Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-08-11, n. 201703994

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-08-11, n. 201703994
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201703994
Data del deposito : 11 agosto 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/08/2017

N. 03994/2017REG.PROV.COLL.

N. 09027/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9027 del 2016, proposto da R G s.p.a., in proprio e in qualità di mandataria del r.t.i. con Consorzio Stabile Romeo Facility Services 2010, rappresentato e difeso dall’Avvocato F D C e dall’Avvocato G V, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato F D C in Roma, via Tacito, n. 41;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato S R, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;

nei confronti di

Consorzio Integra Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e nella qualità di mandatario del r.t.i. con Natuna s.p.a., rappresentato e difeso dall’Avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

per la riforma

della sentenza n. 8243/2016 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, sez. I- quater , resa tra le parti, concernente l’affidamento del multiservizio tecnologico e della fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle aziende sanitarie - (lotto 7) – risarcimento dei danni


visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del controinteressato Consorzio Integra Società Cooperativa;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 luglio 2017 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’odierna appellante, R G s.p.a., l’Avvocato G V, per la Regione Lazio l’Avvocato S R e per il controinteressato Consorzio Integra Società Cooperativa l’Avvocato Angelo Clarizia;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’odierna appellante, R G s.p.a., ha impugnato avanti al T.AR. per il Lazio, sede di Roma, in una con tutti gli atti e i verbali della procedura di gara, la determinazione della Regione Lazio prot. n. G17434 del 30 dicembre 2015, la quale ha aggiudicato all’allora Consorzio Coop. Costruzioni Bologna soc. coop., ora Consorzio Integra Società Cooperativa, anche in qualità di mandatario del r.t.i. con Natuna s.p.a., il lotto n. 7 della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta, finalizzata all’affidamento del multiservizio tecnologico e della fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle aziende sanitarie della Regione.

1.1. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti la Regione Lazio e il Consorzio controinteressato, entrambi per resistere al ricorso, di cui hanno eccepito sotto diversi profili, in limine litis , l’inammissibilità e comunque, nel merito, l’infondatezza.

1.2. Il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, dopo aver disposto, con l’ordinanza n. 3331 del 17 marzo 2016, incombenti istruttori, puntualmente adempiuti dalla Regione con i depositi documentali del 19 aprile, del 12 e del 31 maggio 2016, assorbite le eccezioni preliminari in rito, ha infine respinto il ricorso articolato da R G s.p.a. con la sentenza n. 8243 del 18 luglio 2016.

2. Avverso tale sentenza ha proposto appello R G s.p.a., articolando quattro motivi che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto la riforma, con il conseguente annullamento degli atti impugnati in primo grado e il risarcimento del danno in proprio favore.

2.1. Si sono costituiti nel presente grado di giudizio la Regione Lazio e il Consorzio controinteressato per resistere all’impugnazione ed hanno altresì riproposto le eccezioni preliminari sollevate in primo grado e non esaminate dal primo giudice.

2.2. Nell’udienza pubblica del 16 marzo 2017 il Collegio, sull’accordo dei difensori, ha disposto il rinvio della causa a data da destinarsi.

2.3. Infine nella pubblica udienza del 27 luglio 2017 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello di R G s.p.a. è infondato e deve essere respinto.

4. Ritiene il Collegio, per economia di giudizio, di dovere prescindere sia dalle eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata in limine litis da Consorzio Integra Società Cooperativa nella propria memoria difensiva depositata il 28 febbraio 2017 (pp. 8-12), sia delle questioni in ordine all’ammissibilità del ricorso proposto in primo grado da R G s.p.a., proposte in primo grado dalla Regione Lazio e dalla controinteressata, assorbite dal primo giudice e qui riproposte dalla Regione con la memoria depositata il 12 dicembre 2016 (pp. 7-11) e dal Consorzio controinteressato, a sua volta, nella citata memoria (pp. 3-8), e tanto in ragione dell’infondatezza, nel merito, delle censure respinte dal T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, e qui riproposte dall’odierna appellante.

