Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-07, n. 202200109
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Testo completo
Pubblicato il 07/01/2022
N. 00109/2022REG.PROV.COLL.
N. 03613/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3613 del 2012, proposto dal signor A B, rappresentato e difeso dall’avvocato G P, con domicilio eletto presso lo studio di questi in Roma, corso del Rinascimento, n. 11;
contro
il Comune di Reggio Emilia, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- il signor L S, rappresentato e difeso dall’avvocato G S, con domicilio eletto presso lo studio Placidi s.r.l. in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;
- la signora Annalisa Bertani, non costituita in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, n. 29/2012, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Emilia e del signor L S;
visti tutti gli atti della causa;
relatore il consigliere F F nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2021, svoltasi con modalità telematica, e uditi per le parti gli avvocati G S e F G, nonché dato per presente, ai sensi dell’articolo 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, l’avvocato G P;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante – proprietario di una villetta ubicata nel centro storico di Reggio Emilia – ha chiesto nel 2010 all’amministrazione comunale l’accesso agli atti relativi alle opere di ristrutturazione e ampliamento in corso di esecuzione presso una villetta confinante, di proprietà della parte privata odierna appellata.
1.1. Presa visione dei titoli abilitativi, l’interessato ha proposto il ricorso di primo grado n. 289 del 2010 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, avverso il permesso di costruire n. 11934/2008 del 30 giugno 2008, il permesso di costruire n. 18430/2008 del 17 novembre 2008, la denuncia di inizio attività in variante al permesso di costruire n. 18430/2008 presentata in data 11 dicembre 2008, la denuncia di inizio attività in sanatoria presentata il 22 dicembre 2008, la denuncia di inizio attività in variante presentata il 24 dicembre 2008, la denuncia di inizio attività in variante presentata il 23 maggio 2009, la denuncia di inizio attività presentata il 9 novembre 2009, la denuncia di inizio attività presentata il 22 marzo 2010. Egli ha chiesto il risarcimento dei danni, quantificati in complessivi euro 335.500.
1.2. Il Comune di Reggio Emilia e il controinteressato si sono costituiti nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
1.3. Venuto successivamente a conoscenza di ulteriori titoli abilitativi in variante (le denunce di inizio attività il 28 luglio 2010, il 27 ottobre 2010 e il 2 marzo 2011), l’interessato ha veicolato motivi aggiunti contro tali denunce.
1.4. Con ricorso incidentale, il controinteressato ha censurato i titoli edilizi relativi alla costruzione dell’odierno appellante (la licenza edilizia del 18 novembre 1999, variata con permesso del 4 gennaio 2002 nella parte in cui non sarebbe stata fedelmente eseguita), il comportamento omissivo del Comune di Reggio Emilia relativamente alla mancata verifica della conformità dell’edificato rispetto a quanto assentito, il certificato di agibilità in data 11 gennaio 2005 nella parte in cui legittima l’intervento edilizio senza evidenziare illegittimità, gli atti relativi alla pratica di ripristino post-sismico, collaudi e verifiche tecniche nella parte in cui non avrebbero evidenziato difformità o errori di esecuzione.
2. Con l’impugnata sentenza n. 29 del 24 gennaio 2012, il T.a.r. per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, nella parte inerente alla richiesta di risarcimento dei danni che si sarebbero prodotti a carico dell’odierno appellante per effetto delle modalità esecutive dei lavori effettuati dal controinteressato, e in parte lo ha respinto (insieme ai motivi aggiunti); il collegio di primo grado ha altresì convertito in ricorso autonomo il ricorso incidentale, da trattarsi dunque in separato giudizio, e ha compensato tra le parti le spese di lite.
3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 15 maggio 2012 e in data 16 maggio 2012 – l’originario ricorrente ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando quattro motivi.
4. Il Comune di Reggio Emilia e il controinteressato resistente in primo grado si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame. Un altro soggetto privato evocato non si è costituito.
5. Con ordinanza n. 3839/2020, il Consiglio di Stato, sezione seconda, ha disposto una verificazione, incaricando all’uopo il preposto al Dipartimento di urbanistica della Regione Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega, e investendolo del seguente quesito: « premessa, tramite la documentazione conservata presso il Comune di Reggio Emilia, un’esatta cronologia in ordine alle varie denunce di inizio attività e istanze di permesso relative alla ristrutturazione e l’ampliamento dell’immobile sito in Reggio Emilia, in via (…), (con indicazione via via delle singole modifiche proposte, in relazione ai progetti presentati) si vorrà verificare l’attuale altezza effettiva dell’edificio in questione (villetta) e la sua corrispondenza con quella precedente ai lavori di rifacimento, ed in ipotesi di discrepanza, l’entità della stessa e le ragioni della medesima, nonché vagliarne la conformità ai progetti approvati dal Comune; si fornirà altresì, tenuto conto delle difese articolate dalle parti, ogni eventuale ulteriore utile chiarimento e/o documento ai fini della risoluzione della controversia ».
5.1. Con ordinanza n.