Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-03-18, n. 201901782
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Pubblicato il 18/03/2019
N. 01782/2019REG.PROV.COLL.
N. 04034/2017 REG.RIC.
N. 04035/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4034 del 2017, proposto da
Azienda Agricola Dellarossa Claudio e Massimo f.lli ss., con sede a Centallo (CN). in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P B, con domicilio eletto presso lo studio Grez e associati Srl in Roma, corso Vittorio Emanuele II 18;
contro
Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
sul ricorso numero di registro generale 4035 del 2017, proposto da
Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Azienda Agricola Dellarossa Claudio e Massimo f.lli s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Centallo (CN) rappresentato e difeso dall'avvocato P B, con domicilio eletto presso lo studio Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II N. 18;
per la riforma
quanto all’appello RG n. 4034 del 2017:
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 01406/2016, resa tra le parti, concernente la cartella esattoriale con cui AGEA ha intimato alla Azienda agricola Dellarossa il pagamento di euro 312.439,94 per le annate lattiere tra il 1995 ed il 1997.
quanto all’appello RG 4035 del 2017
della medesima sentenza breve del T.A.R. per il Piemonte (Sezione Seconda) n.1406/2016, resa tra le parti, concernente la cartella esattoriale con cui AGEA ha intimato alla Azienda agricola Dellarossa il pagamento di euro 312.439,94 per prelievi relativi alle annate lattiere tra il 1995 ed il 1997.
Visti entrambi gli appelli ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura nell’appello RG 4034/2017 e di Azienda Agricola Dellarossa Claudio e Massimo f.lli s.s. nell’appello RG 4035/2017;
Vista l’ordinanza cautelare n.3045/2017 con cui questa Sezione, nel giudizio instaurato con l’appello RG 4034/2017, ha sospeso l’esecutività della sentenza appellata:
Vista l’ordinanza collegiale n.4780/2017 con cui questa Sezione, riuniti entrambi gli appelli, ha disposto incombenti istruttori a carico di AGEA, che ha parzialmente adempiuto con nota 17 novembre 2017;
Visti tutti gli atti di entrambe le cause;
Trattati entrambi gli appelli nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2018, relatore per entrambi gli appelli il Cons. L A O S, e uditi per le parti gli avvocati P B e l'Avvocato dello Stato Wally Ferrante P B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso RG 574/2015, proposto innanzi al TAR Piemonte (notificato il 12 maggio 2015), l’azienda agricola produttrice di latte vaccino Dellarossa Claudio e Massimo F.ll ss, con sede a Centallo (CN), in persona del legale rappresentante signor M D, chiedeva l’annullamento, previa sospensione, della cartella esattoriale n.30020150000008447000 trasmessale via pec il 16 marzo 2015, con cui AGEA ha chiesto (all’azienda in questione) il pagamento della somma di euro 312.439, 94, entro 60 giorni dalla notifica, rappresentando che, a seguito delle verifiche effettuate, era risultato tale debito a carico della società per “prelievo latte”;unitamente alla cartella esattoriale, l’azienda chiedeva l’annullamento anche dei presupposti due ruoli ordinari n.001/2015, relativi al 1195 ed al 1996, resi esecutivi in data 19 febbraio 2015, nella parte concernente l’iscrizione del suddetto debito, nonché ogni altro atto connesso.
In particolare l’azienda agricola ricorrente, con plurimi articolati motivi, deduceva l’illegittimità dell’intimazione di pagamento per eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà con precedenti provvedimenti e travisamento dei fatti, nonché per violazione di legge con riferimento alla CEDU, art.13, ai principi di buon andamento, alla legge n.241/1990, artt.3, 7 e 10, alla legge n.212/2012, art.7, ed al DL n.248/20017, art.36, comma 4 ter.
