Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-06-05, n. 202305472
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Pubblicato il 05/06/2023
N. 05472/2023REG.PROV.COLL.
N. 01475/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 1475 del 2016, proposto da
Comune di Gricignano di Aversa, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato L C, con domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Marsili in Roma, via Belsiana, 100;
contro
Mirabella Sg S.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio eletto presso lo studio Sergio Como in Roma, via Giovanni Antonelli, 49;
nei confronti
Publiservizi S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmine Cesarano e Filippo Pacciani, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato Legance in Roma, via San Nicola Da Tolentino n. 67;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione Prima, 20 novembre 2015, n. 5408, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Mirabella Sg Spa e di Publiservizi S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2022 il Cons. G M e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 26 settembre 2014, il Comune di Gricignano di Aversa ha determinato le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2014 prevedendo (per la categoria C3 relativa a collegi e case vacanza) un aumento del 57% rispetto a quella applicabile per il 2013.
2. La Mirabella Sg S.p.a., società proprietaria del comprensorio immobiliare denominato U.S. Navy, concesso in locazione al Governo degli Stati Uniti d’America per le esigenze della Marina Militare Americana, sull’assunto per cui, in forza del contratto di locazione, essa sarebbe tenuta ad assolvere al pagamento degli oneri tributari gravanti sull’amministrazione americana per l’espletamento del servizio di raccolta rifiuti, ha impugnato la predetta deliberazione consiliare, nonché la delibera del Consiglio comunale n. 10 del 10 settembre 2014, recante l’approvazione del regolamento sull’imposta unica comunale (IUC), con ricorso innanzi al tribunale amministrativo regionale per la Campania.
3. Con sentenza del 20 novembre 2015, n. 5408, il T.a.r. ha accolto il ricorso e ha disposto l’annullamento, nei limiti precisati in motivazione, della delibera consiliare n. 14 del 26 settembre 2014, unitamente al piano finanziario ad essa allegato, nella parte in cui ha determinato la tariffa della TARI per il 2014 relativa agli immobili di categoria C3 (collegi, case vacanza, convivenze).
4. Il primo giudice, ritenuta la irricevibilità dell’impugnativa proposta avverso la delibera n. 10 del 2014 (concernente l’approvazione del regolamento sull’imposta unica comunale) nella parte in cui ha individuato la categoria C3, respinte le altre eccezioni di rito sollevate dalle resistenti, ha accolto la censura di violazione dell’art. 1, comma 652, della legge n. 147 del 2013, per il mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge per la determinazione delle tariffe TARI.
5. Il Comune di Gricignano di Aversa, rimasto soccombente, ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza per non aver rilevato il difetto di legittimazione attiva della ricorrente in primo grado, nonché la carenza di interesse ad agire, e per aver ritenuto illegittima la delibera di determinazione della tariffa TARI per la categoria C3.
6. Resiste in giudizio la società Mirabella Sg S.p.a., proponendo anche appello incidentale con il quale impugna il capo di sentenza che ha dichiarato irricevibile, per tardività, la domanda di annullamento della norma del regolamento comunale in materia di TARI che ha individuato la categoria C3.
Contesta l’ammissibilità dell’appello incidentale della concessionaria visto che nel ricorso in primo grado non erano contenuti motivi che riguardassero l’attività della concessionaria.
7. Si è costituita in giudizio anche la società Publiservizi S.r.l. (concessionaria del servizio di riscossione delle entrate comunali), chiedendo l’accoglimento dell’appello del Comune di Gricignano di Aversa e proponendo appello incidentale con il quale deduce le medesime censure dell’appellante principale.
8. All’udienza del 1 dicembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Con il primo motivo. l’appellante Comune di Gricignano di Aversa deduce l’erroneità della sentenza per non aver rilevato il difetto di legittimazione ad agire della ricorrente in primo grado, la quale non è soggetto passivo della TARI. Ad avviso dell’appellante, infatti, il soggetto passivo della tassa comunale sui rifiuti va individuato esclusivamente nel conduttore e detentore degli immobili locati (ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 507 del 1993), nella specie l’amministrazione militare americana. Né la ricorrente avrebbe mai provato di essere detentrice di tali immobili, così come non avrebbe provato di aver stipulato con la US Navy un patto di accollo degli oneri tributari (compresa la tassa rifiuti) connessi alla detenzione degli immobili locati, opponibile all’amministrazione comunale (l’eventuale accollo non sarebbe mai stato comunicato al Comune, come previsto dall’art. 8, comma 2, della legge n. 212 del 2000). Se il patto esistesse come accollo interno di diritto privato non potrebbe allora radicare una posizione di interesse legittimo idonea a legittimare la proposizione dell’impugnativa avverso la deliberazione in materia di TARI.
9.1. Difetterebbe anche l’interesse ad agire della ricorrente in primo grado, posto che il contratto di locazione risulta scaduto nel 2012 e la società non ha dimostrato che sia stato rinnovato alla scadenza;pertanto, per l’annualità 2014 non sarebbe dimostrato un suo interesse a contestare la deliberazione sulle tariffe (nemmeno sull’assunto dell’esistenza di un accollo tributario), mentre sarebbe invece dimostrato che la US Navy ha continuato nella occupazione e detenzione dei predetti immobili ed è quindi l’unico soggetto passivo ai fini della tassa sui rifiuti.
10. Il motivo è infondato.
10.1. L’eccezione relativa al difetto di legittimazione ad agire è stata esaminata dal primo giudice che l’ha respinta sull’assunto che «la società ricorrente gode di legittimazione attiva in virtù della clausola di accollo cumulativo contenuta nel contratto di locazione stipulato con l’amministrazione americana […] , che la vincola all’assolvimento in via solidale di qualsiasi obbligazione tributaria connessa al servizio rifiuti, tra cui non può non rientrare anche la TARI oggetto della presente controversia. Tale accollo riveste i caratteri dell’accollo esterno di tipo tributario previsto dall’art. 8, comma 2, della legge n. 212/2000, giacché è stato sicuramente comunicato ed accettato dall’amministrazione comunale, come è comprovato dal fatto che almeno dal 2007 al 2013 sono stati emessi a carico della società ricorrente atti di imposizione per la tassa sui rifiuti relativi all’intero comprensorio U.S. Navy […] » .
10.2. La soluzione va senz’altro condivisa sulla base della documentazione in atti (il contratto di locazione stipulato tra la società Mirabella e l’amministrazione militare statunitense) dalla quale si evince l’esistenza di un patto di accollo per i debiti di imposta o per qualsiasi altra forma di tributo statale o locale collegato alla locazione degli immobili in questione. L’accollo è idoneo, infatti, a fondare l’interesse a ricorrere della società anche se dovesse essere qualificato come mero accollo interno, certamente ammissibile ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (secondo cui « [è] ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario» ). La norma, in realtà, non subordina l’efficacia dell’accollo (anche nei confronti dell’amministrazione finanziaria) ad una espressa adesione di questa né ad una previa comunicazione o notifica del patto, limitandosi a sancire l’impossibilità di liberare il contribuente originario (ragion per cui l’accollo del debito d’imposta è sempre un accollo cumulativo).
10.3. Anche nel caso di specie le parti, con il patto di accollo, non hanno voluto disporre della pretesa tributaria o incidere sulla fattispecie impositiva, ma hanno ripartito la solidarietà interna mediante accollo (da parte della proprietaria che ha dato in locazione l’immobile) del solo onere economico del peso fiscale (si veda anche Cass. SS.UU. civili, 8 marzo 2019, n. 6882, secondo cui la clausola di un contratto di locazione (nella specie, ad uso diverso), che attribuisca al conduttore l'obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativo ai beni locati ed al contratto, manlevando conseguentemente il locatore, non è affetta da nullità per contrasto con l'art. 53 Cost. - configurabile quando l'imposta non venga corrisposta al fisco dal percettore del reddito ma da un soggetto diverso, obbligatosi a pagarla in vece e per conto del primo - qualora essa sia stata prevista dalle parti come componente integrante la misura del canone locativo complessivamente dovuto dal conduttore e non implichi che il tributo debba essere pagato da un soggetto diverso dal contribuente;in tal senso già id., n. 6445 del 1985).
