Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-02-01, n. 201700413

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-02-01, n. 201700413
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201700413
Data del deposito : 1 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/02/2017

N. 00413/2017REG.PROV.COLL.

N. 02082/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2082 del 2014, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

contro

-OMISSIS-, elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Due Macelli n. 60, presso l'avv. A P, rappresentato e difeso dall'avv. M S, per mandato a margine della memoria di costituzione, nonché dall’avv. M A per mandato a margine dell’atto di costituzione di ulteriore difensore;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I bis , n. 11049 del 20 dicembre 2013, notificata il 24 gennaio 2014, resa tra le parti, con cui, in accoglimento del ricorso in primo grado n.r. 8287/2013 è stata annullata la determinazione del Direttore generale per il personale militare del Ministero della difesa in data 28 giugno 2013 - recante la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione - con compensazione delle spese del giudizio di primo grado.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Vista l’ordinanza istruttoria n. 3258 del 1° luglio 2015;

Vista la relazione di verificazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2017 il Cons. L S e uditi per l’avvocato dello Stato Varrone e l’avv. Anzisi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.) Con sentenza in forma semplificata n. 11049 del 20 dicembre 2013, notificata il 24 gennaio 2014, il T.A.R. per il Lazio Sede di Roma, Sezione I bis , in accoglimento del ricorso in primo grado n.r. 8287/2013, ha annullato la determinazione del Direttore generale per il personale militare del Ministero della difesa in data 28 giugno 2013, con cui all'interessato, carabiniere scelto, è stata applicata la sanzione disciplinare della perdita del grado con rimozione

1.1) La predetta sanzione è stata irrogata, a conclusione del relativo procedimento disciplinare, come conseguenza dell'accertato consumo di sostanza stupefacente del tipo cannabinoide, di cui era stata riscontrata presenza dopo l’esame tossicologico delle urine effettuato, in data 26 ottobre 2012, presso il laboratorio di analisi del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

1.2) La sentenza ha considerato che il provvedimento fosse illegittimo perché sproporzionato, afferendo a "...fatto isolato nella vita (dell'interessato), per cui va valutata la sua occasionalità rispetto a tutto il contesto del servizio reso...", non rinvenendosi "...alcun indice di un uso abituale di stupefacenti, né...acclarata la contiguità, direttamente o indirettamente, con soggetti dediti allo spaccio di tali sostanze o comunque a traffici illeciti...".

2.) Con appello notificato il 28 febbraio 2014, e depositato il 12 marzo 2013, il Ministero della difesa ha impugnato la predetta sentenza, deducendo, senza rubricazione di motivi, la sua ingiustizia sul rilievo che:

- l'asserito uso occasionale (ricondotto dall'interessato all'accettazione di una sigaretta confezionata in modo artigianale in un pub della sua zona di nascita la sera del 13 ottobre 2012) contrasta con il valore di " cut off " riscontrato nelle concentrazioni urinarie di THC e dei suoi metaboliti, pari a 50 ng/ml, alla data dell'esame (26 ottobre 2012);

- le successive analisi eseguite dall'interessato a distanza di oltre un mese non revocano in dubbio il precedente dato analitico;

- l'uso anche occasionale di sostanze stupefacenti integra comportamento giustificativo della più grave sanzione disciplinare, sia in ragione della sua acquisizione da soggetti dediti allo spaccio, sia perché contrario ai doveri del militare dell'Arma;

- non può sostenersi la violazione del principio di proporzionalità, rimanendo riservata alla discrezionalità amministrativa ove non sussistano profili di contraddittorietà, illogicità o travisamento dei fatti, la valutazione relativa alla gravità del fatto e all'individuazione della sanzione più adeguata.

2.1) A sua volta l'appellato, con la memoria di costituzione depositata il 31 marzo 2014 e con successiva memoria difensiva depositata il 16 marzo 2015, ha contestato la fondatezza dell'appello, evidenziando che il valore di cut off riscontrato non sarebbe pari a 50 ng/ml sebbene a soli 25 ng/ml, e quello del test di conferma a 15 ng/ml (si invocano rilievi svolti in perizia di parte contestualmente depositata), quantitativi del tutto compatibili con la riferita assunzione casuale un paio di settimane addietro, tenuto anche conto della variabilità dei tempi di escrezione del THC-COOH nell'organismo umano (come da ulteriore perizia di parte, pure contestualmente depositata).