1.1.In sostanza l’azienda agricola, da un lato, ha contestato nei confronti di AGEA i criteri di computo del debito di cui l’impugnata cartella ha intimato il pagamento, deducendo che AGEA non avrebbe tenuto conto dell’autorizzazione alla rateizzazione (perfezionatasi nel corso del 2013) e che, pur avendo disposto la trattenuta degli aiuti agricoli spettanti all’azienda dal 2008 al 2012, tuttavia, poi, non avrebbe detratto la somma corrispondente dall’ammontare del prelievo intimato per le campagne 1995 e 1996;in conseguenza (ad avviso della ricorrente) sarebbe errato anche il calcolo degli importi indicati nella stessa impugnata cartella di pagamento, notificata il 16 marzo 2015 (in cui sarebbero ancora addebitati gli interessi computati nell’intimazione di pagamento del 2013 nonostante la contraria statuizione della sentenza TAR Piemonte n.1113/2014, passata in giudicato (secondo motivo);infine (terzo motivo) l’azienda agricola ha dedotto, altresì, la nullità della stessa cartella impugnata, per violazione del DL n.248/2007, art.36, comma 4 ter, che, a pena di nullità, impone nella cartella di pagamento “l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella”.
1.2. Con sentenza parziale n.1222/2015 il TAR Piemonte, dichiarato irricevibile il primo motivo, per le restanti censure aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, ma la pronuncia è stata annullata dal Consiglio di Stato con sentenza 2336/2016 con rinvio al giudice di primo grado.
1.3. Pertanto il TAR Piemonte (adito dall’azienda agricola con ricorso in riassunzione) ha accolto in parte il ricorso con sentenza semplificata n1406/2016.
In particolare il giudice di primo grado, prendendo atto che l’azienda aveva in precedenza impugnato anche l’intimazione a pagare datata 11 giugno 2013 e che il ricorso era stato accolto con sentenza n.1113/2014 (quanto allo scomputo degli interessi), ha ritenuto fondato il secondo motivo e, quindi, accogliendo in parte il ricorso, ha disposto che il debito per le campagne lattiere del 1995 e del 1996 (di cui AGEA ha intimato il pagamento alla ricorrente con la cartella impugnata) debba essere ridotto al minor importo di euro 150.492,83, in quanto vanno dedotti gli interessi (in conformità alla statuizione contenuta nella precedente propria sentenza n.1113/2014) e dal capitale va scomputata la somma di euro 40.570,73.
1.4. E’ opportuno precisare che, con la sentenza semplificata n.1406/2016, il giudice di primo grado, comunque, ha respinto le censure formali dedotte con il terzo motivo avverso la cartella esattoriale (quale titolo di esazione del debito), rilevando che la cartella, comunque, reca la chiara indicazione del responsabile del procedimento e nessuna disposizione di legge impone l’individuazione di un doppio responsabile, cioè quello del procedimento e quello della notificazione (modalità che sarebbe in contrasto con il criterio di semplificazione organizzativa che ispira la normativa) .
1.5. Con l’appello RG 4034/2017 l’azienda agricola Dellarossa ha chiesto con due articolati motivi la riforma parziale della sentenza semplificata n1406/2016, previa sospensione dell’esecutività, nella misura in cui non ha preso in considerazione né il secondo motivo (con il quale la ricorrente deduceva che la sentenza del Tribunale di Torino n.5289/2003 avrebbe riconosciuto a favore dell’azienda il diritto a vedere sospesa ogni attività relativa al regime delle quote latte per le annate dal 1995 al 1998/1999) né tanto meno il terzo motivo con il quale (tra l’altro) la ricorrente (oltre alla violazione della legge n.212/2000, art.7, per la mancata indicazione dei periodi di riferimento degli interessi e dei tassi) deduceva, altresì, la nullità della cartella per violazione della disposizione di cui al DL n.248/2007, art.36, comma 4 ter, a causa della mancata indicazione nella cartella del responsabile della emissione e della notificazione della cartella.
1.6.Nel luglio 2017 nell’appello RG 4034/2017 si è costituita AGEA, che con atto di mera forma ha chiesto il rigetto dell’appello proposto dall’azienda agricola.