5. Con il primo motivo (pp. 13-21 del ricorso), ciò premesso, l’odierna appellante sostiene, in sintesi, che i criterî di valutazione previsti dal disciplinare di gara sarebbero generici e non puntuali e stringenti, a differenza di quanto ha ritenuto il primo giudice, in quanto la lex specialis si limiterebbe a stabilire diciotto generici criterî di valutazione dell’offerta tecnica e i punteggi massimi a questi assegnabili, aggiungendo che i coefficienti (c.d. “ elementi variabili ”) per i quali detti punteggi vanno moltiplicati devono essere definiti, criterio per criterio, dalla Commissione, scegliendo tra uno dei cinque coefficienti, compresi tra 0,00 e 1,00, senza però chiarire quando i Commissari avrebbero dovuto attribuire 1,00 (ottimo) o 0,75 (buono) o 0,50 (discreto) o 0,25 (sufficiente) o 0,00 (non adeguato) per ogni singolo criterio di valutazione considerato, e dunque lasciando agli stessi una discrezionalità eccessiva che a tutto concedere, in applicazione di principî giurisprudenziali consolidati in materia, per non inficiare la gara ogni singolo Commissario avrebbe dovuto esercitare svolgendo una valutazione il più possibile attenta e motivando con particolare trasparenza ogni propria singola scelta relativa all’attribuzione di ogni singolo coefficiente.

5.1. In altri termini, benché la rilevanza economica e la complessità tecnica della gara lo richiedesse, il bando non avrebbe previsto sub-criterî, sub-pesi e sub-punteggi sufficientemente dettagliati né avrebbe formulato criteri motivazionali in applicazione dei quali i commissari potessero, in sede di attribuzione dei giudizi qualitativi, scegliere quando applicare alla singola offerta tecnica, criterio per criterio, un coefficiente numerico anziché un altro.

5.2. Il motivo, formulato in modo alquanto generico, deve essere respinto.

5.3. La sentenza impugnata, alle pp. 12-17, ha effettuato una attenta e compiuta disamina dei criterî, esaminandoli nel loro complesso e singolarmente, e con motivazione accurata è pervenuta alla condivisibile conclusione che essi non sono affatto generici ed indeterminati, ma consentono – e, come si dirà ora, hanno consentito – ai Commissari di dettagliare con sufficiente chiarezza e precisione i punteggi in ordine ad ogni singolo sub-criterio.

5.4. Le generiche censure svolte dall’appellante, reiterando gran parte delle argomentazioni proposte in primo grado, non sono state in grado di invalidare le puntuali, analitiche e minuziose considerazioni svolte dalla sentenza impugnata anche in riferimento ai singoli criterî e sub-criterî, sicché il motivo, che per la sua genericità rasenta l’inammissibilità, deve essere respinto.

6. Con il secondo motivo (pp. 21-25 del ricorso) l’odierna appellante contesta la sentenza impugnata per avere respinto il motivo con il quale essa aveva contestato l’operato della Commissione, in quanto almeno due commissari su tre avrebbero omesso di svolgere la propria singola valutazione discrezionale delle offerte economiche, come si desumerebbe sintomaticamente dal fatto che, in relazione a tutti i 1344 criterî formalmente valutati, i tre commissari hanno espresso un identico giudizio numerico ed una identica motivazione.

6.1. Ciascun commissario, deduce l’appellante, doveva esprimere il proprio motivato giudizio unitamente al coefficiente che intendeva assegnare all’offerta, oggetto di valutazione, relativamente al criterio stesso.

6.2. Dalla lettura dei verbali di gara emerge, tuttavia, che i commissari avrebbero completamente omesso di svolgere la prescritta valutazione discrezionale individuale perché hanno, per tutti i 1344 criteri oggetto di loro valutazione (criterio per criterio, offerta per offerta), attribuito tutti e tre – formalmente in modo autonomo e ognuno separatamente dall’altro – l’identico giudizio espresso dal coefficiente numerico, peraltro motivando tale scelta in forma logico-verbale ancora una volta in modo identico e, cioè, con le medesime parole e gli stessi segni di punteggiatura.

6.3. La circostanza dimostrerebbe inequivocabilmente, secondo R G s.p.a., che almeno due dei tre commissari non avrebbero svolto alcuna valutazione e si sarebbero appiattiti sulla valutazione svolta dal collega.

