Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-06-05, n. 201502767

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2015-06-05, n. 201502767
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201502767
Data del deposito : 5 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00932/2013 REG.RIC.

N. 02767/2015REG.PROV.COLL.

N. 00932/2013 REG.RIC.

N. 00933/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 932 del 2013, proposto da:
Societa' Suinicola Centro Sardegna Societa' Agricola a r.l. in Liquidazione, rappresentata e difesa dagli avvocati C M e S D M, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, Via Pisanelli, 2;



contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento dello Sviluppo e Coesione Economica, Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Cagliari, Gruppo Tutela Spesa Pubblica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

Centrobanca Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Baldini e Giuseppe Ludovico M B, con domicilio eletto presso il seondo in Roma, viale Gorizia n.22;



sul ricorso numero di registro generale 933 del 2013, proposto da:
Societa' Suinicola Centro Sardegna Societa' Agricola a r.l. in Liquidazione, rappresentata e difesa dagli avvocati C M e S D M, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, Via Pisanelli, 2;



contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per Lo Sviluppo e la Coesione Economica, Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Cagliari - Gruppo Tutela Spesa Pubblica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

Centrobanca Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ludovico M B e Anna Baldini, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale Gorizia n. 22;



per la riforma

quanto al ricorso n. 932 del 2013:

della sentenza del T.a.r. Sardegna - Cagliari: Sezione I n. 01074/2012, resa tra le parti, concernente revoca di agevolazioni finanziarie;

quanto al ricorso n. 933 del 2013:

della sentenza del T.a.r. Sardegna - Cagliari: Sezione I n. 01075/2012, resa tra le parti, concernente revoca di agevolazioni finanziarie;


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento dello Sviluppo e Coesione Economica, della Guardia di Finanza, del Nucleo di Polizia Tributaria di Cagliari, del Gruppo Tutela Spesa Pubblica e di Centro Banca Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2015 il Cons. G D M e uditi per le parti gli avvocati D M, M e M B, nonché l’avvocato dello Stato Tortora;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

Con sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sez. I, nn. 01074/12 e 1075/12 del 30 novembre 2012 sono stati respinti due distinti ricorsi, proposti dalla società suinicola Centro Sardegna Società Agricola s.r.l. in liquidazione, avverso la revoca di agevolazioni finanziarie, concesse nel 1997 ai sensi della legge n. 488/1992, nonché avverso atti presupposti e consequenziali.

Nelle citate sentenze si richiamavano i seguenti, distinti presupposti delle predette agevolazioni, accordate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico alla ditta Carni Sarde Mamusa s.r.l.:

a) per la questione, oggetto della pronuncia n. 01074: d.m. n. 34504 del 30 giugno 1997, concernente la realizzazione del progetto n. 13486/1997, riferito alla progettazione, costruzione e messa in attività di un impianto per la produzione di mangimi per suini, nonché per il trattamento dei liquami mediante trasformazione in “ compost” ed energia elettrica (finanziamento di importo pari a £. 8.741.520.000);

b) per la questione, decisa con sentenza n. 1074: d.m. 34503 del 30 giugno 1997 finalizzato alla realizzazione del progetto n. 13485/1997, per la progettazione, costruzione e messa in attività di un impianto per la lavorazione delle carni, con produzione di tagli anatomici e preparati vari (finanziamento di importo pari a £. 8.686.140.000).

In entrambi i casi, risultava altresì che la revoca fosse stata disposta per mancata entrata in funzione degli impianti nei tempi previsti, nonostante proroghe successivamente accordate, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera d, del decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995, nonché per insussistenza del requisito di organicità e funzionalità del programma, ex artt, 2, comma 3 del medesimo d.m. 527 cit. e 3, comma 8 della circolare ministeriale n. 38522 del 1995, oltre che per mancato utilizzo quinquennale dei beni agevolati (a seguito di cessione in affitto dell’azienda e di successiva incorporazione della società nella Suinicola Centro Sardegna, quale giusta causa di revoca ex art. 8, comma 1, lettera b) del d.m. n. 527 cit.).

