Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-09-16, n. 202407590
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Pubblicato il 16/09/2024
N. 07590/2024REG.PROV.COLL.
N. 03572/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOE DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3572 del 2024, proposto dalla
-OISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato M V, con domicilio digitale come da -OISSIS-- nei Registri di giustizia;
contro
la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Perugia in persona del Prefetto pro tempore , il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da -OISSIS-- nei Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo per l’Umbria, Sezione I, -OISSIS-, resa tra le parti, non notificata e concernente il rigetto dell’istanza di revoca dell’informativa interdittiva antimafia n. prot. -OISSIS-;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Perugia e del Ministero dell’Interno;
Visti tutte le memorie e gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 12 settembre 2024, il consigliere Luca Di Raimondo e uditi gli avvocati delle parti, come da verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la richiesta di revoca dell’informativa interdittiva antimafia n. prot. -OISSIS- emanata nei confronti della -OISSIS-, (di seguito anche “-OISSIS-”), la quale, con il ricorso in appello notificato il 17 aprile 2024 e depositato il 6 maggio successivo, ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza del Tar Umbria, Sezione I, -OISSIS- che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento:
“ - del provvedimento dell’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Perugia n. -OISSIS-, notificato in pari data, con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla società ricorrente il 9.09.2021 diretta ad ottenere la revoca dell’informazione antimafia interdittiva n. -OISSIS-;
- di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, preparatori, connessi, consequenziali e/o esecutivi del provvedimento impugnato;
nonché, per quanto di ragione, per l’accertamento del diritto della società ricorrente ad essere iscritta negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, co. 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, istituti presso la Prefettura di Perugia ”.
2. L’appellante affida il gravame a due mezzi di doglianza, articolati in varie censure, con i quali denuncia:
“ ERROR IN IUDICANDO - SULLA N-OISSIS-ESSITÀ DI COPIERE UNA VALUTA-ZIONE UNITARIA DEGLI ELEMENTI EMERSI IN ISTRUTTORIA – CONTRAD-DITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ DEL PRONUNCIAMENTO DEL TAR UMBRIA ”: tenuto conto di quanto deciso dalla sentenza -OISSIS-, del Tribunale di Perugia, Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, respingendo la richiesta della Procura della Repubblica, la società deduce che erroneamente il Tribunale territoriale ha valutato la posizione di alcuni dipendenti dell’appellante e di soggetti legati alla criminalità organizzata, rispetto ai quali con l’interdittiva di cui è stata chiesta la revoca l’Amministrazione procedente aveva rilevato forti elementi di controindicazione;
“ ERROR IN IUDICANDO – OESSA E/O ERRATA VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE PROCESSUALI – ERRATA VALUTAZIONE CIRCA LA (ASSERITA) PRESENZA DI -OISSIS- NEL CANTIERE DELLA EUROEDILIZIA – ERRATA VALUTAZIONE CIRCA IL RUOLO DELLA -OISSIS-: LE COLPE DEI PADRI NON POSSONO RICADERE SUI FIGLI ”: secondo la -OISSIS-, la sentenza appellata sarebbe da riformare anche nella parte in cui, ritenendo sussistenti fondati elementi per giudicare legittimo il rigetto dell’istanza di revoca presentata dalla società interessata, ha dato atto che il verbale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia desse conto della presenza del signor -OISSIS-, dipendente o comunque riconducibile alla -OISSIS-, erroneamente ritenuta colpita a sua volta da interdittiva antimafia, laddove mai nei confronti di tale società sarebbe stato adottato un provvedimento di questo tipo.
3. Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio con atto depositato il 7 maggio 2024 ed hanno prodotto memoria difensiva il 19 giugno 2024.
L’appellante ha depositato memoria ex articolo 73 c.p.a. il 9 luglio 2024 e all’udienza pubblica del 12 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L’appello è infondato e la sentenza impugnata deve essere confermata.
5. Prima di esaminare i singoli mezzi di doglianza, si rende opportuno ricostruire i canoni ermeneutici entro cui si sviluppa correttamente l’esercizio del sindacato di legittimità nella materia disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Da questo punto di vista, osserva il Collegio che la ratio della normativa è proprio quella di evitare il “rischio” di contaminazione con la criminalità organizzata, che può verificarsi anche senza la necessaria ed immediata connivenza (contiguità soggiacente) dell’operatore economico oggetto di interesse da parte delle organizzazioni malavitose (in tema, la giurisprudenza ha più volte affermato che “ la pluralità ed eterogeneità dei dati sintomatici di un pericolo di infiltrazione, anche solo in forma di contiguità c.d. soggiacente, è infatti tale, ad una valutazione congiunta degli stessi, da far ritenere non implausibile e non irragionevole la valutazione ritenuta dall’Amministrazione in relazione al complessivo quadro indiziario ”;così, Consiglio di Stato, Sezione III, 29 dicembre 2022, n. 11600;cfr., altresì, Consiglio di Stato, Sezione III, 15 novembre 2022, n. 10033 e 3 novembre 2022, n. 9629).
Quanto alla durata dei rapporti tra appartenenti alla impresa (soci o dipendenti) con ambienti della criminalità organizzata, il loro carattere occasionale da cui potrebbe dedursi l’illegittimità del provvedimento interdittivo può consentire, al più, alla società di essere ammessa al controllo giudiziario (Cassazione penale, VI, 16 luglio 2021, n. 27704), il cui buon esito consente “ all’impresa ad esso (volontariamente) sottoposta di continuare ad operare, nella prospettiva finale del superamento della situazione sulla cui base è stata emessa l’interdittiva. ” (Consiglio di, Stato Adunanza plenaria, 13 febbraio 2023, n. 7, che ha anche fissato i confini del rapporto tra provvedimento prefettizio e controllo giudiziario, stabilendo che questo “ sopravviene ad una situazione di condizionamento mafioso in funzione del suo superamento ed al fine di evitare la definitiva espulsione dal mercato dell’impresa permeata dalle organizzazioni malavitose” , aggiungendo che ” da un lato il rapporto di successione tra i due istituti si coglie con immediatezza laddove il condizionamento mafioso non possa ritenersi definitivamente accertato, pendente la contestazione mossa in sede giurisdizionale contro la ricostruzione dell’autorità prefettizia;dall’altro lato la medesima vicenda successoria di istituti non è comunque impedita quando il condizionamento possa invece ritenersi accertato con effetto di giudicato, con il rigetto dell’impugnazione contro l’interdittiva. ”).
Da un concorrente angolo prospettico, la giurisprudenza ha stabilito che gli elementi posti a base dell’informativa antimafia non devono essere letti ed interpretati in una visione atomistica e parcellizzata, ma nel loro insieme, così da avere un quadro complessivo, da cui si possano inferire dati di un possibile condizionamento della libera attività concorrenziale dell’impresa (a partire da Consiglio di Stato, Sezione III, 3 maggio 2016, n. 1743, ex multis , Consiglio di Stato, Sezione III, 19 maggio 2022, n. 3973, 11 aprile 2022, n. 2712, 22 aprile 2022, n. 2985).
Specularmente, è stata più volte ribadita l’autonomia tra la sfera dell’indagine penale e quella del procedimento amministrativo che conduca ad un provvedimento interdittivo, considerata la funzione di misura preventiva e non inquisitoria del secondo.
Con argomentazioni dalle quali il Collegio non vede ragioni di discostarsi, la Sezione ha stabilito quanto segue:
“ 3.- La costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già chiarito che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell’accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa (v., per tutte, Cons. St., sez. III, 30 gennaio 2019, n. 758;Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743 e la giurisprudenza successiva di questa Sezione, tutta conforme, da aversi qui per richiamata).