Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-09-25, n. 201404828
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 04828/2014REG.PROV.COLL.
N. 08418/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 8418 del 2011, proposto a’ sensi degli artt. 106 e 107 cod. proc. amm. da:
F D, rappresentato e difeso dagli avv. I M e L P, con domicilio eletto in Roma presso lo Studio Legale Legalpartner, via Giovanni Nicotera, n. 29;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente della giunta regionale
pro tempore
, costituitosi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv. R S, dell’Avvocatura Regionale, con domicilio eletto presso la Sede di rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli, n. 29;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2892 dd. 13 maggio 2011, resa tra le parti e concernente concorso per 9 posti di dirigente amministrativo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2014 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per il ricorrente Domenico F l’avv. L P e per la Regione Campania l’avv. R S;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.Il ricorrente, dott. Domenico F, ha chiesto in primo grado innanzi al T.A.R. per la Campania, l’annullamento degli atti della procedura concorsuale interna per titoli ed esami indetta dalla Regione Campania per la copertura di 9 posti di dirigente, nonché del provvedimento con il quale egli è stato escluso dal concorso in quanto non in possesso della laurea quadriennale prescritta dal bando di concorso.
Più esattamente, con l’atto introduttivo del ricorso ivi proposto sub R.G. 2032 del 2006 il signor F ha chiesto l’annullamento della determina dirigenziale n. 64 del 7 marzo 2006 ed, in quanto occorrente, dell’elenco degli ammessi e degli esclusi al concorso in essa richiamato, del parere dell’Avvocatura Regionale prot. n.102353 dd. 2 febbraio 2006, in parte qua del bando di concorso per la copertura di 9 posti di Dirigente Amministrativo, in parte qua del regolamento regionale recante disposizioni in materia di modalità d’accesso alla qualifica dirigenziale, nonché della determina dirigenziale n. 525 dd. 22 dicembre 2004 di indizione del concorso.
Con motivi aggiunti sempre proposti sub R.G. 2032 del 2006 il signor F ha pure impugnato la determina dirigenziale n.223 dd. 18 luglio 2006 recante l’approvazione della graduatoria conseguente al verbale della Commissione esaminatrice dd. 12 luglio 2006, nonché dei verbali della medesima Commissione di concorso e, con successivi motivi aggiunti, ha esteso l’impugnativa anche alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 385 dd. 28 settembre 2006 di presa d’atto della graduatoria finale e nomina vincitori, nonché al verbale di approvazione della graduatoria di merito.
1.2. Con ulteriore ricorso proposto sub R.G. 7586 del 2007 sempre innanzi al T.A.R. per la Campania, il signor F ha impugnato la nota dirigenziale n. 5065 dd. 30 ottobre 2007, nonché il presupposto parere dell’Avvocatura Regionale prot. n.883528 dd. 18 ottobre 2007.
Con tale impugnativa il F ha innanzitutto dedotto la discordanza della determinazione dirigenziale con la quale egli è stato escluso dal concorso rispetto al primo parere reso al riguardo dall’Avvocatura Regionale, l’inesistenza del titolo di studio richiesto dalla lex specialis per la partecipazione al concorso - prevedendo, a suo dire, la legislazione vigente in materia unicamente il diploma di laurea triennale oppure la laurea specialistica quinquennale – e, comunque, la violazione del principio del favore alla massima partecipazione di candidati al concorso.
Il signor F ha inoltre dedotto, anche in relazione all’asserita equivocità della clausola di bando reputata escludente nei suoi confronti, la violazione della disciplina sull’accesso alla dirigenza complessivamente contemplata dall’art. 28 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, dalla circolare prot. n.6350.4.7 dd. 27 dicembre 2000 del Ministro della Funzione Pubblica, nonché dal D.P.C.M. 188 del 2004 in forza della quale risulterebbe sufficiente il possesso della laurea triennale di primo livello.
