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d'efficacia, sicchè la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere all'Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio (Cass., Sez. V, ordinanza n. 21071 del 24/8/2018;Sez. V, n. 8374 del 24/4/2015 e n. 654 del 15/1/2014).
Nel caso concreto, il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto, tant'è che ha promosso tempestivamente l’impugnazione della cartella di pagamento ed è, dunque, evidente che l'asserita irregolarità della notificazione non ha leso alcun legittimo diritto di difesa della parte (Cass civile, sez. III, 26/06/2020, n. 12926).
3.- Con il secondo motivo, l’appellante lamenta l’infondatezza, illogicità e carenza delle motivazioni con cui il TAR ha respinto il terzo motivo di ricorso concernente la nullità e/o annullabilità del ruolo indicato in cartella e l’illegittima duplicazione del ruolo.
Il TAR afferma che AGEA ha provveduto ad un adeguamento delle somme dovute e che non vi sarebbe interesse alla censura posto che l’iniziativa di AGEA sarebbe l’unica in relazione al credito in questione.
Osserva il Collegio che l’iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti di cui all’art. 8 ter, 1° comma, della L. n. 33/2009, istituito presso AGEA, è equiparata all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, ex art. 8 ter, 2° comma, L. n. 33/2009;ma ciò non comporta che il debito venga riscosso due volte, né è indicativo di tale possibilità il richiamo (erroneamente interpretato dal ricorrente) contenuto nella cartella di pagamento alla legge n. 33/2009.
Attualmente è unica la procedura di riscossione in corso, attivata mediante la cartella di pagamento notificata da AGEA.
Peraltro, il ricorrente non fornisce prova che per lo stesso debito portato dalla cartella, la Regione (mediante gli Organismi Pagatori Regionali) abbia proceduto a compensare i contributi dovuti al ricorrente.
4.- Con il quarto motivo il ricorrente deduce l’infondatezza, illogicità e carenza di motivazioni con cui il TAR ha respinto il quarto motivo del ricorso introduttivo con cui egli denunciava la nullità e annullabilità della cartella per mancanza dei requisiti essenziali;la nullità e annullabilità del ruolo per mancata notifica degli atti di accertamento presupposti.
Il TAR ha ritenuto la cartella conforme al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate in data 28.8.2014.
L’appellante ripropone i vari profili del motivo disatteso e lamenta la mancata indicazione in cartella della notificazione dell’atto di accertamento, che afferma non essere mai avvenuta: AGEA si limiterebbe a richiamare genericamente il fatto che le imputazioni di prelievo oggetto della cartella sono state intimate ai sensi della l. 33/2009, senza nemmeno indicare tali atti di intimazione (che peraltro, non sarebbero gli atti di accertamento degli importi imputati a titolo di prelievo supplementare).
Il che impedirebbe l’esercizio pieno del diritto di difesa e confermerebbe anche la nullità dell’iscrizione a ruolo, avvenuta senza previa notifica del titolo esecutivo legittimante la pretesa.
La stessa iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti sarebbe possibile solo per debiti accertati in via definitiva con sentenza passata in giudicato.
La cartella sarebbe nulla anche per violazione dell’art. 36, comma 4, DPR 602/73, per mancata indicazione del responsabile del procedimento di imputazione, del responsabile dell’emissione e della notifica della cartella esattoriale;non sarebbe sufficiente, a tal fine, l’indicazione generica dell’Ufficio indicato impersonalmente, in violazione della legge n. 31/2008, art. 36, comma 4 ter, e dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della P.A.
4.1.- Con il quinto motivo di appello, che può esaminarsi congiuntamente al quarto, il ricorrente censura il rigetto del quinto motivo del ricorso introduttivo, con cui era stata dedotta la nullità della cartella per difetto di motivazione: i dati riportati in cartella non consentirebbero al produttore la verifica dell’iter logico seguito da AGEA per determinare l’ammontare del prelievo supplementare iscritto a ruolo, l’eventuale compensazione intervenuta nel tempo con contributi PAC, dati che si sarebbero potuti accertare sulla base della notifica di atto presupposto all’iscrizione a ruolo, mai notificato.