1.7. Peraltro avverso la stessa sentenza semplificata TAR Piemonte n.1406/2016 AGEA ha proposto l’appello in epigrafe RG 4035/2017 (notificato il 10 maggio 2017), chiedendo (con due articolati motivi) che, in riforma della medesima, la cartella esattoriale in controversia sia dichiarata legittima.
1.7.1. In particolare AGEA deduce che il sistema informatico SIAN documenterebbe la sussistenza a carico dell’azienda appellata di un debito di euro 281.342,75, per cui la medesima avrebbe anticipato soltanto la somma di euro 31.000,00, e non di euro 103.494,94, come, invece, ha affermato la sentenza appellata (primo motivo);inoltre la precedente sentenza del TAR n.1133/2014 (ad avviso dell’appellante AGEA ) non avrebbe potuto prevedere lo scomputo degli interessi sulle somme ancora a debito, in quanto una simile statuizione sarebbe stata in contrasto con il DL n.49/2003, art.10, comma 34, che consente tale beneficio solo a favore di coloro che nel 2003 abbiano aderito alla rateizzazione del debito per anni 14 (con scadenza dei pagamenti, quindi, nel 2017), mentre in capo all’azienda interessata non sussisterebbero le condizioni richieste dalla suddetta norma;infatti (ad avviso di AGEA appellante), da un lato, l’azienda non si sarebbe avvalsa del beneficio in questione e, dall’altro, la sentenza n.1113/2014 avrebbe soltanto confermato che lo scomputo interessi debba essere subordinato all’approvazione della rateizzazione del debito in anni 14.
1.8. Esaminando l’istanza presentata dall’azienda agricola con l’appello RG 4034/2017, con ordinanza cautelare 20 luglio 2017, n.3045, questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata, rilevando che la cartella impugnata non reca la prescritta indicazione del responsabile dell’emissione e della notificazione della cartella.
1.9. Successivamente, chiamate entrambe le cause alla stessa udienza del 12 ottobre 2017, il Collegio, riuniti i dei due appelli, con ordinanza istruttoria n.4780/2017 disponeva l’acquisizione di vari documenti a carico di AGEA, che, in data 17 novembre 2017, provvedeva, pur se in maniera incompleta, a trasmettere i documenti ed i dati richiesti da questa Sezione.
1.10. In data 24 novembre 2017 l’azienda agricola si costituiva nell’appello proposto da AGEA, chiedendo il rigetto dell’appello.
1.11. Quindi, con successiva memoria del 19 febbraio 2018, predisposta congiuntamente per entrambe le cause, l’azienda agricola appellante ha, preliminarmente dedotto l’incompletezza dell’adempimento istruttorio da parte di AGEA su alcuni profili prospettati come determinanti per il corretto calcolo del quantum del controverso debito e, quindi, ha contestato il conteggio riproposto da AGEA (nella documentazione trasmessa in esito all’istruttoria), insistendo per l’annullamento della cartella esattoriale;in particolare (ad avviso dell’azienda agricola) AGEA non avrebbe tenuto conto delle statuizioni della sentenza del Tribunale civile di Torino 27 giugno 2003, n.5289 (passata in giudicato), che si sarebbe pronunciata proprio sull’attività di accertamento e di riscossione da parte di AGEA del prelievo supplementare (e relativi interessi) per le campagne dal 1995 al 1997, cioè quelle oggetto della cartella esattoriale in controversia;in conseguenza (ad avviso dell’azienda) il giudicato civile (formatosi tra le parti in materia di sussistenza del debito a carico dell’azienda agricola) precluderebbe il riesame del medesimo punto di diritto con la conseguenza che l’azienda non sarebbe tenuta a versare la somma indicata nella cartella esattoriale impugnata, mentre sul punto AGEA non si sarebbe mai espressa né durante il giudizio di primo grado né durante quello di appello;analogamente il giudicato civile in questione “avrebbe dovuto costituire il presupposto logico giuridico da cui doveva muovere la decisione del Giudice di prime cure” (memoria difensiva azienda agricola).