Il ricorrente ha pure dedotto l’omessa acquisizione dell’autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art.35, comma 4, del D.L.vo 165 del 2001, la violazione dei principi vigenti in tema di composizione delle commissioni esaminatrici per la mancata presenza di un commissario di sesso femminile e – ancora - l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
1.3. Con ordinanza cautelare n. 887 dd. 30 marzo 2006 la Sezione III dell’adito T.A.R., in considerazione del danno grave ed irreparabile lamentato e valutato anche l’interesse pubblico al corretto espletamento delle prove concorsuali , ha ammesso il signor F con riserva al concorso.
1.4. Con i motivi aggiunti proposti sempre sub R.G. 2032 del 2006 il F - come detto innanzi - ha impugnato i susseguenti atti della procedura concorsuale, e in particolare l’approvazione della graduatoria finale nonché la presa d’atto della graduatoria di merito e l’ammissione al concorso dei candidati che lo precedono nella graduatoria medesima, deducendo che questi ultimi non possedevano il prescritto requisito di anzianità minima di cinque anni di servizio nell’ex carriera direttiva.
1.4. Si è costituita in entrambi i giudizi la Regione Campania, concludendo per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.
1.5. Il signor F ha pure evocato in giudizio innanzi al T.A.R., quali controinteressati, i dottori Antonio Maurizio Pinto e Giuseppe Storti, non costituitisi in giudizio, nonché i dottori Giovanni Corporente, Vincenzo Viviano, Aurilio Alfredo, Luigi D’Errico, Maria Teresa Pignataro, Antonio Morra, Loredana Bianco e Vincenza Vassallo, i quali viceversa si sono costituiti in giudizio e hanno parimenti concluso per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.
1.6. Con memoria dd. 28 dicembre 2007 il F ha rilevato la cessata materia del contendere relativamente al ricorso proposto sub R.G. 2032 del 2006 in quanto “tanto la graduatoria approvata dalla commissione quanto quella approvata dal dirigente del settore personale quanto, infine, quella approvata dall’Ufficio di Presidenza” lo vedevano collocato alla decima posizione, “senza alcuna riserva” .
Con atto notificato ai predetti controinteressati il F ha pure rinunciato “ai motivi di ricorso relativi all’indizione del concorso (terzo e quarto motivo del ricorso principale, del primo ricorso per motivi aggiunti, i motivi A3, A4 ed A7 del secondo ricorso per motivi aggiunti ed i motivi A3, A4 ed A7 del terzo ricorso per motivi aggiunti) nonché a quelli concernenti gli atti di ammissione ed immissione in servizio dei controinteressati (motivi B e C del terzo ricorso per motivi aggiunti)” (cfr. i depositi sub R.G. 2032 del 2006 dd. 23 settembre 2008, 24 settembre 2008 e 1 ottobre 2008).
I controinteressati costituiti hanno accettato tale proposta, anche con riguardo alla compensazione delle spese.
1.7. Per quanto attiene invece l’ulteriore ricorso proposto sub R.G. 7586 del 2007, il signor F ha – viceversa - confermato la permanenza del proprio interesse alla decisione.
1.8. Con sentenza n. 1 dd. 7 gennaio 2009 la Sezione III dell’adito T.A.R., previa riunione dei due ricorsi, ha dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti di ricorso proposti sub R.G. 2032 del 2006, nel mentre ha respinto il ricorso proposto sub R.G. 7586 del 2007.
In tal senso, il giudice di primo grado ha reputato che, per quanto segnatamente atteneva al ricorso proposto sub R.G. 2032/2006 e ai relativi motivi aggiunti, dalla disamina del contenuto della memoria dd. 24 settembre del 2008 presentata dal F residuava l’interesse di questi alla decisione in ordine al provvedimento con il quale egli era stato escluso dal concorso.
Il ricorso medesimo, peraltro, risultava secondo lo stesso T.A.R. inammissibile, posto che tale esclusione era stata motivata dal rilievo che il signor F non aveva il requisito prescritto dall’art.2, punto 2 del bando concorsuale: disposizione, questa, espressa e chiara nella sua formulazione letterale laddove prescriveva il possesso, tra gli altri requisiti di ammissione, della laurea quadriennale e che per il suo carattere imperativo e inderogabile sostanziava pertanto una clausola ex se escludente, priva di qualsivoglia margine interpretativo che ne rimandasse l’efficacia alla sua concreta applicazione e che il ricorrente non aveva impugnato nel termine decadenziale previsto, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione successivamente proposta avverso il provvedimento di esclusione adottato nei suoi confronti.
