Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-01-14, n. 202100447

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-01-14, n. 202100447
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100447
Data del deposito : 14 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/01/2021

N. 00447/2021REG.PROV.COLL.

N. 08127/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8127 del 2012, proposto da
D P, R E e S L, rappresentati e difesi dall'avvocato S M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pietro Da Cortona, 8

contro

B S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A R, con domicilio eletto presso lo studio Marco Trevisan in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 8

nei confronti

Commissario ad acta nominato con Decreto deal Prefetto di Benevento, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Provincia di Avellino, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Oscar Mercolino e Gennaro Galietta, con domicilio eletto presso lo studio Gianluigi Cassandra in Roma, via Gallia, 86;
Comune di Grottaminarda e Maurizio L, non costituiti in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 536/2012


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della B S.r.l. e del Commissario ad acta nominato con Decreto del Prefetto di Benevento e della Provincia di Avellino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2020 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e dati per presenti, ai sensi dell’art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27), richiamato dall’art. 25 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 gli avvocati delle parti costituite in appello


FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno, sez. II, 23 marzo 2012, n. 536 ha accolto il ricorso, proposto dall’attuale parte appellata Società Bruno a r. l., annullando gli atti impugnati:

- la determinazione dirigenziale n. 9065 dell’1 febbraio 06, successivamente notificata, con la quale il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici della Provincia d’Avellino – Servizio Espropriazioni e Gestione Patrimonio – ha revocato l’autorizzazione all’uso del suolo in proprio demanio, posto lungo il confine dell’area a verde dell’I. T. I. S. “Majorana” di Grottaminarda, per un’estensione di mq. 370, ordinando nel contempo, alla ricorrente, il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione della strada, da questa realizzata per il transito di mezzi e persone tra i due stabilimenti industriali, in titolarità del Gruppo Bruno;

- il provvedimento di retrocessione n. 9 del 3 ottobre 2005, emesso dal Commissario ad acta presso il Comune di Grottaminarda in favore dei Sig.ri Eredi L, dell’area sulla quale insiste la strada, oggetto della revoca impugnata in via principale (conosciuto in data 16 febbraio 2006 in esito ad accesso documentale);

- il provvedimento n. 7 del 5 settembre 2005, con il quale il Commissario ad acta presso il Comune di Grottaminarda ha dichiarato l’inservibilità dell’area, oggetto di retrocessione;

- la nota del 31 agosto 2005, prot. gen. n. 41339, prot. Settore n. 7005, a firma del Dirigente dell’Ufficio Espropri, Settore Lavori Pubblici, della provincia d’Avellino, d’assenso alla stima della retrocessione principale (conosciuta in data 16 febbraio 2006, in esito ad accesso documentale);

- la nota del 17 gennaio 2005, n. prot. gen. 2252, n. 319 prot. Settore, a firma del Dirigente dell’Ufficio Espropri, Settore Lavori Pubblici, della provincia d’Avellino, di (presunto) assenso alla retrocessione (conosciuta in data 16 febbraio 2006, in esito ad accesso documentale);

- la nota del Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di Grottaminarda, n. 11351 del 5 agosto 2005, di declaratoria d’inservibilità dell’area (conosciuta in data 16 febbraio 2006, in esito ad accesso documentale).

Secondo il TAR, sinteticamente:

- carattere dirimente assume la considerazione delle censure esposte sub 2.1 e 2.2 dell’atto introduttivo del giudizio;

- la valutazione circa la parte del bene espropriato che non può più essere utilizzata per le finalità risultanti dalla dichiarazione di pubblica utilità e che di conseguenza può tornare nella disponibilità del soggetto che ne era stato privato, effettuata dall’Autorità espropriante, è frutto di una valutazione discrezionale, la cui legittimità può essere pacificamente vagliata dal G. A.;

- nella specie, il provvedimento di retrocessione parziale emesso dal Commissario ad acta – e il presupposto decreto d’inservibilità dell’area da retrocedere – si sono fondati, sul piano logico, su due atti – uno promanante dal Settore Lavori Pubblici della Provincia di Avellino, e l’altro dal Settore Assetto ed Utilizzazione del Territorio del Comune di Grottaminarda – inidonei, a parere del Collegio, a dimostrare l’inutilità dell’area de qua, ai fini dedotti nella dichiarazione di p. u.;

- quanto al primo – nota della Provincia di Avellino, prot. 02252 – 319 del 17 gennaio 2005, rivolta al Settore Tecnico del Comune di Grottaminarda – essa è del tutto anodina, limitandosi il dirigente dell’Ufficio Espropri ad esprimere un mero parere “ che un atto deliberativo di giunta comunale possa determinare la presa d’atto della sentenza e contestualmente dichiarare la retrocessione del bene oggetto di retrocessione a favore dei ricorrenti ”;