4.2.- La cartella, contrariamente a quanto asserisce l’appellante, risponde alle regole di garanzia e trasparenza invocate e reca l’indicazione degli importi ed estremi degli atti di accertamento/imputazione del prelievo, precisando (anche se genericamente) che “ le imputazioni di prelievo oggetto della cartella sono state intimate asi sensi della l. 33/2009 ” e che maggiori informazioni possono essere richieste allo sportello AGEA.
4.3. - Il Collegio osserva, in primis, per quanto concerne in particolare la violazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, con riguardo all'indicazione dell'"effettivo" responsabile del procedimento, che la giurisprudenza, in tema di cartelle di pagamento, ritiene che l'indicazione del responsabile del procedimento di emissione della cartella, prevista a pena di nullità per quelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 dall'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., in l. n. 31 del 2008, deve intendersi riferita alla persona fisica responsabile del procedimento, a prescindere dalla specificazione della funzione apicale o meno dalla stessa effettivamente esercitata.
In tal senso, la giurisprudenza ha, per es., ritenuto essere sufficiente l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino, nonché la garanzia del diritto di difesa, e mentre ha ritenuto non necessaria e neppure sufficiente la sola indicazione della funzione dirigenziale ricoperta dal Responsabile o l’indicazione impersonale dell’Ufficio (Cassazione civile sez. trib., 14/11/2019, n.29652;Cass. Sez. VI, Ordinanza n. 3533 del 23/2/2016;Sez. V, Ordinanza n. 11130 del 9/5/20).
La Cassazione ha precisato che non è certo sufficiente che venga indicato l'Ufficio o la struttura che è destinata a svolgere il procedimento.
L'indicazione dell'Ufficio o della Struttura, circostanze, del resto, ben note perchè rese pubbliche, non possono realizzare la finalità di rendere "personale" il rapporto con il contribuente.
La "personalizzazione" è in funzione della chiara individuazione di una persona fisica responsabile della eventuale inosservanza del singolo procedimento, dovendo il contribuente sapere chi e in quale momento fosse "la persona fisica" appartenente all'Ufficio preposta allo svolgimento del procedimento (Cassazione civile sez. VI, 18/05/2020, n.9106;Consiglio di Stato sez. III, 18/03/2019, n. 1782).
4.4.- Dall’esame della cartella opposta si desume che tutte le garanzie di trasparenza e tutela del diritto di difesa (oltre che del buon andamento e della trasparenza della P.A.) siano state rispettate.
Emerge chiaramente dalla cartella (ed è messa in risalto) l’indicazione nominativa del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (Francesco Martinelli);è chiaramente indicato l’anno cui si riferisce il Tributo, il relativo codice, il nominativo del soggetto cui è stata fatta la consegna di latte (Latteria sociale Roverella Società agricola) e gli estremi dell’atto di accertamento (cfr. dati identificativi della cartella, pag. 5).
4.5. - Va precisato, inoltre, che la Corte di Cassazione si è già espressa sul punto della indicazione del responsabile del procedimento, sancendo il principio che in tema di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte, l'individuazione del responsabile del relativo procedimento coincide con l'individuazione del responsabile dell'iscrizione a ruolo, atteso che, a seguito dell'affidamento all'AGEA dell'intero procedimento di riscossione in tale settore, avvenuto con la L. n. 228 del 2012, (cd. legge di Stabilità 2013) la successiva emissione della cartella, da parte dello stesso ente, è atto esecutivo dell'unitario procedimento di riscossione avviato con l'iscrizione a ruolo, non esistendo alcuna separazione tra il procedimento di iscrizione a ruolo (di competenza dell'ente creditore) e quello di emissione della cartella (di competenza del concessionario della riscossione), come invece avviene per la riscossione per le imposte sui redditi (cfr. Cass., Sez. VI, ordinanza n. 26669 del 10/11/2017: nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto necessaria sia l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo che di quello di riscossione).
Deve, quindi, ritenersi che nel procedimento di riscossione del prelievo supplementare nel settore latte, poichè esso è interamente affidato al creditore AGEA, l'individuazione del responsabile del procedimento coincida con l'individuazione del responsabile della iscrizione a ruolo, in quanto le successive emissioni e notificazioni, da parte dello stesso Ente, non sono che atti esecutivi dell'unitario procedimento di riscossione avviato con l'iscrizione a ruolo (cfr. Cass. n. 12926/2020).