Il giudice di primo grado ha, peraltro, affrontato anche il merito della questione respingendo comunque le tesi del ricorrente, in quanto la riforma della disciplina dei titoli di studi universitari - basata essenzialmente sulla previsione di due livelli di laurea differenziati (c.d. “sistema del 3+2” ), oltre che sul riordino dei corsi di laurea in classi omogenee e sull’introduzione dei crediti formativi - non aveva espunto dall’ordinamento il titolo di studio della laurea quadriennale del precedente ordinamento, il quale pertanto non era stato affatto abolito e neppure inficiato nella sua validità;né poteva essere in subordine argomentata dallo stesso ricorrente l’equivalenza tra la medesima laurea quadriennale del c.d. “vecchio ordinamento” e quella triennale in possesso del ricorrente.
Il ricorso proposto sub R.G. 7586 del 2006 è stato invece respinto, stante l’infondatezza della tesi secondo cui l’Amministrazione regionale, avendolo incluso nella graduatoria concorsuale senza formulare alcuna riserva in proposito, avrebbe prestato acquiescenza alla questione del possesso del titolo di studio necessario per l’ammissione al concorso.
Secondo il T.A.R., infatti, tale collocazione del ricorrente in graduatoria derivava dall’anzidetta ammissione con riserva disposta con l’anzidetta ordinanza cautelare n. 887 dd. 30 marzo 2006, e il mancato accoglimento del motivo di ricorso inerente il possesso del titolo di studio previsto per la partecipazione al concorso determinava la cessazione dell’efficacia meramente interinale del provvedimento giudiziale cautelare, superato dalla susseguente statuizione di merito contraria alla tesi del ricorrente;né – sempre secondo il giudice di primo grado – poteva argomentarsi la sussistenza, nella specie, di un provvedimento di autotutela implicito, stante il principio di tipicità e tassatività degli atti amministrativi e l’assoluta mancanza di elementi dai quali desumere l’esistenza di un procedimento di secondo grado, con conseguente inammissibilità per carenza d’interesse - ancor prima dell’infondatezza - degli altri due motivi di impugnazione proposti al riguardo dal ricorrente.
Il giudice di primo grado ha anche evidenziato l’inesistenza di un diritto allo scorrimento della graduatoria in relazione alla natura programmatica della delibera impugnata dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, nonchè l’inutilità della fase partecipativa al procedimento, a’ sensi dell’art. 7 e ss. della L. 7 agosto 1990, n. 241, stante la natura vincolata dell’azione amministrativa.
Il T.A.R. ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della Regione Campania, liquidandole nella misura di € 2.000,00.-(duemila/00), nel mentre – come da concorde richiesta delle parti – ha compensato integralmente le spese di giudizio tra il medesimo ricorrente e i controinteressati.
1.9.1. Con appello proposto sub R.G. 624 del 2009 il signor F ha chiesto la riforma di tale sentenza, deducendo i seguenti motivi d’appello.
1) Error in iudicando , irragionevolezza della motivazione, travisamento dei fatti riportati nel ricorso di primo grado.
L’appellante ha sostenuto in tal senso che, non esistendo al momento della pubblicazione del bando concorsuale di cui trattasi la laurea quadriennale, la clausola del bando medesimo avrebbe dovuto essere considerata nulla o inesistente, ovvero integrata secondo quanto disposto dall’art. 28 del D.L.vo n.165 del 2001, come precisato dalla circolare del Ministero della Funzione pubblica prot. n. 6350/4.7 dd. 27 dicembre 2000 e nella direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica n.3 dd. 3 novembre 2005, secondo cui l’accesso alla qualifica dirigenziale per i dipendenti di ruolo richiederebbe il diploma di laurea di primo livello.
