Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-03-21, n. 202402759
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Pubblicato il 21/03/2024
N. 02759/2024REG.PROV.COLL.
N. 08437/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8437 del 2019, proposto da A D S, rappresentato e difeso dall'avvocato U D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Tigani Sava in Roma, viale Libia n. 25;
contro
Comune di Lamezia Terme, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati F C S, S L e C F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Mirenzi in Roma, via Camesena, 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 463/2019, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lamezia Terme;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 febbraio 2024 il Cons. Giovanni Tulumello, udito l’avv. U D B e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con provvedimento n.58/2012, il Comune di Lamezia Terme ha disposto la revoca della licenza n. 27 del 28 marzo 1998 rilasciata alla Sig.ra A D S per l’esercizio del servizio pubblico di autoveicoli.
Con il ricorso iscritto al n.R.G. 114 del 2013, proposto dinanzi al Tar per la Calabria, l’odierna appellante ha impugnato il provvedimento deducendone l’illegittimità.
Il TAR, con la sentenza n. 463, pubblicata il 5 marzo 2019, ha respinto il ricorso.
Avverso tale pronuncia è insorta la sig.ra A D S, con atto di appello notificato in data 20 settembre 2019 e depositato il successivo 16 ottobre, a mezzo del quale ha impugnato la sentenza in epigrafe.
Il Comune appellato si è costituito in giudizio in data 25 marzo 2020.
Il 21 marzo 2023 l’appellante si è costituita in giudizio con un nuovo difensore, rappresentando il perdurante interesse alla decisione.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 7 febbraio 2024.
2. La sentenza gravata ha respinto il ricorso di primo grado ritenendo che “ la revoca della licenza deriva dalla carenza di alcune condizioni necessarie per l’esercizio del servizio pubblico di autoveicoli da piazza, quali l’iscrizione nel Registro delle imprese, ai sensi dell’art 7 della L.21/1992, nonché la qualifica professionale del c.d. C.A.P. (certificato di abilitazione professionale) ”.
3. Con il primo motivo di gravame l’appellante deduce che il T.A.R. avrebbe errato nel ritenere necessarie le condizioni poste dall’art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché dall’art.10, comma 5, del Regolamento comunale approvato con deliberazione commissione straordinaria n. 1078 del 16 giugno 1992, con riferimento all’asserita assenza dell’iscrizione nel registro delle imprese.
La revoca sarebbe avvenuta al di fuori dei casi specificatamente indicati all’art. 23 del menzionato Regolamento.
Il Comune avrebbe interpretato erroneamente l’art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, già vigente al tempo del rilascio della licenza, nella parte in cui, tra le condizioni necessarie per l’esercizio del servizio pubblico di autoveicoli da piazza, non prescriverebbe l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese bensì una mera facoltà.
Così anche l’art.10, comma 5, del Regolamento Comunale n. 1078.
L’Amministrazione sarebbe incorsa nell’ulteriore violazione dell’art. 23 del Regolamento comunale che, tra i casi tassativi nei quali procedere alla revoca della licenza, non prevede la violazione delle menzionate disposizioni
4. Il motivo è manifestamente infondato.
Giova premettere che l’art. 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 demanda ai Comuni la fissazione dei requisiti per il rilascio delle licenze taxi.
L’art. 23 del Regolamento comunale dispone la revoca in caso di carenza nel titolare dei prescritti requisiti.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che come correttamente osservato dal Comune resistente, la previsione dell’art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, indichi non già un mero requisito per il rilascio, ma una condizione necessaria per l’esercizio dell’attività in questione.
Ne deriva che, solo ove ricorra la figura giuridica contemplata, sussistono i presupposti per la richiesta della licenza le cui condizioni devono essere individuate dal Comune.
Non rileva pertanto che l’art. 23 del Regolamento comunale non contempli la violazione dell’art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, tra le ipotesi di revoca, venendo in rilievo un vizio intrinseco della condizione giuridica del soggetto richiedente, direttamente disciplinato e richiesto dalla normativa primaria.
5. Con il secondo motivo di gravame l’appellante deduce che il T.A.R. avrebbe errato nel ritenere carente il requisito della Certificazione Professionale, c.d. C.A.P., risultando che la licenza è stata concessa al fine di esercitarsi anche ad un soggetto terzo, sig. Pulicicchio, che risulta in possesso del relativo certificato.
Anche sotto tale profilo si osserva che erroneamente la sentenza non dà atto che la revoca è avvenuta al di fuori dei casi indicati dal Regolamento comunale.
6. Con il terzo motivo di gravame l’appellante deduce “ Eccesso di potere per travisamento dei fatti ”: il Comune avrebbe erroneamente ritenuto non esistente il CAP in capo al soggetto legittimamente indicato.
Inoltre, il Comune non avrebbe correttamente esercitato i poteri di revoca in quanto non ne sussistevano le condizioni: sia con riferimento all’assenza di modifiche normative intervenute tra la data di rilascio della licenza e la data di revoca, sia con riferimento alle ipotesi tassativamente previste dall’art. 23 del Regolamento Comunale.
7. Anche questi motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono manifestamente infondati.
Il certificato di abilitazione professionale (c.d. CAP) ha natura personale e non trasferibile a terzi.
La natura personale e non trasferibile della licenza comporta che i requisiti richiesti per il rilascio siano posseduti dal richiedente e non da terzi.
A nulla rileva l’indicazione del sig. P come titolare del certificato, occorrendo anche che la stessa destinataria dell’atto di licenza ne risulti in possesso.
La legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, all’art. 7, rubricato “Figure giuridiche”, sancisce che i titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono “ essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ” ovvero “ associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione ” o, ancora, “ associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge ”.
Al di fuori delle riferite forme giuridiche, non è dato consentire l’esercizio dell’attività.
L’odierna appellante non aveva nessuno di tali requisiti, per cui l’atto di autotutela risulta legittimamente adottato, ai sensi del citato art. 23 del regolamento comunale, ed è esente dalle censure sollevate con i motivi in esame.
8. La manifesta infondatezza del ricorso in appello ne comporta il rigetto;essa comporta altresì il rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formulata nel gravame.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.