1.12. Trattati entrambi gli appelli alla pubblica udienza in epigrafe, uditi per entrambi i difensori presenti, le cause sono passate in decisione.
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la cartella esattoriale n 3002015000008447000, notificata il 16 marzo 2015, con cui AGEA ha intimato alla Azienda agricola Dellarossa, con sede a Centallo (CN), il pagamento di euro 312.439,94, quale somma ancora a debito per prelievi relativi alle annate lattiere 1995/1996 e 1996/1997.
2.1. Il Collegio dispone la riunione di entrambi gli appelli, per deciderli congiuntamente in ragione della evidente connessione oggettiva, considerato che sia l’azienda agricola Dellarossa sia AGEA hanno impugnato la sentenza semplificata TAR Piemonte n.1406/2016 sotto profili speculari , per cui, mentre l’azienda ne chiede la riforma nella misura in cui il giudice di primo grado non ha annullato in toto la cartella esattoriale per insussistenza dell’obbligo di corrispondere la somma intimata a titolo di debito per il prelievo corrispondente alle campagne lattiere del 1995 e del 1996, invece AGEA ne chiede la riforma nella misura in cui il giudice di primo grado ha annullato in parte qua l’impugnata cartella esattoriale, riducendo l’importo della somma di cui la medesima ha intimato il pagamento.
2.2.Per ragioni di priorità logica il Collegio esamina, per primo, l’appello proposto dall’azienda agricola RG 4034/2017, considerato che l’azienda chiede la riforma di varie statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, tra cui quella che ha respinto la censura di nullità della cartella esattoriale impugnata, prospettata in conformità a quanto prevede il DL n.248/2007 convertito dalla legge n.31/2008, art.36, comma 4 ter, in ipotesi di violazione dell’obbligo di specifica indicazione sia del soggetto responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo sia di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella…”.
Il giudice di primo grado ha respinto tale censura, affermando che “la cartella reca chiara indicazione del responsabile del procedimento e nessuna disposizione di legge impone l’individuazione di un doppio responsabile (del procedimento e della notificazione), soluzione che sarebbe in palese contraddizione con la ratio di semplificazione organizzativa della legge” (sentenza appellata).
2.3. L’argomentazione del giudice di primo grado non è condivisibile.
Invero, in punto di fatto, l’azienda agricola nel ricorso di primo ha dedotto la nullità della cartella esattoriale impugnata per violazione della legge n.31/2008, art 36, comma 4 ter, indicando esattamente gli estremi della normativa richiamata (vedi ricorso pag.35).
Inoltre, in punto di diritto, la disposizione è chiara e puntuale nel prevedere che “la cartella di pagamento di cui all’art.25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.”
2.4. Si tratta di una disposizione inserita nel cd “decreto mille proroghe” del dicembre 2007 per il 2008, che, nel capo II, dedicato alle “Disposizioni finanziarie urgenti”, all’art.36 ha dettato “Disposizioni in materia di riscossione”, prevedendo, appunto, al comma 4 ter l’obbligo che la cartella esattoriale recasse, a pena di nullità, la doppia indicazione sia “del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo” sia di quello “del procedimento di emissione e notificazione della stessa cartella”.
2.4.1. In conseguenza appare evidente la fondatezza della censura formulata dall’azienda agricola, ove si consideri che la cartella esattoriale in controversia (depositata in atti) nella sezione in cui espone il dettaglio degli importi addebitabili alla azienda agricola (iscritti a ruolo per il 1995 ed il 1996, per un totale di euro 372.439,94) ha indicato soltanto il nominativo del soggetto “responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo”, omettendo, invece, l’indicazione ulteriore del “responsabile del procedimento di emissione e di notificazione della cartella” per la cui menzione, tra l’altro, nella grafica del modulo non è neanche prevista apposita sezione.