2) Error in iudicando , irragionevolezza della motivazione, richiesta di rimessione in termini per errore scusabile, essendo a suo avviso il ritardo dell’impugnazione del bando dovuto al comportamento della Regione Campania, la quale gli avrebbe notificato il provvedimento di esclusione a distanza di un anno dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3) Error in iudicando per omesso esame delle difese con cui egli aveva sostenuto il consolidamento della propria posizione a seguito del proprio inserimento in graduatoria senza riserva.
4) Irragionevolezza della reiezione del ricorso avverso il diniego di scorrimento della graduatoria, attesa la pendenza di procedure per la realizzazione dello scorrimento.
5) Eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza, travisamento dei fatti, errata applicazione del parere dell’Avvocatura Regionale, violazione dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241;
6) violazione dell’art. 28 del D.L.vo n. 165 del 2001, del D.P.C.M. n. 118 del 2004, del D.M. n. 270 del 2004, e del D.M. n. 509 del 1999;
7) violazione degli artt. 6,7 e 8 della L. n. 241 del 1990;
8) violazione e falsa applicazione del bando di concorso, eccesso di potere per irragionevolezza, violazione del principio del favore alla massima partecipazione dei concorrenti ai pubblici concorsi, nonché difetto di motivazione.
Il signor F ha – altresì – riproposto tutte le censure non esaminate dal giudice di primo grado in quanto ritenute assorbite.
1.9.2. Si è costituita anche in tale giudizio la Regione Campania, concludendo per la reiezione dell’appello.
1.9.3. Con ordinanza collegiale n. 205 dd. 25 giugno 2010 la Sezione ha ordinato alla Regione Campania di depositare documentati chiarimenti in ordine alla formulazione, in data 14 aprile 2009, di un parere da parte dell’Avvocatura Regionale in base al quale sarebbe risultata accoglibile l’istanza dell’interessato di riesame della propria ammissione al concorso solo previo accertamento dell’insussistenza di posizioni di controinteresse da parte di altri soggetti.
Con nota prot. n. 852633 dd. 30 luglio 2010 e depositata agli atti di causa in data 5 agosto 2010 la Regione ha peraltro confermato l’esclusione del F dalla graduatoria del concorso interno.
Tale nota è stata impugnata dal signor F con motivi aggiunti proposti nello stesso giudizio d’appello.
1.9.4. Con sentenza n. 2892 dd. 13 maggio 2011 questa stessa Sezione - previa dichiarazione di inammissibilità dei motivi aggiunti proposti dal F avverso l’anzidetta nota prot. n. 852633 dd. 30 luglio 2010 - ha respinto l’appello, compensando peraltro integralmente le spese del giudizio di appello tra le parti, stante ”la peculiarità della fattispecie” .
2.1. Con il ricorso in epigrafe il F propone avverso tale sentenza ricorso per revocazione a’ sensi degli artt. 106 e 107 cod. proc. amm.
Il F afferma che per errore di fatto il giudice d’appello non avrebbe accordato il riconoscimento dell’errore scusabile al fine dell’impugnazione in parte qua del bando concorsuale.
2.2. Il medesimo ricorrente ripropone, quindi, per l’evenienza del giudizio rescissorio i motivi di impugnazione già da lui complessivamente dedotti sia in sede di primo grado, sia in sede d’appello, ossia:
1) error in iudicando , irragionevolezza della motivazione, travisamento dei fatti;
2) irragionevolezza della sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato infondato il ricorso recante R.G. 7586 del 2007;
3) eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza;travisamento dei fatti;errata e/o falsa applicazione del parere rilasciato dall’Avvocatura Regionale;violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990;difetto e/o insufficienza della motivazione;
4) violazione dell’art. 28 del D.L.vo n. 165 del 2001 come modificato dalla L. 15 luglio 2002 n. 145;violazione del D.P.C.M. n. 118 del 2004;violazione del D.M. n. 270 del 2004;violazione del D.M. n. 509 del 1999;
5) violazione degli artt. 6, 7 e 8 della L. n. 241 del 1990;omessa comunicazione di avvio del procedimento;
6) violazione e falsa applicazione del bando di concorso;eccesso di potere per irragionevolezza;violazione del principio del favore alla massima partecipazione dei candidati ai pubblici concorsi;
7) irragionevolezza dell’azione amministrativa;
8) irragionevolezza e illogicità del parere dell’Avvocatura Regionale prot. n.883528 dd. 18 ottobre 2007 e del conseguente diniego;difetto e/o insufficienza della motivazione,
9) violazione della L. n. 241 del 1990.