10.4. L’appellante sostiene, peraltro, che - secondo un indirizzo della Corte di cassazione (si cita Cass. SS.UU. civili n. 28162 del 2008) - dalla natura cumulativa dell’accollo deriverebbe che il debitore originario «conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario con la conseguenza che l'amministrazione tributaria non può esercitare nei confronti dell'accollante i poteri di accertamento ed esazione» . Tuttavia le conseguenze descritte (peraltro pacifiche e derivanti dalla previsione della natura non liberatoria dell’accollo ex art. 8 cit.) si collocano sul piano dei rapporti tra fisco e contribuente, ma non si vede come possano far venir meno l’interesse dell’accollante ad agire in giustizia per chiedere l’annullamento degli atti con i quali l’ente titolare del potere impositivo aggravi l’onere economico che l’accollante si è assunto con l’accordo.
10.5. È privo di pregio, inoltre, il prospettato difetto di interesse a ricorrere che deriverebbe dalla intervenuta scadenza del contratto nel corso del 2012. Ed invero, a fronte della emissione della cartella di pagamento per la tassa sui rifiuti relativa all’anno 2014, si possono presentare solo due alternative: o il contratto di locazione è stato rinnovato anche per il 2014, e in questo caso la lesività dell’atto per la società Mirabella deriverebbe dal patto di accollo sopra richiamato;oppure il suddetto contratto non è stato rinnovato, con la conseguenza che la lesività della cartella di pagamento discenderebbe dall’essere proprietaria e detentrice dell’immobile. In ogni caso, pertanto, la società Mirabella ha interesse a impugnare le deliberazioni comunali presupposte all’atto impositivo della TARI.
11. Con il secondo motivo, l’appellante censura la sentenza per aver ritenuto che la determinazione delle tariffe della TARI per gli immobili ricadenti nella categoria C3 sia stata decisa facendo esclusivo riferimento alla maggiore o minore percentuale di raccolta differenziata in un quartiere o parte del territorio comunale. In senso contrario, l’appellante sostiene che le delibere oggetto di impugnativa hanno provveduto a isolare la categoria C3 per gli immobili destinati a «collegi, case vacanze e convivenze» riunendo in questa le attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come previsto dall’art. 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Nel caso di specie, il Comune ha ricondotto alla predetta categoria gli immobili occupati dalla US Navy e destinati a ospitare militari e loro familiari, oltre a cittadini italiani che svolgono varie attività all’interno del comparto immobiliare. Il primo giudice non avrebbe considerato che il richiamo ai dati sulla raccolta differenziata, contenuto all’interno del piano finanziario allegato alla deliberazione sulle tariffe, era diretto a evidenziare che il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge determinerebbe un inevitabile aggravamento dei costi di gestione per il Comune, che si rifletterebbero sull’intera cittadinanza.
Il motivo è infondato.
11.1 Secondo l’art.1, comma 652, della legge n. 147 del 2013, il comune «può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti» .
La deliberazione dà atto che la tariffa è composta anche da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti;peraltro, nella relazione al piano finanziario allegato alla deliberazione consiliare che ha approvato le tariffe TARI per il 2014, si specifica ulteriormente che «esiste una sostanziale differenza tra la corrispondenza dell’intero paese all’attuazione della raccolta differenziata [e] una sostanziale indifferenza degli abitanti della base Nato, come si evince dalla tabella allegata relativa alla percentuale di rifiuti raccolti nella prima parte dell’anno 2014» . In altri termini, nella determinazione della tariffa ha influito anche la sostanziale differenza del tasso di adesione alla raccolta differenziata nell’intero Comune rispetto a quello nella zona del complesso Nato.