6.4. Il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, ha correttamente respinto la censura perché ha osservato che nessuna regola vieta la omogeneità delle valutazioni da parte dei commissari, non potendo desumersi da essa alcuna illegittimità di queste, e che detta regola, invocata dalla ricorrente, non può trasmodare in alcun modo « nell’apposizione di un obbligo di esprimere un giudizio differenziato da parte di ciascun commissario nella valutazione delle offerte » (p. 19 della sentenza impugnata) e che l’omologazione dei punteggi non costituisce, né per il legislatore né per il bando della gara in esame, un sintomo certo di illegittimità, soprattutto nell’odierno giudizio nel quale « la ricorrente nulla eccepisce in merito al punteggio complessivo meritato dalle partecipanti alla gara, e, in particolare, da quelle che l’hanno preceduta nella graduatoria delle offerte tecniche, e a quello attribuito alla propria offerta » (p. 20 della sentenza impugnata).

6.5. Tali ineccepibili argomentazioni sono in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, pure menzionato dalla sentenza impugnata, secondo cui l’insussistenza di differenziazioni tra i punteggi attribuito dai vari commissari non costituisce « sicuro sintomo di condizionamento potendo anche astrattamente essere giustificata con concordanza di valutazioni effettuate nell’ambito di un collegio perfetto, come stabilito dall’art. 84 del d. lgs. n. 163 del 2006, che peraltro non prevede la segretezza del valutazioni espresse dai singoli commissari nell’ambito di detto collegio » (Cons. St., sez. V, 24 marzo 2014, n. 1428)

6.6. E del resto, come questo Consiglio di Stato ha rilevato in analoga vicenda, la documentata riferibilità individuale dell’attività valutativa non può intendersi smentita dalla uniformità dei punteggi assegnati dai commissari, « posto che l’identità delle valutazioni non può ritenersi, di per sé (e in difetto di altri concordanti indizi), un indice univocamente significativo del carattere collegiale dello scrutinio della qualità dell’offerta tecnica » (Cons. St., sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5717).

6.7. Non si è mancato di evidenziare, al riguardo, che l’aspetto di fatto per cui ciascun commissario risulta avere assegnato il medesimo coefficiente è irrilevante in rapporto all’osservanza della lex specialis e del d.P.R. n. 207 del 2010 i quali, avuto riguardo alla discrezionalità valutativa da riconoscersi a ciascuno dei commissari, non impongono che gli stessi debbano necessariamente differenziare i punteggi medesimi, in quanto « nulla esclude cioè che ciascun commissario, eseguito il proprio apprezzamento in ordine ai singoli aspetti tecnici esaminati, assegni valori conformi a quelli degli altri componenti della Commissione, convenendosi sull’attribuzione di un medesimo punteggio » (Cons. St., sez. VI, 8 luglio 2015, n. 3399).

6.8. È appena il caso di ricordare, peraltro, che la vicenda in esame è ben differente da quella esaminata da Cons. St., sez. III, 10 maggio 2017, n. 2168, nella quale il mancato esame individuale dell’offerta risultava non tanto dall’omogeneità dei punteggi, ma soprattutto dall’espressione di un giudizio sintetico da parte della Commissione nella sua collegialità anziché, come invece era prescritto espressamente in quella ipotesi dalla legge di gara, dai singoli commissari.

6.9. Alla luce di quanto sin qui chiarito, dunque, appare evidente l’infondatezza della censura qui in esame, con la sua conseguente reiezione.

7. Con il terzo motivo (pp. 26-31 del ricorso) l’odierna appellante lamenta, sotto distinto profilo connesso, tuttavia, a quello appena esaminato, l’illegittimo modus procedendi seguito dai tre commissari nell’assegnazione dei medesimi coefficienti numerici per ben 1344 volte, in oltre 700 pagine di verbale, senza dare alcun conto, in modo adeguato, della relativa motivazione, come se questa fosse stata copiata pedissequamente per tre volte con appiattimento dei rispettivi giudizi l’uno sull’altro.

