Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-09-11, n. 202308244
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Testo completo
Pubblicato il 11/09/2023
N. 08244/2023REG.PROV.COLL.
N. 07064/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7064 del 2021, proposto da
Pronto Grafica s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R P P e F S, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Busto Arsizio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M A C, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Busto Arsizio, via Fratelli d'Italia, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sez. IV, n. 850 del 2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Busto Arsizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2023 il Cons. Stefano Fantini; viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La Pronto Grafica s.r.l. ha interposto appello nei confronti della sentenza 31 marzo 2021, n. 850 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sez. IV, che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso il provvedimento in data 23 ottobre 2020, di decadenza dalle autorizzazioni pubblicitarie n. 96 del 2019, n. 181 del 2019 e n. 182 del 2019, nonché avverso il provvedimento in data 16 novembre 2020 di diniego dell’autorizzazione all’esposizione di impianto pubblicitario.
L’appellante opera nel settore degli allestimenti pubblicitari anche su impianti di pubblica utilità ed era titolare, nel Comune di Busto Arsizio, delle autorizzazioni nn. 96, 181 e 182 del 2019, rilasciate, rispettivamente, in data 8 marzo e 23 aprile 2019; il provvedimento con cui il dirigente comunale ha disposto la decadenza delle autorizzazioni è motivato alla luce dell’art. 8, comma 6, del piano generale degli impianti, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 17 dicembre 2018, che vieta il posizionamento della sola struttura di sostegno senza pannello pubblicitario delle dimensioni per cui è stata richiesta l’autorizzazione all’esposizione, prevedendo la decadenza dell’autorizzazione in caso di mancata esposizione del pannello entro trenta giorni dalla data di rilascio della stessa.
Ciò nella considerazione che la società Pronto Grafica non avrebbe rispettato il termine dei trenta giorni dal rilascio delle autorizzazioni per effettuare l’esposizione del previsto pannello pubblicitario.
Inoltre, con il provvedimento dirigenziale in data 16 novembre 2020, il Comune di Busto Arsizio ha denegato il rinnovo dell’autorizzazione n. 691 del 2017 per il mantenimento dell’esposizione del cartello stradale monofacciale, in quanto insistente non in area di parcheggio aperto all’uso pubblico formalmente istituita.
2. - Con il ricorso in primo grado l’odierna appellante ha impugnato cumulativamente il provvedimento del Comune di Busto Arsizio in data 23 ottobre 2020 di decadenza delle autorizzazioni nn. 96/2019, 181/2019 e 182/2019, nonché il provvedimento in data 16 novembre 2020 di diniego della richiesta di autorizzazione/proroga/rinnovo dell’autorizzazione n. 691 del 2017.
3. - La sentenza appellata, in accoglimento dell’eccezione svolta dall’amministrazione comunale, ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto cumulativo, pur in assenza di una connessione oggettiva tra gli atti impugnati, ed inoltre per la mancata instaurazione del contraddittorio, in relazione all’impugnativa delle autorizzazioni dichiarate decadute, nei confronti della controinteressata Decor Grafia s.r.l., soggetto che, avendo presentato l’istanza di autorizzazione per l’installazione dei cartelli pubblicitari, aveva sollecitato il Comune a revocare le precedenti autorizzazioni rilasciate all’appellante.
4. - Con il ricorso in appello la Pronto Grafica s.r.l. ha criticato la sentenza di prime cure, nell’assunto dell’insussistenza di un controinteressato alla stessa noto e della configurabilità di profili di connessione tra le domande, idonei a giustificare il ricorso cumulativo; nel merito ha reiterato le censure di primo grado.
5. - Si è costituito in resistenza il Comune di Busto Arsizio eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza nel merito del ricorso in appello.
6. - All’udienza pubblica del 18 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.- Con il primo motivo viene criticata la statuizione che ha rilevato la mancata notificazione del ricorso alla società Decor Grafica, qualificata come soggetto controinteressato in quanto aveva sollecitato il Comune a revocare le precedenti autorizzazioni rilasciate all’appellante, così enucleando un profilo di inammissibilità del ricorso di primo grado. Deduce l’appellante come detta circostanza, concernente la Decor Grafica, le era