Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-10-31, n. 202309386

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-10-31, n. 202309386
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202309386
Data del deposito : 31 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2023

N. 09386/2023REG.PROV.COLL.

N. 04978/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4978 del 2017, proposto da
Hydrogest Campania s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M D L, A N, M S e M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M S in Roma, viale Parioli, 180;



contro

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Giunta Regionale della Campania, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Napoli (sezione prima) n. 1788/2017, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2023 il Cons. C A e uditi per le parti gli avvocati Di Lullo M. e Bove A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in epigrafe Hydrogest Campania S.p.a in liquidazione chiede la riforma della sentenza del TAR Campania, sezione prima, n. 1788 del 3 aprile 2017 che ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il suo ricorso avverso la delibera della Giunta regionale della Campania n. 693 dell’8 ottobre 2010, di “ avvio del procedimento volto all’esercizio dei poteri di autotutela nonché la sospensione degli effetti in relazione alla delibera n. 1852 del 18 dicembre 2009 (avente per oggetto il riequilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio di cui alla convenzione del 16 dicembre 2004, rep. n. 13625) ”.

1.1 In punto di fatto l’appellante deduce che:

- con delibera della Giunta regionale n. 932 del 26 maggio 2009 la Regione Campania subentrava nella convenzione del 16 dicembre 2004 in essere tra Hydrogest e il Commissario del Governo per l’emergenza bonifiche e la tutela delle acque nella Regione Campania, avente ad oggetto “ l’adeguamento e/o la realizzazione del sistema di collettori PS 3 (ad esclusione di quelli di competenza del Sindaco di Napoli – Commissario di Governo delegato), l’adeguamento degli impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma, nonché la realizzazione o l’adeguamento degli impianti di trattamento fanghi ”;

-con delibera n. 1852 del 18 dicembre 2009, oggetto del successivo intervento in autotutela avversato in questo giudizio, la Giunta regionale della Campania stabiliva di procedere alla

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi