Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-11-07, n. 202209766
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Pubblicato il 07/11/2022
N. 09766/2022REG.PROV.COLL.
N. 07960/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7960 del 2019, proposto da
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Ministero dell'Interno e Ministero della Difesa, in persona dei Ministri
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
P M, rappresentato e difeso dagli avvocati E F, A L e R R, con domicilio digitale come da Pec Registri di Giustizia;
Di G M, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo n. 309 del 2019.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di P M;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis , c.p.a.;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 5 ottobre 2022, tenuta da remoto, il Cons. U D C e dato atto della richiesta dei difensori delle parti costituite di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I Ministeri delle Politiche Agricole e Forestali, dell'Interno e della Difesa hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso proposto dal sig. P M, vice sovrintendente del Corpo Forestale dello Stato per l’annullamento del decreto con cui è stata disposta la sua assegnazione al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco anziché all’Arma dei Carabinieri a seguito dello scioglimento del Corpo forestale dello Stato.
2. In punto di fatto è da ricordare che il predetto vice sovrintendente si era arruolato nel Corpo Forestale dello Stato nel 1992 e da allora aveva sempre esercitato le sue funzioni con prevalente impiego come polizia giudiziaria ed amministrativa. In occasione dell’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri è stato previsto che le funzioni in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e lo spegnimento con mezzi aerei degli stessi, in precedenza esercitate attraverso i NOS (nuclei operativi speciali) e i centri operativi antincendio boschivo (COAB), fossero attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L’individuazione degli appartenenti al disciolto Corpo forestale da trasferire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è avvenuta tramite un decreto del 31 ottobre 2016 del Capo del Corpo forestale dello Stato in base allo stato matricolare degli interessati e all’ulteriore documentazione agli atti dell’Amministrazione attestante il servizio prestato, con particolare riguardo a quella attinente lo svolgimento di servizio di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi.
La scelta dell’interessato tra il personale da trasferire aal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è stata giustificata dalla frequenza di un corso Direzione Operazioni di Spegnimento frequentato nel 2013.
3. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso dell’interessato sotto il profilo del difetto di istruttoria.
Posto infatti che l’art. 12, comma 2, D.lgs. 177 del 2016 prevedeva che il Capo del Corpo, con propri provvedimenti individuasse, per ruolo di appartenenza, l'Amministrazione presso la quale assegnare ogni appartenente al Corpo “ sulla base dello stato matricolare e dell’ulteriore documentazione attestante il servizio prestato ”, nel caso di specie dallo stato matricolare dell’interessato emergeva lo svolgimento per circa 25 anni delle ordinarie funzioni di polizia giudiziaria ed amministrativa presso un comando stazione che avrebbero giustificato la sua assegnazione del dipendente all’Arma dei Carabinieri, mentre l’attestato del superamento di un corso svolto nel 2013 per dirigere le operazioni di spegnimento degli incendi, cui non era seguito alcun effettivo impegno operativo, non poteva giustificare l’assegnazione al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il Tribunale, invocando uno specifico precedente, sottolineava che la locuzione “ anzianità nella specializzazione ”, cui faceva riferimento il citato art. 12, non potesse essere intesa come mera data di conseguimento della specializzazione, implicando piuttosto l’effettivo impiego nella direzione delle operazioni di spegnimento che nel caso di specie non c’era stato.
4. I Ministeri indicati in epigrafe hanno chiesto la riforma di tale sentenza riproponendo innanzitutto l’eccezione di incompetenza del Tar adito, di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del D.P.C.M. 21.11.2016 (che, a loro avviso, avrebbe determinato la definitività della procedura di transito) e di mancata integrazione del contraddittorio (da estendere a tutti coloro che transitavano nelle nuove amministrazioni, essendo insufficiente la notifica del ricorso all’unico controinteressato evocato in giudizio), eccezioni tutti erroneamente respinte con motivazione affatto convincente.
Nel merito hanno denunciato la violazione degli artt. 8 l. 124/2015 e 7 e 12 D.lgs. 177/2016, oltre all’invasione della sfera discrezionale dell’amministrazione. Hanno in particolare rilevato che l’articolo 12 D. lgs. 177/2016, in linea con il principio della necessaria corrispondenza tra funzioni trasferite e transito del relativo personale, ha disposto l'assegnazione del personale del Corpo Forestale dello Stato alle amministrazioni destinatarie sulla base dei contingenti, per ruolo di appartenenza, fissati nella Tabella A allegata al decreto legislativo. A tanto ha provveduto l’apposito decreto del Capo del sopprimendo Corpo Forestale dello Stato in applicazione dei criteri indicati nell'articolo 12, comma 2, lett. a), b) e c) e secondo le modalità suggerite dal Consiglio di Stato nel parere n. 2112/2016 espresso nell'Adunanza della Commissione speciale del 14.10.2016 e richiesto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Secondo le amministrazioni appellanti la circostanza che l’interessato per oltre un ventennio controparte avesse svolto anche funzioni di Polizia Giudiziaria non era di per sé dirimente, in quanto non poteva essere obliterato il dato incontrovertibile del possesso del
diploma DOS, avendo così il legislatore delegato espresso l’inequivoca volontà di dare priorità anche ad un elemento formale per completare l’assegnazione organica, giusta la previsione della lett. b) dell’art. 12, comma 2, D.lgs. 177/2016.
5. L’appellato si è costituito in giudizio deducendo l’infondatezza di tutti i motivi di gravame, sottolineando quanto al merito che il criterio di assegnazione di cui all’art. 8 l. 124/2015 richiedeva una effettiva specializzazione nello spegnimento degli incendi e non soltanto il mero possesso di un diploma di specializzazione DOS, cui non era seguita alcuna attività specifica.
