Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-02-10, n. 202200968

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-02-10, n. 202200968
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200968
Data del deposito : 10 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/02/2022

N. 00968/2022REG.PROV.COLL.

N. 04014/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4014 del 2017, proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero dell’Interno, dal Ministero della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, dalla Commissione Interministeriale per l’attuazione del Progetto Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

contro

- i signori A A, A V, B G, B T, C A M, D B M, F A, N F, P F e P F, non costituiti in giudizio;
- i signori S B, Sara Carollo, Stefano Lafiandra, Romilda Parente e Irene Vozzo, rappresentati e difesi dagli avvocati Diego Vaiano e Alvise Vergerio Di Cesana, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;
- il signor Antonio Eugenio Catona, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Capria, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Magna Grecia n. 6;
- la signora A T, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini n. 30;
- la signora C T, rappresentata e difesa dagli avvocati Diego Vaiano e Alvise Vergerio Di Cesana, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;

nei confronti

dei signori Aragosa Filomena, Baccoli Francesca, Buccolo Lucia, Chiriano Rossella, Cirillo Silvio, Manuela Curmona, Adelaide D'Auria, Marina De Luca, Valeria Della Valle, Sara Di Bianco, Concetta Esposito, Giuseppe Gentile, Concetta Gesuele, Alessandra Guerrieri, Anna Illiano, Giuseppina Lanzillotti, Elisabetta Lapiana, Sergio Marchese, Serena Mastantuoni, Antonio Montano, Maria Riccio, Angela Russo, Rosa Savastano, Valentina Scornavacca, Filomena Silvestro, Antonella Sorrentino, Luana Strippoli, Clelia Veneto, Carlo Vignola, Valeria Vito, Maria Pia Zito, Stefano Lafiandra, Fabio Putortì e A T, nonché del Formez P.A. - Centro Servizi Assistenza Studi e del Formez per l’ammodernamento della P.A., non costituiti in giudizio,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione terza) n. 12787 del 22 dicembre 2016.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori S B, Sara Carollo, Antonio Eugenio Catona, Stefano Lafiandra, Romilda Parente, A T, C T e Irene Vozzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice, nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2021, il consigliere Emanuela Loria e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in epigrafe è stata impugnata la sentenza emessa dal T.A.R. per il Lazio n. 12787 del 22 dicembre 2016 che si è pronunciata sul ricorso e sui motivi aggiunti proposti da un certo numero di partecipanti al concorso per il reclutamento di n. 120 unità di personale appartenente alla categoria A-F1 o area III-F1, distinto in tre specializzazioni e che concorrevano in particolare per il profilo di funzionari amministrativo-contabili (84 posti disponibili).

1.1. Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile con riferimento alla posizione di taluni dei ricorrenti i quali, ammessi con riserva a sostenere le prove dall’ordinanza cautelare n. 4178/2015, non le hanno superate;
lo ha accolto in relazione ai restanti e ha compensato integralmente tra le parti le spese di giudizio.

2. Le Amministrazioni indicate in epigrafe hanno proposto il presente appello chiedendo la riforma della sentenza di prime cure.

2.2. I signori intimati si sono costituti in giudizio secondo quanto indicato in epigrafe.

2.3. Le parti hanno depositato memorie e documenti, argomentando le proprie rispettive tesi difensive.

2.4. Le signore C T, A T, e S B hanno depositato istanza di discussione.

3. Con nota depositata il 28 ottobre 2021, le Amministrazioni appellanti hanno chiesto che sia dichiarata l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.

4. Alla pubblica udienza dell’11 novembre 2021 la causa è stata spedita in decisione.

5. Il Collegio osserva che nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell’azione, salvo comunque l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2216).

Pertanto, nel caso all’esame, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.

6. Le spese del grado di giudizio possano essere compensate tra le parti in considerazione dell’esito in rito.

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