2.3. La Regione Campania resiste a tale gravame, concludendo per l’inammissibilità del ricorso in epigrafe e, comunque, in subordine per la reiezione nell’eventuale giudizio rescissorio delle censure già dedotte in sede d’appello dal signor F.
2.4. Quest’ultimo con ulteriori memorie ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso.
2.5. Alla pubblica udienza del 13 maggio 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
3.1. Il ricorso per revocazione è inammissibile.
3.2. Come detto innanzi, il signor F prospetta che per errore di fatto il giudice d’appello non gli avrebbe accordato il riconoscimento dell’errore scusabile al fine dell’impugnazione del bando concorsuale nella parte in cui - segnatamente all’art. 2, punto 2 - prevedeva l’obbligatorietà del possesso della laurea quadriennale – e non già di quella triennale da lui, per contro, posseduta – al fine della partecipazione del concorso di cui trattasi.
Giova innanzitutto evidenziare che nella sentenza qui impugnata il giudice d’appello ha testualmente affermato, al riguardo, quanto segue.
“4. L’appellante sostiene l’insussistenza dell’onere di immediata impugnazione della clausola del bando, che richiedeva il possesso di laurea quadriennale, sul rilievo della nullità della previsione, facente riferimento ad un titolo non più esistente dopo la riforma della disciplina universitaria.
In merito, va considerato che la laurea quadriennale , sebbene non più rilasciata dalle Università (che , ai sensi del D.M. n. 509 del 1999 e del D.M. n. 270 del 2004, rilasciano, per quanto qui interessa, la laurea di durata triennale e la laurea magistrale, ex laurea specialistica, di ulteriore durata biennale) , non può certamente ritenersi un titolo inesistente, in quanto posseduto, con pieno valore ad ogni effetto, da tutte le persone laureate anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina.
5. Diverso è il problema circa l’equiparazione dei diplomi di laurea del vecchio ordinamento rispetto alle nuove lauree specialistiche/magistrali, che ha dato luogo a problemi interpretativi sia rispetto ai bandi di concorso che prevedessero il possesso della semplice “laurea” , sia rispetto all’ammissione di candidati in possesso del vecchio titolo ai concorsi per i quali era espressamente richiesta la laurea specialistica.
6. Non può quindi accedersi alla tesi dell’appellante per la quale il bando sarebbe, per la parte relativa all’indicazione del titolo, inesistente e abbisognevole di integrazione eteronoma sulla base del disposto dell’art. 28 del D.L.vo 165 del 2001.
7. Conseguentemente, occorre valutare la correttezza della sentenza di primo grado per la parte in cui ha giudicato tardivamente proposto il primo ricorso per la parte impugnativa del bando.
In base a piani principi, dai quali il Collegio non intende discostarsi, l'onere di immediata impugnazione del bando di concorso sussiste quando l’interessato intenda censurare clausole che gli impediscano la stessa partecipazione alla procedura concorsuale. Invero, deve rinvenirsi l’immediata lesività della previsione del bando che implichi un diretto effetto preclusivo della partecipazione, risultando la prescrizione univoca nel richiedere un requisito del quale l’interessato sia sprovvisto, così radicando una sicura prognosi espulsiva anche in caso di presentazione della domanda di partecipazione (Cons. Stato Sez. V, 4 marzo 2011 n. 1398, 10 agosto 2010 n. 5558, Sez. VI, 8 settembre 2009 n. 5260).
Nella specie, il bando prescriveva il possesso di laurea quadriennale.
Rispetto a tale titolo, era da considerarsi non equivalente la laurea di durata inferiore, con la conseguenza che il ricorrente, volendo contestare la previsione, aveva l’onere di impugnare tempestivamente il bando.