6. Con ordinanza 5418/2019 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione della sentenza impugnata.
7. L’appello è infondato, non essendovi ragioni per discostarsi dai condivisibili precedenti in materia (Cons. Stato, sez. IV, 26 ottobre 2018, n. 6128;6100 e 6109/2018;8 maggio 2020, n. 2903;sez. II, 29 marzo 2022, n. 2609 e 4291 del 28 maggio 2022)
7.1. Quanto alle eccezioni preliminari riproposte anche in sede di appello come specifici motivi di gravame si osserva quanto segue.
7.1.1. La competenza appartiene al Tribunale amministrativo regionale individuato in base alla sede di servizio del dipendente in quanto è stato impugnato un atto plurimo funzionalmente scindibile in tante diverse decisioni quanti sono i destinatari, dal momento che i provvedimenti di assegnazione emanati dal Capo del Corpo Forestale dispongono più decisioni individuali oggettivamente distinte ed autonome, ma esternate contestualmente con unico atto per evidenti ragioni di economicità dell'azione amministrativa.
7.1.2. Per la stessa ragione non era individuabile alcun controinteressato cui notificare il ricorso poiché l’eventuale modifica all’esito del giudizio dell’assegnazione al ricorrente non coinvolgerebbe la posizione di altri appartenenti al Corpo Forestale.
7.1.2. Non era necessario infine impugnare il D.P.C.M. 21 novembre 2016 in quanto esso fissava regole generali per l’Amministrazione per procedere al riparto del personale tra le amministrazioni destinatarie dello stesso e pertanto di per sé non era lesivo della posizione dell’interessato che ha lamentato non le generiche modalità di effettuazione della ripartizione del personale del Corpo disciolto, quanto la concreta individuazione del suo nominativo.
8. Quanto al merito si rileva che l’art. 9 del D.lgs. 177 del 2016 ha stabilito che “ In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite le seguenti competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi:
a) concorso con le regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da terra e aerei;
b) coordinamento delle operazioni di spegnimento, d'intesa con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego dei gruppi di volontariato antincendi (AIB);
c) partecipazione alla struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali ”.
L’art. 12, comma 2, lett. a) del medesimo decreto ha previsto che nell’individuare il personale da trasferire al Corpo dei Vigili del Fuoco si doveva avere riguardo al servizio prestato presso i centri operativi antincendio boschivo (COAB), i nuclei operativi speciali e di protezione civile (NOS), le linee volo dedicate o impiegate per le specifiche attività, nella consistenza indicata nella tabella A di cui al comma 1 e nel centro operativo aereo unificato (COAU).
Alla lettera b) del medesimo comma, come ulteriore criterio ulteriore, da utilizzare nel caso in cui non si fosse coperta la dotazione prevista dalla tabella allegata al D.lgs. 177 del 2016, si prevedeva di tener conto anche dell'anzianità nella specializzazione di direttore delle operazioni di spegnimento (DOS) e, a parità di anzianità nella specializzazione, della minore età anagrafica.
Non è dubitabile la prevalenza del criterio di cui alla lettera a), finalizzato ad attuare il principio della corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale, laddove i criteri indicati alle lettere b) e c) avevano funzione subordinata e sequenziale, potendosi far ricorso ad essi solo se il criterio precedente non fosse stato sufficiente: il tutto nella ragionevole intenzione del Legislatore di approntare un sistema ad un tempo in grado di rispettare e conservare l'esperienza acquisita dal personale e le funzioni svolte in precedenza e di garantire l’efficacia e l’efficienza delle funzioni assegnate al Corpo nazione dei Vigili del Fuoco.
La necessità di completare le aliquote che il D.lgs. 177 del 2016 aveva assegnato al Corpo dei Vigili del Fuoco non poteva pertanto consentire di utilizzare il criterio di cui alla lettera b) dell’art. 12, comma 2, in modo completamente avulso dalla professionalità dell’appartenente al Corpo da assegnare.
Nel caso di specie, pacifico che lo stato matricolare dell’appellato evidenziava l’assegnazione per circa 25 anni alle ordinarie funzioni di polizia giudiziaria ed amministrativa presso un comando stazione e il conseguimento nel 2013, all’esito del relativo corso, del diploma di Direzione Operazioni di Spegnimento frequentato nel 2013, ma a quel conseguimento non aveva fatto seguito alcuna specifica attività in tal senso;la sua assegnazione al Corpo dei Vigili del Fuoco pertanto vanificava la notevole esperienza acquisita nell’ambito dell’attività di polizia giudiziaria e amministrativa, valorizzando impropriamente un titolo formale cui non aveva corrisposto alcuna effettiva attività di servizio.
Peraltro non può sottacersi che il comma 7 dell’art. 12 del d.lgs. 177 del 2016 prevedeva espressamente una norma di chiusura del sistema per cui qualora, successivamente ai provvedimenti di assegnazione, il numero delle unità di personale trasferito fosse risultato inferiore alle dotazioni organiche determinate, ai sensi del comma 1, e cioè secondo l'incremento previsto dalla tabella A, l'esercizio delle relative funzioni doveva essere garantito mediante le procedure di reclutamento da finanziare con le risorse indicate alle lettere a) e b) del detto comma 7 e non, quindi, sovvertendo i criteri di priorità previsti dal comma 2, finalizzati proprio ad evitare la dispersione di professionalità che la riallocazione del personale - sganciata dai compiti sino a quella data svolti - avrebbe comportato (Cons, Stato, Sez. IV, 6 agosto 2019, n. 5587).
8. In conclusione l’appello va respinto: la peculiarità della controversia e delle questioni trattate giustifica nondimeno la compensazione tra le parti delle spese del grado di giudizio.