- la stessa è in palese contrasto con altra manifestazione di giudizio, circa la tematica in esame, espressa dall’Amministrazione Provinciale nella specie, vale a dire con la nota prot. n. 12975 del 12 marzo 2003, sottoscritta dal Dirigente del Servizio Legale della Provincia, anch’essa indirizzata dal Comune di Grottaminarda (oltre che al Settore Edilizia Scolastica dell’ente provinciale), il cui firmatario, in risposta ad una specifica richiesta di esprimersi “in merito ad un’eventuale retrocessione dei fondi di proprietà L”, “a suo tempo espropriati e destinati a pertinenza dell’I. T. I. S.”, così testualmente si pronunciava: “Essendo detta destinazione tuttora valida è inibito ogni apprezzamento discrezionale di questa Amministrazione circa la chiesta retrocessione”;
la nota in oggetto proseguiva con l’affermazione che l’istanza di retrocessione in parola, cui si riferiva il giudizio dinanzi al T.A.R. Lazio, intrapreso dai signori L, sarebbe stata “destituita di ogni fondamento”;

- quanto all’altro dei prefati presupposti, su cui s’è basata l’adozione del decreto di parziale retrocessione, esso è costituito dalla nota, prot. 11351 del 5 agosto 2005, rivolta al Commissario ad acta, nella quale l’ingegnere capo, responsabile del Settore III del Comune di Grottaminarda, osservava che “parte dell’area espropriata agli eredi di L Rosario (…) risulta, di fatto, sottratta all’uso cui era destinata dal progetto approvato per la dichiarazione di pubblica utilità, non essendo utilizzata come area pertinenziale dell’edificio scolastico, dalla quale è separata da recinzione priva di aperture od accessi”;

- la stessa – nel motivare circa la presunta sottrazione dell’area in questione alle proprie finalità pubblicistiche – abbia valorizzato esclusivamente la circostanza della sua recinzione: ma la stessa rappresenta un elemento in sé ambiguo, privo di ogni carattere dirimente;

- la concessione in temporaneo uso di un bene pubblico non vale a sottrarre il bene stesso al regime giuridico proprio della sua destinazione pubblicistica;
i proprietari delle aree espropriate, pertanto, non hanno diritto alla loro retrocessione, per mancata utilizzazione delle stesse, se l’amministrazione, per realizzare fini di interesse pubblico le abbia temporaneamente concesse in uso a terzi;

- né detta nota, né il decreto di retrocessione che l’ha assunta a proprio presupposto legittimante, hanno sostenuto, in maniera inequivoca, che detta area fosse stata permanentemente sottratta alla destinazione, per la quale ne era stata pronunziata l’espropriazione, a ciò non valendo certamente la circostanza della sua concessione in uso alla ricorrente, per sua natura temporanea (tanto che nella delibera di G. P. n. 489 del 20 luglio 2000 testualmente s’affermava che per eventuali inottemperanze (alle condizioni d’utilizzo dettate dal Settore Edilizia Scolastica) l’Amministrazione avrebbe potuto dichiarare la decadenza della concessione e “il ripristino dello stato preesistente”);

- né tali esiti possono essere revocati in dubbio, in base alla considerazione che essi sarebbero stati assorbiti dalla nomina del commissario ad acta , resa necessaria dall’inerzia degli organi ordinariamente competenti;

- le considerazioni espresse, che determinano l’annullamento del decreto di retrocessione de quo , implicano, secondo il noto meccanismo dell’illegittimità derivata, la caducazione anche dell’impugnato provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’uso del suolo, a suo tempo concesso dalla Provincia alla società ricorrente, che si fonda, a sua volta, unicamente sul presupposto dell’intervenuta restituzione dell’area, in favore degli eredi L, per effetto del decreto commissariale in questione.

Le parti appellanti, controinteressati in primo grado, sig.ri D P e R E L, contestavano la sentenza del TAR, eccependone l’erroneità.

Con l’appello in esame chiedevano la reiezione del ricorso di primo grado.

Si costituiva la parte appellata, originaria ricorrente, Bruno s.r.l. chiedendo la reiezione dell’appello e riproponendo le censure di primo grado assorbite dal TAR ex art. 101, comma 2, c.p.a.

Si costituiva la Provincia di Avellino chiedendo la reiezione del ricorso di primo grado.

All’udienza pubblica del 15 dicembre 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L’espropriazione attinente alla retrocessione contestata in questo giudizio risale all’Agosto del 1982 e l’opera pubblica consisteva nella costruzione dell’

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