8. Né si ritiene che le circostanze dedotte dal ricorrente potessero giustificare il beneficio della rimessione in termini. Il riconoscimento dell'errore scusabile e la conseguente rimessione in termini presuppongono uno stato di incertezza per la oggettiva difficoltà di interpretazione di una norma, per la particolare complessità della fattispecie concreta, per contrasti giurisprudenziali esistenti o per il comportamento non lineare dell'Amministrazione, idoneo a ingenerare convincimenti non esatti o comunque errore non imputabile al ricorrente (Cons. Stato, Sez. IV, 27 novembre 2008 n. 5860). Nel caso che occupa, nessuna equivocità può essere rinvenuta nel bando - e ciò esclude anche di poter invocare il favor admissionis - che era chiaro nel richiedere il possesso di diploma di laurea quadriennale, non posseduto dal ricorrente, nè la mancata immediata esclusione – intervenuta a molti mesi di distanza dalla scadenza del termine di presentazione delle domande – può ritenersi, in carenza di dimostrazione circa comportamenti univoci dell’amministrazione precedenti alla scadenza del termine di impugnazione, volti ad indurre in errore l’interessato sull’equivalenza del titolo di studio posseduto rispetto a quello prescritto, di per sé indicativa di errore scusabile” (così a pag. 6 e ss. della sentenza impugnata).
3.3. Ciò posto, secondo il ricorrente il giudice d’appello, “nel valutare il comportamento complessivamente tenuto dall’Amministrazione regionale convenuta, non ha preso proprio in considerazione (sul punto, non si ravvisa alcun passaggio nella sentenza di cui oggi si invoca la revocazione) la disciplina di settore esistente in Regione Campania. In particolare, pare opportuno evidenziare che l’art. 10 del regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) n. 62 del 20 dicembre 2004 prevede che “la verifica del possesso dei requisiti e dell’osservanza delle condizioni prescritte per l’ammissione alle prove selettive rientra nella competenza istruttoria del dirigente responsabile del servizio personale … deve essere completata entro 30 giorni lavorativi decorrenti dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande e dei documenti. Nel periodo istruttorio sono compresi i termini per la regolarizzazione degli atti da parte dei concorrenti” . Risulta quindi evidente che il provvedimento di esclusione (per mancanza di un requisito prescritto dal bando, ovvero la laurea quadriennale) è stato notificato ben oltre il termine di trenta giorni indicato nella norma sopra richiamata, ovvero a distanza di circa un anno dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. La ritardata adozione del provvedimento di esclusione ha determinato nel dott. F la giusta convinzione e il legittimo affidamento circa la titolarità del requisito per partecipare alla selezione de qua . E’ evidente che se la Regione avesse correttamente operato (disponendo l’esclusione per mancanza di titolo nel predetto termine) il dott. F avrebbe avuto tutto il tempo per proporre tempestiva impugnazione avverso il bando di concorso, a monte, e il provvedimento di esclusione, a valle. In sostanza, il provvedimento della Regione è stato equivoco – e tale da indurre, poi, in errore il dott. F – proprio perché ha adottato il provvedimento di esclusione ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla norma regolamentare sopra richiamata” (cfr. pag. 15 e ss. dell’atto introduttivo del presente giudizio).
3.4. Tale prospettazione non può essere condivisa.
A ben vedere, infatti, il ricorrente riconduce ad “errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa” , a’ sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. - al quale rinvia l’art.106, comma 1, cod. proc. amm. - l’omessa applicazione nella specie dell’art. 10 del regolamento annesso al provvedimento recante “Procedure per la copertura dei posti vacanti ai sensi della L.R. 20 del 2002 art.1 – ultimo comma dell’art.30 del decreto legislativo 165/2001 – determinazioni” , approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 1435 dd. 4 agosto 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 62 del 20 dicembre 2004 e applicabile a’ sensi dell’art. 1, lett. c), del provvedimento medesimo anche alle “procedure concorsuali per la copertura di n. 9 posti di dirigente di servizio riservati al personale di ruolo del Consiglio Regionale di cat. D” .
L’art. 10 di tale fonte regolamentare afferma, in effetti, che: “1. La verifica del possesso dei requisiti e dell'osservanza delle condizioni prescritte per l’ammissione alle prove selettive rientra nella competenza istruttoria del dirigente responsabile del Settore Gestione del Personale.