4.6. - Per quanto concerne l’ulteriore profilo della censura, il Collegio rileva che la notifica della cartella risulta dal documento depositato da AGEA in I grado (doc. 1 allegato alla memoria di AGEA del 6.3.2020).
La notifica è stata effettuata a mezzo di raccomandata AR del 10.3.2015 a cura di Equitalia S.p.a. e risulta firmata da familiare del destinatario per ricevuta in data 13.3.2015.
4.7.- Infondati sono anche gli ulteriori rilievi mossi col quinto motivo di appello.
Con precedente atto presupposto erano stati portati a conoscenza del ricorrente tutti i dati relativi alla sua situazione debitoria.
Difatti, con raccomandata dell’11.6.2013 n. 147577430969, a firma del direttore dell’Ufficio AGEA competente (Giancarlo Nanni) era stato indicato, con apposita tabella, l’elenco delle imputazioni di prelievo divenute esigibili ed iscritte nel Registro Nazionale, i prelievi ancora dovuti, gli interessi maturati all’11.6.2013 e gli estremi della notifica degli atti coincidono con gli identificativi della cartella impugnata indicati a pag. 5).
Erano stati anche indicati gli estremi dei provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’Amministrazione su cui si fondava l’esigibilità dei crediti (tabella n. 2);l’elenco delle imputazioni non ancora esigibili (tabella n. 3) e gli estremi dei relativi provvedimenti giurisdizionali (tabella n. 4);la tabella dei tassi di interesse applicati.
Il ricorrente, peraltro, solo genericamente afferma che gli atti di accertamento del debito non terrebbero conto di compensazioni per contributi PAC, senza fornirne documentata prova;sicché deve ritenersi completa la motivazione della cartella alla luce anche degli atti presupposti depositati da AGEA.
La censura, pertanto, nei suoi vari profili, va rigettata.
5.- Con il sesto motivo l’appellante deduce la decadenza della pretesa di AGEA ex art. 25 DPR 602/1973.
Il TAR ha ritenuto che essendo divenuto definitivo l’accertamento a seguito di sentenza passata in giudicato il termine prescrizionale sia decennale.
Il ricorrente (richiamando la censura precedente già esaminata) deduce che la mancata indicazione da parte di AGEA dell’atto presupposto alla cartella e l’illegittima duplicazione del ruolo rendono impossibile per il ricorrente l’analisi del momento effettivo di accertamento da parte dell’Amministrazione del debito imputato.
In ogni caso, AGEA avrebbe dovuto procedere al recupero a mezzo ruolo entro il 31 dicembre 2014.
5.1.- Sul punto il Collegio rinvia alle argomentazioni già svolte a proposito della motivazione della cartella e ritiene che il ricorrente era in grado di conoscere il momento di definitivo accertamento del debito tramite le tabelle allegate alla notifica dell’atto presupposto (atto di intimazione del pagamento notificato l’11.6.2013).
6.- L’appellante censura il capo di sentenza con cui il TAR ha respinto il settimo motivo di ricorso e ribadisce l’intervenuta prescrizione della pretesa di AGEA contestando la ricostruzione dei fatti per cui il giudice di prime cure ha “presunto” che il ricorrente avesse proposto ricorso al TAR avverso gli atti di imputazione del prelievo per le annate 1995-1998 e goduto della sospensione cautelare accordata dal TAR, senza poi manifestare la permanenza dell’interesse a ricorrere per cui non figurerebbe tra i ricorrenti nelle sentenze del TAR Lazio (n. 3642/2012, n. 3644/2012, n. 4957/2012) di rigetto dell’impugnazione.
L’appellante osserva che tra i ricorrenti figura l’Azienda Brighenti Antonio, che in effetti era il genitore dell’attuale ricorrente, il quale, alla morte, lasciava eredi ben nove fratelli e il coniuge;il che non dimostrerebbe però che il ricorrente, già titolare di autonoma partita Iva e azienda individuale, prima della morte del padre, possa considerarsi successore dei debiti di quest’ultimo.
6.1.- Il Collegio condivide la conclusione del TAR.