2.5. Pertanto, posto che, in punto di fatto, la carenza di tale adempimento formale è indiscutibile (ed, infatti, non forma oggetto di contestazione nel giudizio di appello) consegue, in punto di diritto, che sussistono i presupposti necessari per dichiarare nulla la cartella esattoriale impugnata per violazione dell’espresso disposto dell’art.36, art.4 ter, del DL n.248/2007 convertito dalla legge n.31/2008.
2.6. Peraltro, sotto un profilo sistematico, su tale tipologia di controversie sembra opportuno al Collegio ricordare che la stessa Corte costituzionale, in ordine all’art.7, comma 2, lettera a, della legge n.212/2000, cd “Statuto del contribuente” (che ha disposto l’obbligo in capo all’amministrazione finanziaria ed ai concessionari di indicare, tra l’altro, il responsabile del procedimento) ha affermato che “tale indicazione, lungi dall’essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione dei cittadini (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti dei responsabili), e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, predicati dall’art.97, primo comma, Cost.ne” (vedi Corte cost. ord.n.377/2007).
2.7. D’altra parte in contesti procedimentali complessi, connotati da un quadro normativo di difficile applicazione in ragione di interventi legislativi disorganicamente stratificati nel tempo (e da posizioni debitorie da definire con l’applicazione di meccanismi di compensazioni e di acconti, che, anch’essi, si sovrappongono nel tempo), va riconosciuto centrale rilievo anche alla figura del responsabile del procedimento di emissione della cartella esattoriale cioè del soggetto pubblico che porta avanti la fase del procedimento di riscossione successiva alla iscrizione a ruolo degli importi dovuti dai contribuenti.
Quindi, premesso che la centralità del procedimento di emissione della cartella emerge soprattutto nel caso in cui l’azienda si avvalga della rateizzazione del debito iscritto a ruolo, appare comprensibile che il legislatore abbia previsto modalità procedimentali idonee a tutelare le esigenze di trasparenza e di agevole comprensione delle richieste di pagamento, ed è evidente che tali esigenze siano state molto avvertite proprio nei procedimenti per i prelievi sulle cd quote latte, che hanno dato origine ad un lungo e complesso contenzioso tra AGEA e le aziende agricole del settore lattiero la cui produzione era assoggettata al cd “regime delle quote latte”.
2.7.1. Pertanto, considerato che la nullità della cartella esattoriale impugnata comporta di necessità l’adozione di un nuova cartella esattoriale e, quindi, anche la rinnovata valutazione della materia del contendere da parte di AGEA nell’esercizio delle proprie competenze, il Collegio ritiene di essere esonerato dall’esame degli altri motivi di appello con i quali l’azienda agricola contesta il quantum del debito calcolato ancora a suo carico per le annate 1995 e 1996, nonché i criteri di calcolo utilizzati da AGEA per quantificare in euro 312.439,94 la somma (comprensiva di capitale ed interessi) ancora a debito dell’azienda al 16 marzo 2015 (data di notifica della cartella esattoriale impugnata.
2..7.2. Peraltro, per esigenze di effettività della tutela giurisdizionale e di buon andamento della stessa Amministrazione, il Collegio, in ordine al quantum del debito indicato nella cartella controversa, ritiene opportuno richiamare alcuni elementi conoscitivi che, comunque, emergono dagli atti del giudizio.
In particolare il Collegio si riferisce alla circostanza che la sentenza del Tribunale civile di Torino del 27 giugno 2003, n.5289, (passata in giudicato per improcedibilità dell’appello AGEA a causa della tardivo deposito di appello e su cui la sentenza appellata avrebbe omesso di pronunciarsi) si riferisce a rapporti interni di credito/debito e relative fideiussioni, originati dal conferimento del latte prodotto, intercorsi con la coop. Abit a r.l. per la campagne dal 1997/1998 al 1998/1999 e, quindi, per tale ragione (anche a voler prescindere dal petitum relativo ai rapporti interni tra produttore e soggetto primo acquirente) tale pronuncia riguarda, comunque, un periodo diverso da quello delle annate 1995/1996 e 1996/1997, oggetto dell’emissione della cartella esattoriale controversa.
