Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-07-29, n. 201905349
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Testo completo
Pubblicato il 29/07/2019
N. 05349/2019REG.PROV.COLL.
N. 07597/2012 REG.RIC.
N. 08548/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui seguenti ricorsi in appello:
1) numero di registro generale 7597 del 2012, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
contro
il signor C G, rappresentato e difeso dall’avvocato T P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo di Boccea, 3;
2) numero di registro generale 8548 del 2012, proposto da Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
contro
il signor C G, rappresentato e difeso dall’avvocato T P, con domicilio eletto presso lo studio T P in Roma, via Carlo Galassi Paluzzi, 7;
entrambi per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione Prima) n. 6483/2012, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’appellato signor C G;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2019 il Cons. Giovanni Orsini, e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Giuseppe Cimino e l’avvocato Paolo Rolfo, su delega dell’avvocato T P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero della difesa ha presentato i due distinti appelli in esame per richiedere l’annullamento della sentenza del TAR Lazio con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal Primo Maresciallo Giannotte avverso il provvedimento n. M_D/GMIL_03-II/6/2/2007/7/71545 del 30 agosto 2007 con il quale la Direzione Generale per il Personale Militare non lo ha valutato per il conferimento della qualifica di luogotenente in quanto cessato dal servizio permanente durante i lavori della commissione permanente per l’avanzamento dei sottufficiali.
2. Il Primo Maresciallo dell’Aeronautica militare C G è stato preso in considerazione per il conferimento della qualifica di luogotenente in riferimento all’aliquota 31 dicembre 2005. Nelle more del procedimento è stato giudicato permanentemente inidoneo al servizio militare incondizionato per infermità e, conseguentemente, collocato in congedo assoluto a decorrere dal 10 gennaio 2006. Con il