Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-01-04, n. 202200022
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Testo completo
Pubblicato il 04/01/2022
N. 00022/2022REG.PROV.COLL.
N. 06445/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6445 del 2019, proposto da
M L A, rappresentata e difesa dagli avvocati G P e M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato G P in Roma, via Tagliamento n. 14;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Federazione Italiana Sindacato Assicurazioni Credito-Fisac-Cgil, Uil Credito, Esattorie e Assicurazioni - Uilca, Rosa Salvati, Lorenzo Camilli, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 01565/2019, che ha respinto, previa loro riunione, i ricorsi RR.GG. nn. 7538/2016 e 10763/2016 proposti dall'odierna appellante.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2021 il Cons. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti l’avvocato G P.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente impugna la sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione Prima. 7 febbraio 2019, n. 1565, che ha respinto, previa loro riunione, sia il ricorso R.G. n. 7538/2016, che il ricorso R.G. n. 10763/2016.
I ricorsi sono stati originati dalla vicenda rappresentabile in fatto come segue.
Il 7 marzo 2007 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito “AGCM”) ha stipulato un accordo con le Organizzazioni sindacali.
In particolare, con il citato accordo sindacale è stato stabilito che a ogni dipendente di ruolo della carriera direttiva della Autorità avrebbero dovuto essere riconosciuti 3 livelli all’anno, e ciò per nove anni a partire dal 2007.
Ciò tenuto conto del fatto che, secondo quanto previsto all’art. 11, comma 2, della L. 287/90, “il trattamento giuridico ed economico del personale della Autorità deve essere stabilito in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità” e che negli anni precedenti si era creato uno scostamento tra il trattamento giuridico ed economico del personale dell’AGCM e quello del personale della Banca d’Italia.
Questa progressione economica è stata confermata con l’ulteriore accordo sindacale sottoscritto l’8 luglio 2010 tra l’Autorità e le rappresentanze sindacali, nel quale è stato precisato che “con cadenza triennale l’amministrazione e le OOSS si incontreranno per verificare la corrispondenza del trattamento economico dei dipendenti dell’autorità della Banca d’Italia ed apportare le eventuali opportune rettifiche. La prima verifica avrà ad oggetto il trattamento economico da assegnare al personale con decorrenza 1° gennaio 2010”.
Il 31 Maggio 2010 è, tuttavia, entrato in vigore il D.L. n. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122, recante disposizioni di contenimento delle spese del pubblico impiego.
L’art. 9, comma 1, del citato decreto legge ha stabilito che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti pubblici per gli anni 2011, 2012 e 2013 non potesse superare quello ordinariamente spettante per l’anno 2010.
Il comma 21 dello stesso art. 9 ha, invece, previsto che “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorchè a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
In conseguenza della sopravvenienza di tali norme, l’AGCM, con delibera del 19 gennaio 2011, ha sospeso l’assegnazione dei livelli retributivi previsti dall’accordo del 7 marzo 2007 e successivi accordi attuativi, in conformità al parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, laddove si afferma che, nel blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo, di progressione automatica degli stipendi, nonché degli effetti economici delle progressioni di carriera di cui all’art. 9, commi 17 e 21, del d.l. 78/2010, “è compreso anche l’accordo perequativo del 7 marzo 2007”.
9, commi 17 e 21, del d.l. 78/2010, “è compreso anche l’accordo perequativo del 7 marzo 2007”.
Successivamente la medesima AGCM con delibera del 4 Agosto 2011, ha previsto all’art. 2 che:
“1. Le progressioni previste nell’accordo del 7 marzo 2007, a far data dal 1° gennaio 2011, hanno effetto esclusivamente ai fini giuridici e, secondo quanto previsto dal punto 3 del presente articolo, sono subordinate alla verifica delle effettive esigenze di riallineamento del trattamento economico rispetto al personale della Banca d’Italia.
2. L’Amministrazione, conformemente ai criteri stabiliti con le OO.SS. o, in assenza di accordo, comunque autonomamente, dispone la verifica della corrispondenza delle retribuzioni dei dipendenti dell’Autorità con quelle della Banca d’Italia… .
3. Per i livelli da assegnare con decorrenza dal 1° gennaio 2012 e dal 1° gennaio 2013, … la verifica della corrispondenza delle retribuzioni verrà operata entro il mese di giugno 2012. Per i livelli da assegnare con decorrenza dal 1° gennaio degli anni 2014 e 2015, le verifiche della corrispondenza delle retribuzioni verranno operate secondo la tempistica definita con le OO.SS. o, in assenza di intesa con le OO.SS., negli anni, rispettivamente, 2013 e 2014.
4. Il successivo riconoscimento economico della predetta progressione giuridica, opera al venir meno del vincolo introdotto dal comma 21 dell’art. 9 del d.l. 78/10, senza corresponsione degli arretrati.”.
In data 5 aprile 2016, l’AGCM e la rappresentanza FISAC CGIL hanno stipulato, un accordo sindacale (sottoscritto, per adesione, anche dal Segretario nazionale UILCA, ma non dalle rappresentanze sindacali della SIAG-FIRST-CISL e della SIBC) per la modifica di alcuni articoli del Regolamento del Personale dell’Autorità e per la disciplina della fase transitoria.
Con tale Accordo è stato introdotto un sistema di progressioni di carriera basato su valutazioni di merito ed è stata definita la questione della perequazione con Banca d’Italia del trattamento economico dei dipendenti dell’AGCM. L’accordo ha previsto che per tutti i dipendenti dell’AGCM le progressioni di carriera siano attribuite annualmente in base all’esito di un processo di valutazione), seguano i livelli stipendiali indicati nelle vigenti tabelle adottate con delibera dell’Autorità sulla base delle tabelle adottate dalla Banca d’Italia e siano conferite, ai fini normativi ed economici, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello oggetto di valutazione. Per ciascuna qualifica, tali progressioni non possono eccedere la misura di tre scatti a non oltre il 30% del personale, due scatti ad almeno il 40% del personale e uno scatto a non oltre il 30% del personale (comma 3).
Le medesime parti hanno, altresì, approvato un accordo integrativo, in base al quale, per il 2015, primo anno di applicazione del sistema di progressione di carriera, le progressioni per ciascuna qualifica (carriera direttiva, operativa ed esecutiva), da attribuire a seguito di un’apposita valutazione, “non potranno eccedere la misura di: - 8 scatti a non oltre il 10 percento del personale;
- 7 scatti a non oltre il 15 percento del personale; - 6 scatti ad almeno il 50 percento del personale;
- 5 scatti a non oltre il 25 percento del personale”.
Ciò, “RITENUTA la necessità di dover introdurre, in via transattiva e a definizione della questione della perequazione con il trattamento economico previsto in Banca d’Italia, una disciplina transitoria dell’attribuzione delle progressioni di carriera ai dipendenti, valida per il primo anno di applicazione del nuovo sistema; RITENUTA altresì la necessità di prendere in considerazione, nell’ambito della valutazione avente la medesima finalità transattiva, l’effettivo apporto dei dipendenti, anche tenendo conto dell’esperienza complessivamente maturata”. Ai sensi del comma 3 dell’accordo integrativo “Le progressioni saranno applicate sulla qualifica o posizione detenuta da ciascun dipendente al 1° gennaio 2016 e assorbiranno i tre