Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-08-02, n. 202105693

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-08-02, n. 202105693
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202105693
Data del deposito : 2 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/08/2021

N. 05693/2021REG.PROV.COLL.

N. 08808/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8808 del 2020, proposto da A G, A A M, C S, Ferrau' Salvatore, G S G, M G, M P, M G, P S, P M, P F, P S, S S, T Bagio, T I F, rappresentati e difesi dall'Avvocato Andrea Reggio D'Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni, n. 268;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



nei confronti

Costa Giovanni, Li Volti Michele, Sapienza Salvatore Cristian, Monterrosso Antonio, Lombardo Valentino, Miano Valentino non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 03737/2020, resa tra le parti, concernente l'annullamento del Decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile n. 238 del 14.11.2018 nella parte di interesse.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2021, svoltasi in videoconferenza ai sensi del D.L. 28/2020 e del D.L. 137/2020, il Consigliere P A A P e presenti mediante deposito di note di udienza l’Avvocato dei ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1.- Con ricorso al TAR per il Lazio, i ricorrenti hanno impugnato il Decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile n. 238 del 14.11.2018 recante "Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti ...... nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario", nella parte in cui ammette alla procedura concorsuale esclusivamente il personale volontario che alla data del 1 gennaio 2018, risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo, escludendo per l'effetto il personale volontario iscritto per le esigenze dei distaccamenti volontari dei vigili del fuoco, tra cui i ricorrenti.

2.- Con la sentenza in epigrafe, il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese di giudizio tra le parti.

2.1.- Il TAR  ha ritenuto che il bando è coerente con il comma 295 dell’art. 1 della l. 205/2017 e con  la scelta operata dal legislatore con il D.lgs. 97/17, il cui dettato normativo, espressamente, ha statuito la possibilità di stabilizzazione solo per coloro che chiedevano l’iscrizione nell’elenco previsto per le strutture centrali e periferiche, mantenendo, invece, una forma di volontariato a vocazione territoriale in cui l’impiego resta circoscritto solo ad evenienze estemporanee e territoriali di competenza del distretto”.

3.- Con l’appello in esame, i ricorrenti denunciano l’erroneità ed ingiustizia della sentenza di cui chiedono la riforma.

4.- Si è costituito in giudizio il Ministero intimato che insiste per il rigetto dell’appello.

5.- Con ordinanza cautelare n. 7237 del 15 dicembre 2020, sono stati sospesi gli effetti del provvedimento impugnato.

6.- Alla pubblica udienza del 10 giugno 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1.- L’appello merita accoglimento.

2. - La Sezione si è occupata della questione in esame e rinvia ai propri precedenti ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a (sentenza n. 501 del 18.1.2021 e n. 3029 del 30 marzo 2021).

2.- Gli appellanti sono vigili del fuoco volontari iscritti negli elenchi dei Comandi dei vigili del fuoco di Messina, Reggio Calabria e Catania, dapprima nell’elenco, unico per ciascun comando, per le esigenze delle strutture centrali e periferiche, comprensive dei distaccamenti volontari dei vigili del fuoco (anch’esso struttura periferica ai sensi dell’art. 2 comma 2 lett.c) del D.lgs. 139/2006).

Successivamente, gli odierni appellanti hanno esercitato la l’opzione di iscrizione all’elenco per il personale volontario che presta esclusivo servizio presso i distaccamenti volontari in base alla norma transitoria di cui all’art. 14 comma 2 del D.lgs. 97/17.

Gli appellanti, hanno presentato tutti domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento a domanda di cui al Decreto Ministeriale del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile n. 238 del 14.11.2018.

2.1- La procedura di reclutamento in esame è stata avviata in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 287, 289 e 295 della L. 205/2017.

In particolare il comma 295 ha previsto che “ Le assunzioni straordinarie di cui ai commi 287, 289 e 299, relative al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, al personale volontario di cui all’art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, che risulti iscritto nell’apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio. ”.

Con Decreto del Ministro dell’Interno del 26 ottobre 2018 recante “assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale

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