Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-07-13, n. 202004519

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-07-13, n. 202004519
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202004519
Data del deposito : 13 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2020

N. 04519/2020REG.PROV.COLL.

N. 10308/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10308 del 2019, proposto da S V, Global Security s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocato V A e dall’Avvocato A P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Territoriale del Governo –Prefettura di Foggia, in persona del Prefetto pro tempore , Questura di Foggia, in persona del Questore pro tempore , tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza n. 961 del 3 luglio 2019 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, sez. II, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso R.G. n. 470 del 2019 proposto da S V e da Security Service s.r.l. contro il decreto del Prefetto della Provincia di Foggia, prot. 8350 del 14 febbraio 2019, con il quale si è stabilito che la cauzione versata a garanzia della corretta gestione dell’Istituto di vigilanza Global Security s.r.l. viene devoluta all’erario nella misura di €. 40.000,00 e si intima al rappresentante legale della detta società di riscostruire, entro 30 giorni dalla devoluzione all’erario, la cauzione nelle forma di legge, nonché di tutti gli atti connessi, prodromici e consequenziali.


visto l’art. 84, commi 5 e 6, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. in l. n. 27 del 2020, e l’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020, conv. con mod. in l. n 57 del 2020;

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Foggia e della Questura di Foggia;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza del giorno 9 luglio 2020 il Consigliere Massimiliano Noccelli e trattenuta la causa in decisione nell’assenza dei difensori, che non hanno chiesto di discutere la causa oralmente da remoto;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Oggetto della presente controversia è l’incameramento, da parte della Prefettura di Foggia, nella misura di 1/5 sul capitale massimo garantito di € 200.000,00 e, dunque, per un importo di € 40.000,00, della cauzione prestata da Global Security s.r.l. ai sensi dell’art. 137 del T.U.L.P.S. per una serie di irregolarità accertate durante dei controlli amministrativi sull’attività di vigilanza armata svolta dalla stessa Global Security s.r.l., e in particolar modo consistenti:

a) nell’utilizzo di 5 giubbotti antiproiettile scaduti di validità nel 2015, uno dei quali, inoltre, riportava un’altra denominazione;

b) nell’irregolarità dei tempi di esercitazione dei tiri di alcune guardie giurate, rispetto a quanto previsto dal D.M. n. 269 del 2010;

c) in un’autovettura in uso all’istituto, priva di assicurazione;

d) nella mancata comunicazione della variazione dell’elenco dei committenti il servizio di vigilanza;

e) nell’aver svolto attività di videosorveglianza presso un campo fotovoltaico in provincia di Lecce, territorio ultraprovinciale non presente in autorizzazione;

f) nella mancata esposizione della tabella delle tariffe dei servizi esposti, in violazione delle prescrizioni riportate in licenza.

1.1. La Prefettura di Foggia, in applicazione del principio di proporzionalità e graduazione delle sanzioni, ha adottato il 14 febbraio 2019 il provvedimento n. 8350/19/Arca 1- bis , con cui ha disposto la devoluzione parziale della cauzione, nella ridetta misura di 1/5 (corrispondente ad € 40.000,00), in favore dell’erario.

2. S V, in proprio e quale legale rappresentante di Security Service s.r.l., ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, tale provvedimento, lamentando la violazione degli artt. 43 e 49 del Trattato CE, per l’asserito contrasto dell’art. 137 del T.U.L.P.S. con l’esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, l’illegittimità degli atti in ordine alle singole contestazioni per violazione di legge ed eccesso di potere, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento.

2.1. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Foggia e la Questura di Foggia per chiedere la reiezione del ricorso.

2.2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, con la sentenza n. 961 del 3 luglio 2019, ha respinto il ricorso e ha compensato le spese di lite.

3. Avverso tale sentenza S V e Security Service s.r.l. hanno proposto appello, con un unico articolato motivo che verrà in seguito esaminato, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente accoglimento del ricorso proposto in primo grado.

3.1. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Foggia e la Questura di Foggia per chiedere la reiezione del ricorso.

3.2. Nella camera di consiglio del 3 febbraio 2020, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, sull’accordo delle parti, ha rinviato la causa all’udienza pubblica per il sollecito esame del merito.

3.3. Nell’udienza del 9 luglio 2020, fissata ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. in l. n. 27 del 2020, e dell’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020, conv. con mod. in l. n. 57 del 2020, il Collegio, nell’assenza dei difensori che non hanno chiesto di discutere la causa oralmente da remoto, ha trattenuto la causa stessa in decisione.

4. L’appello è infondato.

5. Si deve anzitutto rilevare che gli odierni appellanti non hanno inteso riproporre la censura relativa al presunto contrasto della normativa italiana, che prescrive la prestazione di cauzione (art. 137 T.U.L.P.S.), rispetto al diritto eurounitario, censura che il giudice di prime cure ha respinto, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 13 dicembre 2007 in C-465/05, sul rilievo, condivisibile e del resto incontestato, che la presente controversia non presenta carattere transfrontaliero, ma ha rilevanza tutta interna all’ordinamento nazionale.