7.1. Le ragioni appena esposte, nell’esame del primo e del secondo motivo, esimono il Collegio, per l’obbligo di sintesi prescritto dal codice di rito (art. 3, comma 2, c.p.a.), dal dover inutilmente ripetere che, in presenza di criterî e sub-criterî sufficientemente dettagliati, l’omogeneità delle valutazioni espresse dai singoli commissari non è indice di una illegittimità di queste, per la presunta assenza del rispettivo apporto valutativo individuale, che non necessariamente significa individualizzante, mentre è noto principio giurisprudenziale quello secondo cui i criteri di attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica, laddove – come nel caso di specie – siano sufficientemente determinati, delimitano ragionevolmente il giudizio discrezionale della Commissione di gara nell’ambito di un minimo e di un massimo e rendono così percepibile l’ iter logico seguito nel giudicare le singole offerte, senza necessità di puntuale motivazione dei sub-punteggi e dei punteggi finali attribuiti, poiché, in presenza di sub-criterî o anche di criterî di valutazione sufficientemente dettagliati e, dunque, in presenza di criterî improntati a significativi margini di discrezionalità tecnica compiutamente definiti, « la mera attribuzione dei punteggi è sufficiente a dar conto dell’ iter logico seguito nella scelta e a far comprendere con chiarezza le ragioni per le quali sia stato attribuito un punteggio maggiore a talune offerte e minore ad altre » (v., in questo senso, ad esempio e per tutte la già richiamata pronuncia di Cons. St., sez. V, 24 marzo 2014, n. 1428).

7.2. E ciò senza dire, comunque, che nel caso di specie la Commissione ha anche espresso, ad abundantiam , un giudizio in rapporto ad ogni singolo criterio e su ogni singola offerta.

7.3. Di qui, con evidenza, l’infondatezza della censura in esame, sterilmente ripetitiva, sotto diversa angolazione, delle doglianze già in precedenza esaminate e respinte.

8. Infine, con il quarto motivo (pp. 31-33 del ricorso) articolato in via di estremo subordine, l’odierna appellante sostiene che, laddove il Collegio ritenesse legittimo l’operato della Commissione nonostante l’omogeneità delle valutazioni espresse dai commissari per ben 1344 volte, non potrebbe tuttavia esimersi dal rilevare che i singoli commissari abbiano adottato, prima di assegnare il coefficiente numerico, dei criteri motivazionali omogenei che, però, non sarebbero stati resi palesi, a tutela della trasparenza e della par condicio , nel bando di gara, con conseguente illegittimità della gara stessa.

8.1. La censura, formulata peraltro in forma ipotetica e perplessa, non merita condivisione perché la congettura sulla quale si basa è inesistente, non essendosi la Commissione data, nemmeno implicitamente, alcun criterio motivazionale che non sia stato debitamente esternato nella lex specialis, tramite la previsione dei già richiamati criterî e sub-criterî, né essendo ravvisabile alcun elemento, anche di natura indiziario, che un simile assunto verosimilmente suffraghi.

8.2. È vero, piuttosto, che la Commissione, per maggior garanzia di trasparenza e nonostante ciò non fosse richiesto dalla lex specialis , ha espresso in ordine ad ogni singolo criterio una specifica motivazione, successivamente all’assegnazione del coefficiente numerico da parte di ogni singolo commissario, ma ciò non autorizza la conclusione che essa avesse adottato dei criteri motivazionali ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli della lex specialis né, a maggior ragione, che questa dovesse prevederli.

8.3. Ed infatti, soprattutto a fronte della motivazione collegiale esternata ad abundantiam dalla Commissione in ordine alle singole valutazioni, come è accaduto nel caso di specie, non può ritenersi viziata la gara che non abbia predeterminato i criterî motivazionali, posto che tali criterî non sono in alcun modo previsti dalla legge, che stabilisce solo l’inderogabile necessità di individuare in via preventiva gli elementi di valutazione e i relativi punteggi, che devono essere adeguati e sufficienti, ma che non necessitano di ulteriori specificazioni di tipo motivazionale (v., sul punto, Cons. St., sez. V, 27 gennaio 2016, n. 277).

8.4. Di qui, anche alla luce di tutte le ragioni sin qui esposte, l’infondatezza anche del quarto motivo in esame.

9. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello di R G s.p.a. deve essere respinto in tutti i suoi quattro motivi, con la piena conferma della sentenza impugnata.

10. Le spese del presente grado del giudizio, attesa, comunque, la complessità tecnica della gara controversa, possono essere interamente compensate tra le parti.

10.1. Rimane definitivamente a carico dell’appellante R G s.p.a. il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.

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