Sul punto, il TAR ha presunto che il ricorrente abbia abbandonato i ricorsi presentati al TAR Lazio avverso i prelievi per la mancata contestazione della circostanza e, comunque, così risulterebbe dall’esame degli atti prodotti in giudizio da AGEA
Dagli allegati alla memoria del 6.3.2020 depositati in I grado da AGEA, e in particolare dalle tabelle allegate all’atto notificato l’11.6.2013, emerge che le imputazioni di prelievo supplementare sono divenute definitive a seguito delle pronunce giurisdizionali del TAR e del G.O espressamente indicate nella tabella 2 e non risulta che l’intimazione di pagamento e le tabelle allegate siano stati contestati, né tempestivamente impugnati.
Peraltro, la sospensione cautelare accordata dal TAR Lazio dal 2000 al 2012 ha impedito l’avvio del procedimento di riscossione anche nei confronti del ricorrente.
Per la prima volta in appello il ricorrente deduce che si tratterebbe di titoli formatisi nei confronti del padre defunto, introducendo motivi di contestazione che avrebbero dovuto proporsi in primo grado e (qualora la successione si fosse verificata anteriormente) nei confronti degli atti presupposti di accertamento del debito.
7.- Con altro motivo di appello viene dedotta l’illegittimità della pretesa di AGEA per violazione dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/2003 e l’indebita iscrizione a ruolo degli interessi per i prelievi supplementari imputati fino al periodo 2001/2002.
Il ricorrente invoca una lettura logica della norma richiamata per cui il versamento di quanto dovuto era da effettuare senza interessi e invoca la decisione del Consiglio del 16 luglio 2003 n. 2003/530/CE per cui anche lo Stato ha assunto direttamente il debito dovuto per quegli anni convenendo con la Commissione europea di poter esigere la somma relativa al debito dai produttori anche a rate senza interessi.
7.1- Con l’ottavo motivo di appello, che può essere esaminato congiuntamente per connessione, il ricorrente lamenta l’illegittimità della cartella per violazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000, nonchè dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 25 e 97 Cost. perché non consentirebbe di comprendere il tasso di interessi applicato, il metodo di calcolo e il periodo di riferimento, tanto più che non viene indicato l’atto presupposto cui AGEA fa riferimento per l’imputazione del prelievo supplementare, né la data della notificazione dello stesso.
Il TAR ha rigettato la censura affermando che la cartella di pagamento avrebbe un contenuto vincolato in relazione alla misura del prelievo e degli interessi, da liquidarsi nella misura di legge.
7.2 - Il Collegio ritiene che le censure siano infondate, pretestuose e generiche.
Si è detto che la cartella fa riferimento all’atto di intimazione notificato il 13.6.2013, da cui sono desumibili tutti i dati relativi al debito imputato anche relativamente agli interessi.
Dall’Allegato 3 sono chiaramente evincibili i tassi di interesse applicati in attuazione dei regolamenti europei ivi indicati, il periodo di applicazione e la decorrenza.
Sarebbe, dunque, agevole per il ricorrente, applicando il tasso di interesse indicato calcolare se l’importo richiesto con la cartella sia o meno corretto.
D’altra parte, il ricorrente non lamenta un’erronea quantificazione degli interessi, ma si limita a dolersi, genericamente e ingiustificatamente, della mancanza di trasparenza.
7.3.- Per quanto concerne la norma di favore che ha escluso la maturazione di interessi per i produttori con debiti relativi alle campagne dalla 1995/96 alla 2001/02 che aderiscono alla rateizzazione (l. 119/2003 e DM 6 luglio 2007), non risulta che il ricorrente abbia aderito alla rateizzazione con apposita istanza entro 60 giorni dalla richiesta di versamento ( per la cui proposizione era necessario, tra l’altro, la rinuncia alle azioni giudiziarie pendenti, secondo quanto previsto dal DM 6 luglio 2007).
8.- Da ultimo, il ricorrente invoca la pronuncia della Corte di Giustizia del 27.6.2019 nella causa C-348-18 e le sentenze di questo Consiglio di Stato che hanno annullato atti di imputazione dei prelievi in applicazione della dichiarata incompatibilità con l’ordinamento comunitario della normativa nazionale concernente il regime di compensazione che ha privilegiato alcune categorie di produttori, anziché procedere ad una compensazione proporzionale ai quantitativi di riferimento individuali (QRI).