11.2. Tuttavia, come bene evidenziato anche dal primo giudice, tale motivazione è illegittima.
La norma indica essenzialmente due parametri ai quali agganciare la determinazione delle tariffe: la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti, in relazione anche alle attività svolte;il costo per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti. Pertanto, non possono essere surrettiziamente utilizzati altri criteri mediante i quali si vogliano perseguire obiettivi (quale quello di accrescere la diffusione della raccolta differenziata in determinate zone o quartieri del territorio comunale) che finiscono per compromettere il rapporto tra la tariffa e la quantità e qualità dei rifiuti prodotti per unità di superficie;e - sul piano dell’azione amministrativa – configurano un vizio di eccesso di potere.
12. In conclusione, l’appello principale va respinto.
13. Stessa sorte va riservata all’appello incidentale di Publiservizi S.r.l., basato sulle medesime censure.
14. Passando all’esame dell’appello incidentale autonomo della società Mirabella, con esso è impugnato il capo di sentenza che ha dichiarato irricevibile, per tardività, la domanda di annullamento della norma del regolamento comunale in materia di TARI che ha individuato la categoria C3 (regolamento approvato con la deliberazione consiliare n. 10 del 2014).
15. Con il primo motivo, l’appellante deduce l’erroneità della sentenza per aver affermato che la deliberazione era immediatamente lesiva e doveva essere tempestivamente impugnata entro il termine decadenziale di sessanta giorni dall’ultimo giorno della sua pubblicazione all’albo pretorio comunale.
Secondo l’appellante, la deliberazione n. 10/2014 – che non faceva riferimento alle tariffe applicabili né indicava a quali utenti si riferisse la categoria - si sarebbe rivelata lesiva solo quando la deliberazione n. 14/2014 ha riferito la categoria C3 (“collegi di casa vacanza e convivenze”) al comprensorio edilizio occupato dalla U.S. Navy.
15.1. Il motivo è fondato, posto che dalla sola istituzione della categoria C3 (genericamente riferita agli immobili destinati a collegi, case vacanza o convivenze) non si poteva risalire alla idoneità lesiva della norma regolamentare;né quindi il potenziale destinatario era tenuto a impugnarla nel termine decadenziale decorrente dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione dell’atto.
15.2. L’art. 41, comma 2, prima parte, del codice del processo amministrativo, stabilisce infatti che «[q]ualora sia proposta azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge […] » . La norma processuale va intesa nel senso che, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, il termine di sessanta giorni per l'impugnazione decorre, per i soggetti non espressamente nominati nel provvedimento, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, non essendo necessaria la notificazione individuale o la piena conoscenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1 febbraio 2022, n. 678).
Tuttavia quando si tratti di atti generali o di natura regolamentare i quali non producono immediati effetti lesivi della sfera giuridica dei potenziali destinatari, essendo necessari – perché si produca la lesione – ulteriori atti applicativi o esecutivi dell’atto generale o regolamentare presupposto, non sorge l’onere di impugnazione immediata, dovendosi applicare il consolidato principio per il quale il soggetto leso è tenuto a impugnare cumulativamente l’atto presupposto e l’atto consequenziale, entro il termine decadenziale decorrente dalla comunicazione o dalla piena conoscenza di quest’ultimo.
Nel caso di specie, pertanto, l’impugnazione congiunta proposta dalla ricorrente in primo grado è tempestiva e ricevibile.
16. Peraltro, la accertata fondatezza del primo motivo dell’appello incidentale, pur implicando la correzione della motivazione della sentenza, comporta come conseguenza il dovere di esaminare anche il motivo, riproposto con l’appello incidentale, con cui la ricorrente in primo grado ha contestato la deliberazione consiliare n. 14 del 2014 nella parte in cui ha istituito la categoria C3, deducendo la violazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 1999, richiamato dall’art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 2013, nonché il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000. Sostiene che il riferimento ai “collegi vacanze e convivenze” non solo non è motivato, come pure sarebbe doveroso ai sensi dell’art. 7 cit., e comunque equivoco e ambiguo, ma è basato sulla equiparazione tra utenze domestiche e non domestiche che si porrebbe in contrasto con l’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 1998 il quale prevede che la tariffa per la tassa sui rifiuti si articoli nelle due categorie di utenze e con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale;così anche l’art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013 secondo cui le tariffe TARI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili (ma non in relazione all’andamento della raccolta differenziata).
Il motivo è infondato.
