Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-02-20, n. 201801078
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Pubblicato il 20/02/2018
N. 01078/2018REG.PROV.COLL.
N. 05413/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 5413 del 2017, proposto da:
All Foods s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato E D I, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, viale G. Mazzini, n. 33;
contro
Itaca Ristorazione e Servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato M Bugnoletti, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 26/B;
Comune di Frosinone, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Nccarato, in Roma, via Tagliamento, n. 76;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 01806/2017, resa tra le parti, concernente l’esclusione della ricorrente da una gara per l’affidamento in concessione di un servizio di ristorazione scolastica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Itaca Ristorazione e Servizi s.r.l. e del Comune di Frosinone;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2018 il Cons. A M e uditi per le parti gli avvocati Nicola Laurenti, su delega dell'avvocato E D I, e M Bugnoletti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Frosinone ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica.
All’esito della valutazione delle offerte la stazione appaltante ha escluso dalla gara la All Foods s.r.l. e ha aggiudicato la commessa alla Itaca Ristorazione e Servizi s.r.l.
La All Foods ha quindi impugnato il provvedimento espulsivo davanti al TAR Lazio – Latina che, con sentenze 144/2016 e 456/2016, lo ha accolto.
Le dette pronunce sono state impugnate dalla Itaca Ristorazione e Servizi e questa Sezione, con sentenza 18/4/2017, n. 1806. in accoglimento dell’appello ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado in quanto non notificato all’aggiudicataria.
Avverso la sentenza d’appello la All foods propone ricorso per revocazione.
Deduce la ricorrente che il giudice d’appello avrebbe fondato la propria decisione su un errore di fatto consistente nell’aver ritenuto che la All Foods avesse acquisito piena conoscenza dell’aggiudicazione in favore della Itaca Ristorazione e Servizi << sin dal 18 settembre 2015, data della esclusione e contestuale aggiudicazione suddette in quanto il successivo 22 settembre Massimo Piacenti, amministratore delegato della All Foods aveva inviato al Comune di Frosinone un “atto di significazione” per la revoca dell’esclusione, articolando in tale istanza deduzioni ben circostanziate anche circa l’erronea formulazione dell’offerta economica: da tale elemento si deve desumere che a quella data la rappresentanza legale di All Foods fosse bene edotta dell’aggiudicazione provvisoria a favore di Itaca Ristorazione e Servizi, attuale appellante, dato che il verbale della seduta pubblica del 18 settembre 2015 contestato con l’“atto di significazione” riportava contestualmente le ragioni di esclusione di All Foods di cui sopra e l’aggiudicazione provvisoria a favore di Itaca Ristorazione e Servizi, dunque parte necessaria del giudizio che non poteva essere ignorata >>.
Sennonché dal richiamato “ atto di significazione ” non emergerebbe affatto la piena conoscenza da parte della All Foods dell’avvenuta aggiudicazione in favore della Itaca Ristorazione e Servizi in quanto nessun passo, rigo o semplice parola sarebbe idoneo a dimostrare siffatta conoscenza.
Del resto le “ circostanziate deduzioni ” formulate sull’evento “ esclusione ” non implicano anche consapevolezza dell’aggiudicazione.
Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Comune di Frosinone e la Itaca Ristorazione e Servizi.
Con successive memorie le parti private hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive.
Alla pubblica udienza del 25/1/2018, la causa è passata in decisione
Il ricorso è inammissibile.
In punto di diritto occorre premettere che l'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4, c.p.c., deve rispondere a tre requisiti: a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 14/5/2015 n. 2431).
L'errore deve, inoltre, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Cons. Stato, Sez. IV, 13/12/2013, n. 6006).
Pertanto, mentre l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività preliminare del giudice di lettura e percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale - senza coinvolgere la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni ai fini della formazione del convincimento, così che rientrano nella nozione dell'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del processo (Cons. Stato, Sez. III, 24/5/2012, n. 3053) - esso, invece, non ricorre nell'ipotesi di erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali o di anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero quando la questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita, tutte ipotesi queste che danno luogo semmai ad un ipotetico errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, la quale altrimenti si trasformerebbe in un ulteriore grado del giudizio, non previsto dall'ordinamento (Cons. Stato, Sez. V, 11/12/2015 n. 5657;Sez. IV, 5/1/2017, n. 13;26/8/2015 n. 3993;Sez. III, 8/10/2012, n. 5212;Sez. IV, 28/10/2013, n. 5187;Sez. V, 11/6/2013, n. 3210;Sez. VI, 2/2/2012, n. 587;Cass. Civ., Sez. I, 23/1/2012, n. 836;Sez. II, 31/3/2011, n. 7488).
L’errore revocatorio è, inoltre, configurabile in ipotesi di omessa pronuncia su una censura sollevata dalla parte istante o su un’eccezione prospettata dalla controparte, purché risulti evidente dalla lettura della sentenza che in nessun modo il giudice ha preso in esame la censura medesima o l’eccezione;si deve trattare, in altri termini, di una totale mancanza di esame e/o valutazione del motivo o dell’eccezione e non di un difetto di motivazione della decisione (cfr., Cons. Stato, Sez. V, 5/4/2016, n. 1331;22/1/2015, n. 264;Sez. IV, 1/9/2015, n. 4099).
Esula poi dal perimetro dell’errore revocatorio quello che si sostanzia nell’erronea interpretazione delle norme di diritto disciplinanti la fattispecie controversa (Cons. Stato, Sez. V, 25/9/2014, n. 4828;Sez. VI, 11/9/2013, n. 4505).
Alle luce dei consolidati principi poc’anzi illustrati, deve escludersi che nel caso di specie sussistano gli elementi tipici dell'errore di fatto che giustificano e legittimano la proposizione del ricorso per revocazione.
Difatti, il giudice d’appello si è espressamente pronunciato sulla rilevanza probatoria del menzionato “ atto di significazione ” e ciò esclude, giusta quanto più sopra rilevato, la sussistenza dell’invocato errore revocatorio, essendo al più configurabile nella fattispecie un eventuale errore di giudizio, non censurabile, però, mediante la revocazione.
Egli, invero, ha ritenuto che l’“ atto di significazione ” con cui, in data 22 settembre 2015, il sig. Massimo Piacentini, amministratore delegato della All Foods, aveva chiesto al Comune di Frosinone la revoca dell’esclusione dalla gara della detta società, dimostrasse anche la conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria in favore della Itaca Ristorazione e Servizi, in quanto il verbale del precedente 18 settembre contestato col menzionato “ atto di significazione ” contemplava, oltre alle ragioni di esclusione della All Foods, anche la detta aggiudicazione provvisoria.
Con l’odierno ricorso vengono contestate le conclusioni che il giudice ha tratto da tale documento, ma così facendo la ricorrente ha travalicato i limiti propri del giudizio revocatorio come sopra definiti, delineando, in sostanza, un’anomalia nel procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio che configura un tipico errore di giudizio.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che la Sezione ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Spese e onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.