Inoltre dalla sentenza della Corte di Appello di Torino n.963/2006 (che ha dichiarato improcedibile l’appello AGEA) si ricava che, invece, l’azienda agricola appellante per le annate 1995 – 1996 (cioè quelle di riferimento della cartella esattoriale controversa) ha conferito la produzione di latte, non alla ABIT, ma al Centro latte di Centallo coop. a r l e che tale conferimento era stato oggetto di un primo provvedimento AIMA del 7 luglio 1999, impugnato all’epoca innanzi al TAR Piemonte.
Sotto diverso aspetto, inoltre, dagli atti emerge, altresì, che (conformemente a quanto rilevato e considerato dalla sentenza breve appellata n.1406/2016) l’azienda agricola aveva impugnato, sotto vari profili, anche l’intimazione di pagamento del 11 giugno 2013 (atto presupposto della cartella esattoriale del 16 marzo 2015) innanzi al TAR Piemonte (RG 829/2013), che, con sentenza n.1113/2014, poi passata in giudicato, lo ha accolto in parte, annullando l’intimazione di pagamento limitatamente all’importo degli interessi computati sul debito/quota capitale relativo alle eccedenze di produzione per le campagne 1995/1996 e 1996/1997, purché il debito della quota capitale sia estinto entro il 31 dicembre 2017, data di scadenza del termine massimo di anni 14;infatti entro il suddetto termine (secondo quanto afferma la sentenza n.1113/2014) il Consiglio UE, esaminata la disposizione contenuta DL n.49/2003, art.10, comma 34, aveva autorizzato lo Stato Italiano a consentire il versamento del prelievo supplementare senza interessi anche con rateizzazione del debito da esaurire al massimo nel termine di anni 14, mentre in un primo momento il DL n.49/2003, art10, comma 34, aveva previsto una rateizzazione per un più lungo periodo di 30 mesi, che, invece, non era stato ritenuto dagli organi della UE compatibile con la normativa comunitaria, essendo configurabile come un non consentito aiuto di Stato.
2.8. In conclusione, quindi, l’appello RG 4034/2017, proposto dall’azienda agricola in epigrafe, va accolto nei sensi indicati e conseguentemente la cartella esattoriale impugnata, notificata il 16 marzo 2015, va dichiarata nulla, per cui AGEA dovrà emettere una nuova cartella di pagamento, ove sussistano i presupposti per l’adozione del nuovo provvedimento.
2.9.In corrispondenza, quindi, l’appello RG 4035/2017, proposto da AGEA, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, visto che la cartella di pagamento impugnata è stata dichiarata nulla e che, quindi, AGEA, dovendo emettere una nuova cartella esattoriale, ove ne sussistano i presupposti, non ha più interesse alla riforma della sentenza appellata nella misura in cui ha annullato la suddetta cartella per la somma eccedente il minor importo di euro 150.492,83, calcolato dal TAR come corretto quantum del debito residuo a carico dell’azienda agricola in epigrafe.
3. Riepilogando, quindi, riuniti i due appelli in epigrafe per connessione oggettiva, l’appello RG 4034/2017 va accolto nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, va dichiarata nulla la cartella esattoriale AGEA impugnata, notificata all’azienda interessata in data 6 marzo 2015, fatta salva l’emissione di una nuova cartella esattoriale da parte di AGEA ove ne ricorrano i presupposti, mentre l’appello RG 4035/2017 (proposto da AGEA) va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo venuto meno il provvedimento parzialmente annullato dalla sentenza di primo grado.
Le spese di lite, quanto all’appello RG 4034/2017, seguono la soccombenza e pertanto, liquidate per entrambi i gradi di giudizio in complessivi euro 2.500,00 oltre gli accessori di legge, sono poste a carico di AGEA appellata, mentre sono compensate tra le parti quanto all’appello RG 4035/2017 in considerazione della complessità della vicenda che ha dato luogo a vari giudizi.