Tale principio avendo stravolto tutti i dati relativi alla compensazione nazionale, avrebbe determinato l’erroneità anche dei dati intimati al ricorrente.
Ad oggi sarebbe impossibile, secondo la tesi dell’appellante, conoscere l’entità del corretto prelievo supplementare da intimare relativamente alle campagne casearie cui la cartella esattoriale si riferisce, per cui nessun debito può essere iscritto nel Registro Nazionale tenuto da AGEA.
Il TAR, al contrario, ha ritenuto che formatosi il giudicato sugli atti di imputazione rivolti al ricorrente, rimarrebbe aperta solo la via del risarcimento del danno.
Il ricorrente contesta che si sia formato giudicato sostanziale nei suoi confronti per effetto delle sentenze del TAR Lazio richiamate dal TAR e se anche egli dovesse ritenersi erede della posizione processuale di “Brighenti Antonio”, che compare tra i ricorrenti dei procedimenti dinanzi al TAR Lazio n. 13519/1999 (definito con sentenza n. 4957/2012) e n. 11221/2000 (definito con sentenza n. 3642/2012) non potrebbe ritenersi intervenuto il giudicato sostanziale dell’importo del prelievo supplementare a lui imputato.
Nei confronti di chi non ha manifestato interesse alla decisione si è compiuta la perenzione del giudizio, che non può comportare alcun giudizio di merito sulla fondatezza o meno del ricorso.
Analogamente, la pronuncia di improcedibilità del ricorso di cui alla sentenza del TAR Lazio sul ricorso n.r.g. 13519/1999 non comporta alcun accertamento sostanziale relativamente alla pretesa azionata in giudizio.
9.- Le argomentazioni del ricorrente non sono condivisibili.
I prelievi imputati al ricorrente risultano dai titoli giurisdizionali indicati dall’Amministrazione nella tabella n. 2 allegata all’atto di intimazione notificato il 15.6.2013, non impugnata.
La formazione del giudicato, come ritenuto dal primo giudice, rappresenta un limite rispetto alla sopravvenuta pronuncia di incompatibilità comunitaria del regime interno di determinazione del prelievo supplementare relativamente alle annate di cui trattasi.
In una recente pronuncia la Corte di Giustizia ribadisce che in assenza di una normativa dell’Unione in materia, le modalità di attuazione del principio dell’intangibilità del giudicato rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri, ai sensi del principio dell’autonomia di procedura (Corte giustizia UE sez. X, 06/11/2014, n.42).
La Corte di Giustizia ha affermato che qualora le norme procedurali interne applicabili prevedano la possibilità, a determinate condizioni, per il giudice nazionale di ritornare su una decisione munita di autorità di giudicato, per rendere la situazione compatibile con il diritto comunitario, tale possibilità deve essere esercitata, per ripristinare la conformità della situazione oggetto del procedimento principale alla normativa dell’Unione (si era trattato nel caso esaminato dalla Corte della possibilità di sollevare questione interpretativa comunitaria in sede di ricorso per ottemperanza ad una sentenza del TAR, medio tempore riformata in appello).
Ad avviso del Collegio, l’assetto degli interessi coinvolti nella originaria controversia concernente gli atti di imputazione del prelievo, tenuto anche conto del comportamento del ricorrente (che non ha manifestato interesse alla prosecuzione del giudizio avverso le intimazioni e non ha successivamente contestato neppure l’atto di intimazione presupposto alla cartella), è ormai definitivo e non può trovare applicazione la sopravvenienza di fatto e/o di diritto per stabilire in concreto se il ripristino della situazione soggettiva, come definitivamente accertato in sede di cognizione, sia compatibile con lo stato di fatto e/o diritto prodottosi medio tempore.
Nel nostro ordinamento interno è ferma, in ogni caso, l’irrilevanza (in sede di ottemperanza) delle sopravvenienze di fatto e di diritto successive alla notificazione della sentenza passata in giudicato (Ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 5 luglio 2011, n. 4037;Sez. IV, 3 dicembre 2010 n. 8510.)
10.- In conclusione, l’appello va respinto.
11.- Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono compensarsi tra le parti in considerazione delle questioni trattate.