16.1. L'art 1, commi 652 e 654 della legge n. 147 del 2013 richiama due principi fondamentali per la determinazione delle tariffe: il principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che nella fase di commisurazione della tariffa deve tenere conto anche della «quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie»;la necessaria copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
Il comma 682 stabilisce inoltre che il comune «con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, […] determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta».
16.2. La disciplina sinteticamente richiamata, al di là dell’esplicito riferimento a riduzioni ed esenzioni, muove quindi dal riconoscimento in capo all’ente locale del potere di differenziare le tariffe TARI anche in relazione agli usi cui sono destinati gli immobili e alle attività in essi svolte, se ritenute espressive di una diversa capacità di produrre rifiuti.
16.3. La questione si è proposta in specie per la determinazione differenziata delle tariffe TARI per alberghi e altre strutture ricettive (categoria nell’ambito della quale rientra anche il riferimento a “collegi, case vacanze, convivenze” di cui alla categoria C3 introdotta dal Comune di Gricignano di Aversa).
Il Consiglio di Stato ha in diverse occasioni affermato la legittimità della norma regolamentare con la quale un Comune stabilisce la differenziazione del tributo a seconda del tipo di attività svolta dall'utente e segnatamente in tema di tariffa della tassa sui rifiuti per strutture ricettive (cfr. in termini già Cons. Stato, V, 10 febbraio 2009, n. 750, secondo cui «il Comune nell'ambito della propria discrezionalità e sulla scorta di adeguata motivazione procede a differenziazioni nell'ambito di una sottocategoria ed all'adeguamento delle tariffe incidendo sulle categorie avvantaggiate da tariffe precedenti senza incidere su quelle già toccate da un livello alto di imposizione di guisa che provvede e per l'effetto differenzia gli alberghi e campeggi da un lato e i Collegi dall'altro ed avvicina la tassazione dei primi due tipi di utenza a quella delle banche, degli uffici e degli studi professionali e quella dei collegi alla tassazione delle abitazioni private, solidi urbani senza con ciò incorrere in sproporzioni ed irrazionalità suscettibili di sindacato giurisdizionale»).
La deliberazione consiliare che differenzia le tariffe degli alberghi rispetto a quella delle famiglie è stata considerata pienamente legittima anche dalla Corte di cassazione, che ha ripetutamente affermato il principio per cui, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, «è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. n. 22 del 1997, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore;i rapporti tra le tariffe, indicati dall'art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica» (Cass. civile, sez. trib., 3 agosto 2016, n. 16175;si veda anche Cass., sez. VI-trib., ord. n. 25214 del 7 dicembre 2016).
16.4. Nella giurisprudenza della Cassazione si è inoltre precisato che non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa in materia di tassa sui rifiuti poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post , di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili (Cass., sez. VI-trib., 19 giugno 2018, n. 16165).
16.5. Alla luce della consolidata giurisprudenza (amministrativa e tributaria, come si è osservato) si giustifica, pertanto, la individuazione di una specifica categoria di strutture ricettive (“collegi, case vacanze, convivenze”) e la differenziazione della categoria ai fini della determinazione delle tariffe.
16.6. Va peraltro ulteriormente precisato che rimangono impregiudicate le questioni relative alla riconducibilità degli immobili di proprietà della società Mirabella, già locati alla U.S. Navy sulla base del contratto sopra richiamato, alla categoria C3;questioni che attengono al diverso piano dell’attività di accertamento e liquidazione del tributo e che eventualmente potranno essere sollevate nel contenzioso avverso gli atti di accertamento e di riscossione, che esula dalla giurisdizione amministrativa.
17. In conclusione, l’appello principale del Comune di Gricignano di Aversa, l’appello incidentale di Publiservizi e l’appello incidentale di Mirabella vanno rigettati, con la conseguente conferma della sentenza impugnata, seppure con diversa motivazione (per l’accoglimento del motivo relativo alla erronea dichiarazione di irricevibilità del ricorso di primo grado avverso la deliberazione consiliare n. 10 del 2014).
18. Le spese giudiziali del doppio grado vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione della reciproca soccombenza.