2.2) Con ordinanza collegiale istruttoria n. 3258 del 1° luglio 2015 è stata disposta verificazione tecnica medico-legale intesa a chiarire:

-- il valore di cut off e l'effettiva concentrazione di THC e/o COOH riscontrato nel campione di urine sottoposto a analisi in data 26 febbraio 2012 e nel successivo test di verifica;

-- il correlato livello di principio attivo desumibile dal suddetto valore in relazione ai tempi medi di eliminazione/escrezione dei cataboliti della cannabis e/o suoi derivati;

-- il rapporto temporale tra il suddetto valore e i tempi medi di eliminazione dall'organismo umano, e quindi la verisimiglianza dell'assunzione come riferita dall'interessato;

con nomina quale verificatore del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica - Medicina Legale del Policlinico Universitario "A. Gemelli di Roma" - Università cattolica del Sacro Cuore, ponendosi in compenso, liquidato in via di anticipazione nella misura di € 5.000,00 (cinquemila/00) a carico della parte privata appellata, con assegnazione del termine di centoventi giorni per l’esecuzione dell’incombente istruttorio.

2.3) Con ordinanza n. 5034 del 4 novembre 2015, preso atto che il verificatore nominato aveva dichiarato di essere nell’impossibilità di accettare l’incarico, in quanto collocato in aspettativa obbligatoria a seguito della nomina a Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, e quindi non più titolare dell’Ufficio suddetto, è stato nominato in sua sostituzione il Direttore pro-tempore del Dipartimento di Sanità Pubblica - Medicina Legale del Policlinico Universitario "A. Gemelli di Roma" - Università cattolica del Sacro Cuore con facoltà di delegare altro docente esperto, con assegnazione di termine di centoventi giorni per l’esecuzione dell’incombente istruttorio.

2.4) Con ordinanza n. 1846 del 9 maggio 2016 è stata accolta l’istanza del verificatore di proroga per novanta giorni del termine assegnato per il deposito della relazione di verificazione, con rinvio della trattazione alla prima udienza pubblica utile del 2017.

2.5) All’esito del deposito della relazione di verificazione, avvenuto in data 14 luglio 2016, con decreto presidenziale è stata fissata l’udienza di discussione del 26 gennaio 2017, nella quale l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.

3.) L’appello in epigrafe è fondato e deve essere accolto, onde, in riforma della sentenza gravata, deve rigettarsi il ricorso proposto in primo grado, alla luce delle chiare e inequivoche risultanze della disposta verificazione, che hanno dato puntuale riscontro ai quesiti posti.

3.1) Con riferimento al primo quesito (“ Chiarire il valore di cut off e l’effettiva concentrazione di THC e/o COOH riscontrato nel campione di urine sottoposto a analisi in data 26 febbraio 2012 e nel successivo test di verifica ”) il verificatore ha risposto che:

Il valore di cut-off utilizzato per l’analisi di screening, da quanto è riportato nel rapporto analitico del laboratorio analisi del Centro Nazionale di Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, è pari a 25 ng/ml.

Il valore di cut-off utilizzato per l’analisi di conferma è 15 ng/ml, come stabilito dalle linee guida Nazionali in materia e utilizzate come normativa di riferimento per dare un risultato di positività.

E’ possibile stimare la concentrazione di THC-COOH nel campione urinario relativo al Sig. -OMISSIS- e sottoposto ad analisi di conferma in circa 26 ng/ml ”.

Sotto questo profilo, deve rammentarsi che il verificatore ha precisato, in via preliminare, che, ancorché “… in genere per le metodiche di screening il cut-off consigliato sia 50 ng/ml, lo strumento può essere stato impostato in modo da leggere valori anche più bassi, al fine di ottenere una maggiore sensibilità ”, senza che ciò assuma rilievo perché “… il risultato di uno screening è solo indicativo, passibile di errori e di risultati falsi positivi;
per questo motivo è assolutamente indispensabile un test di conferma con metodica cromatografico-spettrometrica di massa, l’unico con valore probatorio
”.

Ne consegue dunque l’irrilevanza della “… disquisizione sul valore di cut-off adottato durante l’analisi di screening ”, sulla quale, invece, si è soffermata la memoria difensiva dell’appellato depositata il 16 marzo 2015, con richiami ai rilievi della allegata perizia di parte.

3.2) In relazione al secondo quesito (“ chiarire il correlato livello di principio attivo desumibile dal suddetto valore in relazione ai tempi medi di eliminazione/escrezione dei cataboliti della cannabis e/o suoi derivati ”) il verificatore ha osservato che:

Non è possibile, a causa di variabilità interindividuali di metabolismo ed eliminazione degli xenobiotici, effettuare una estrapolazione retrospettiva della esatta quantità di principio attivo presente in una eventuale singola sigaretta contenente come principio attivo THC, della quale non è certo sapere la quantità fumata: “alcune boccate” può infatti essere considerato una intera sigaretta, o metà, o solo una piccola parte.