6. Nel merito, venendo alle censure tutte qui riproposte dagli odierni appellanti, il primo giudice ha rilevato che il provvedimento è legittimo e motivato, in quanto ha disposto l’introito di una parte minoritaria, pari al 20%, ossia ad 1/5, della cauzione per accertate plurime e rilevanti violazioni, come ivi riscontrate puntualmente, sicché la misura applicata sarebbe adeguata alla molteplicità e gravità delle contestazioni.

6.1. Né avrebbero significato, ad avviso del Tribunale, i punti del ricorso nei quali Security Service s.r.l. tenterebbe di giustificare taluni degli addebiti contestatile con riferimento alla circostanza che le carenze riscontrate sarebbero addebitabili al titolare dell’autorizzazione precedente, al quale era subentrata da breve tempo.

6.2. Invero, ha sostenuto il primo giudice, costituisce specifico onere di diligenza per chiunque voglia subentrare nell’autorizzazione di polizia, assicurarsi – per tempo e nel contesto stesso della negoziazione privata – dell’osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, intervenendo indi prontamente a sanare quelli carenti, segnatamente proprio nella materia degli istituti di vigilanza, le cui prescrizioni sono poste a salvaguardia della correttezza e della sicurezza dello svolgimento dei servizi e del personale addetto.

6.3. La sentenza impugnata, per quanto nell’eccessiva stringatezza dell’apparato motivazionale, resiste nel suo nucleo argomentativo fondante alle censure degli appellanti, che insistono anche in questa sede a torto nell’assumere che la licenza fu rilasciata a S V il 26 marzo 2018 e che egli abbia avuto poco tempo per accorgersi di tutte le illegittimità contestategli, sicché ricorrerebbe nel caso di specie almeno l’errore scusabile di cui all’art. 3 della l. n. 689 del 1981.

6.4. L’incameramento della cauzione, secondo gli appellanti, sarebbe inoltre illegittimo perché violerebbe i principî di proporzionalità e di gradualità nell’applicazione della sanzione, per essere la misura del 20% incamerata eccessiva rispetto alle contestazioni accertate.

7. Si deve tuttavia osservare che le singole contestazioni degli appellanti nulla tolgono al rilievo, decisivo, che molti illeciti riscontrati in sede di controllo amministrativo non solo sussistano e siano particolarmente significativi – si pensi, a tacer d’altro, all’utilizzo di giubbotti antiproiettile scaduti o alla mancata esposizione della tabella delle tariffe dei servizi esposti, in violazione delle prescrizioni riportate in licenza – ma siano anche ascrivibili senza dubbio alla condotta di S V che, ancorché subentrato da poco nell’esercizio della licenza, nulla risulta aver fatto, secondo diligenza, per porre rimedio alla irregolarità dei giubbotti, per quanto comunicata il 23 aprile 2018, risultando uno di questi addirittura di dubbia provenienza, mentre non costituisce certo giustificazione, ai fini che qui rilevano, il fatto che la mancata esposizione della tabella fosse stata già stigmatizzata con la sanzione pecuniaria in forma ridotta di € 1.023,00.

7.1. Lo stesso ragionamento va svolto, sempre ad esempio, per le irregolarità dei tempi di esercitazione dei tiri di alcune guardie particolari giurate, rispetto alla quale non costituisce certo giustificazione idonea il sostenere che tale irregolarità fosse dovuta al vecchio titolare della licenza, ben potendo il nuovo, subentrato da oltre un mese, certo porvi rimedio con l’ordinaria diligenza e procedere immediatamente ad un piano di esercitazioni ai tiri presso qualunque poligono, al fine di integrare e regolarizzare tali esercitazioni, come ha ben rilevato il provvedimento prefettizio.

7.2. Quanto all’esercizio di videosorveglianza in Veglie (LE), ambito territoriale non autorizzato, il provvedimento prefettizio ha ben messo in rilievo che all’atto del controllo S V non riferiva nulla in ordine ad una asserita “cortesia” che stava facendo ad un cliente e, anzi, ha riferito che avrebbe immediatamente sospeso il servizio, con ciò ammettendo il comportamento illecito in essere contestatogli.

7.3. Di qui l’infondatezza di tutte le censure qui in esame, alle quali non porge certo adeguato conforto l’assunto, del tutto irrilevante, che egli avesse un anno per fornire una dettagliata relazione sull’attività svolta, ai sensi dell’allegato D del D.M. n. 269 del 2010.

7.4. Le plurime, significative, contestazioni in ordine alle irregolarità riscontrate nel corso degli accertamenti amministrativi, sin qui ricordate e diffusamente elencate nel provvedimento prefettizio con adeguato corredo motivazionale, ampiamente giustificano, sul piano della proporzionalità, l’incameramento della cauzione nella misura di 1/5, che pertanto non risulta né sproporzionata né irragionevole.

8. Ne segue che, anche per tutte queste ragioni da ritenersi assorbenti di ogni altra censura, del tutto ininfluente ai fini del decidere, la sentenza impugnata meriti conferma, con la conseguente reiezione dell’appello in tutte le sue censure.

9. Le spese del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono in solido la soccombenza degli appellanti.

9.1. A loro carico rimane definitivamente, sempre per la soccombenza, anche il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.

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