Valutando però i risultati dei già citati lavori scientifici ottenuti somministrando quantità note di principio attivo, ovvero 20-25 mg di THC, corrispondenti ad una singola dose a volontari, è riportato che il metabolita del THC è rilevabile con metodica di conferma per un massimo di 72 ore successive (N et al. 2001);
in un altro studio in cui sono stati somministrati 45 mg di THC il metabolita è stato rilevato nelle urine per un massimo di 5 giorni, con una concentrazione massima di 38 ng/ml (B et al 2010).

Considerando i tempi di eliminazione riportati dai diversi lavori scientifici citati, il livello di circa 26 ng/ml non è compatibile con la coda di eliminazione di una singola dose di THC assunta 13 giorni prima, ma con una singola dose assunta al massimo 7 giorni prima o con l’eliminazione di varie dosi ripetute nel tempo, l’ultima delle quali 13 giorni prima”.

3.3) Infine in relazione al terzo quesito (“ chiarire il rapporto temporale tra il suddetto valore e i tempi medi di eliminazione dall'organismo umano, e quindi la verisimiglianza dell'assunzione come riferita dall'interessato ”) il verificatore ha rilevato che:

Basandosi sulla già citata letteratura scientifica esistente relativa ai tempi medi di eliminazione dall’organismo umano di una singola assunzione di una dose media di cannabis, ovvero 25 mg di THC, i tempi di rilevabilità medi del metabolita nelle urine sono di circa 4-5 giorni, fino a un massimo di 7 giorni: secondo Huestis et al. (1995 e 1996), la rilevabilità del metabolita del THC con metodica di conferma e cut-off a 15 ng/ml dopo assunzione di una singola dose da 16 o 34 mg, è al massimo di 4.5 giorni;
secondo N, per quantità assunte di 25 mg, la rilevabilità nelle urine è al massimo di tre giorni;
secondo B la rilevabilità è al massimo di 5 giorni, a concentrazioni inferiori a 15 ng/ml, mentre con l’approccio di Cary, massimo 7 giorni.

Nel caso in esame, è stata riferita dal Sig. -OMISSIS- l’assunzione di “alcune boccate” in data 13 ottobre 2012, quindi presumibilmente una dose inferiore alla singola dose media di 25 mg.

Tempi di eliminazione di 13 giorni, come nel caso di specie, ed una concentrazione urinaria di THC-COOH al di sopra di 15 ng/ml, sono compatibili con l’accumulo del THC nei tessuti a seguito di assunzioni ripetute nel tempo.

La presenza nelle urine di concentrazioni di metabolita del THC superiori al cut-off di 15 ng/ml per oltre i 7 giorni a seguito di una singola assunzione di cannabis appare invece improbabile ”.

3.4) In definitiva, esclusa la rilevanza del più alto valore di cut-off adottato nell’analisi di screening , e determinato in 26 ng/ml la concentrazione di THC-COOH rilevata nell’analisi di conferma, unica che assuma significato diagnostico, quest’ultima non è compatibile con la prospettata assunzione “casuale” e “involontaria” di unica dose tredici giorni prima dell’analisi di screening, dovendosi piuttosto rapportare “ all’accumulo del THC nei tessuti a seguito di assunzioni ripetute nel tempo ”.

3.5) Non possono quindi condividersi i rilievi svolti nella memoria difensiva dell’appellato depositata il 24 dicembre 2016, posto che nel caso di specie i valori riscontrati depongono non per una isolata, casuale e per giunta involontaria assunzione della sostanza stupefacente, sebbene e quantomeno per una sua ripetuta assunzione in un determinato arco temporale antecedente al riscontro, che, ancorché possa non essere riconducibile ad una dipendenza in senso proprio, integra una condotta in radicale contrasto con i doveri incombenti ad un militare che presta servizio nell’Arma dei carabinieri, tale da giustificare l’emanazione della sanzione disciplinare di stato (cfr. tra le tante, e solo più recenti, Cons. Stato, Sez. IV, n. 4581 del 2 novembre 2016, n. 3736 del 31 agosto 2016, n. 1120 del 24 marzo 2016).

4.) In conclusione, in accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza impugnata, deve rigettarsi il ricorso proposto in primo grado, avendo il Collegio esaminato e toccato tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663), laddove gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

5.) La spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, rimanendo a carico dell’appellato il compenso del verificatore come già determinato nell’ordinanza collegiale istruttoria n. 3268 del 1° luglio 2015.

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