Nelle citate sentenze – respinta un’accezione di difetto di giurisdizione, in base all’indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione, SS.UU., con ordinanza n. 25398 del 16 dicembre 2010 – si richiamavano i tempi prescritti per non incorrere nella revoca del finanziamento e si ricordava come, dopo due proroghe accordate, l’impianto produttivo fosse risultato ultimato, ma non ancora in funzione, il 21 giugno 2005. Secondo l’impresa, i ritardi sarebbero stati addebitabili alla determinazione dell’Amministrazione regionale – intervenuta il 16 luglio 2003 – di sottoporre le opere di cui trattasi a valutazione di impatto ambientale, con giudizio positivo espresso nel 2004, ma con “ numerose e complesse prescrizioni, corrispondenti a lavori ed incombenti di carattere tecnico ”, ancora da effettuare, di modo che i 24 mesi, previsti dall’art. 8, comma 1, lettera d) del d.m. n. 527 del 1995 avrebbero dovuto decorrere dal 18 aprile 2004 (data di conseguimento dell’ultimo certificato di agibilità). Dette affermazioni, tuttavia, contrasterebbero con la dichiarazione di ultimazione del programma, presentata il 25 agosto 2003, con contestuale comunicazione di entrata in esercizio degli impianti il 29 luglio 2003, senza alcuna comunicazione all’Ente finanziatore (Centrobanca) della richiesta regionale di sottoposizione a v.i.a.

Di fatto, poi, l’attività di produzione di mangime liquido e di lavorazione delle carni sarebbe stata avviata solo il 30 aprile 2007, mentre quella di trattamento dei liquami per la produzione di energia elettrica risultava non ancora in funzione il 24 maggio 2011, con conseguente, riscontrata inidoneità dei programmi di investimento presentati, per il conseguimento degli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. Nel sopralluogo effettuato il 29 maggio 2007, inoltre, risultava evidenziata anche la mancata entrata in funzione dell’impianto per la lavorazione delle carni, in quanto dipendente da altri adempimenti, riguardanti l’intera “ filiera suinicola ” (mentre il programma agevolato avrebbe dovuto essere ab origine dotato di autonomia organica e funzionale). Ugualmente fondata sarebbe stata un’ulteriore causa di revoca, costituita dal mancato utilizzo quinquennale dei beni agevolati, da parte della società beneficiaria del finanziamento, ai sensi dell’art. 8, commi 1 lettera b) e 2 del citato d.m. n. 527 del 1995. Quanto sopra, a seguito di cessione dell’azienda, prima con contratto di affitto, poi tramite fusione per incorporazione di detta società beneficiaria (Società Carni Sarde Mamusa), nella società Suinicola Centro Sardegna. Non avrebbe fornito adeguata giustificazione a tale circostanza l’asserita impossibilità di ottenere – senza la ricordata fusione – l’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), prevista dal d.lgs. n. 59 del 2005, essendo stato in realtà negato solo il rilascio di un’unica autorizzazione, in presenza di due distinti soggetti gestori.

Della cessione di azienda, inoltre, non venivano informati né il Ministero, né la banca concessionaria, pur essendo prevista come causa di revoca la distrazione dall’uso previsto delle immobilizzazioni agevolate, prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell’impianto. Detta revoca, infine, sarebbe stata disposta anche a seguito di irregolarità, evidenziate dalla Guardia di Finanza di Cagliari, con avvio di procedimento penale – ancora in corso – a carico della società, per il reato di truffa aggravata, ex art. 640 bis del codice penale. Sarebbe emerso, infatti, il conseguimento di erogazioni pubbliche a seguito di “ fraudolenta predisposizione e presentazione di ‘business plan’, relativo alla realizzazione di un polo suinicolo nella zona industriale di Isili, riportante importi gonfiati del 34% circa, sovrafatturazione delle forniture oggetto di agevolazione e fraudolento apporto di mezzi propri ”.

Avverso le predette sentenze, la Società Suinicola Centro Sardegna società Agricola s.r.l. in liquidazione ha proposto i seguenti, distinti atti di appello:

- n. 932/13, notificato il 7 febbraio 2013, avverso la sentenza n. 1074/12;

- n. 933/13 avverso la sentenza n. 1075/13.

In entrambi gli appelli viene prospettato il seguente, articolato motivo di gravame: Violazione o falsa applicazione del d.l. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito in legge 19 dicembre 1992, n. 488, del d.m. 3 luglio 2000, del d.lgs. 30 aprile 1993, n. 96, con particolare riferimento all’art. 5, comma 1, del d.m. n. 527 del 20 ottobre 1995, con particolare riferimento all’art. 2, comma 3, del d.m. 3 dicembre 2008, dei punti 3, comma 8 e 6.6 della circolare ministeriale n. 38522/1995; dell’art. 3, comma 1, lettera b) e dell’art. 4, comma 1 del d.m. n. 34504 del 30 giugno 1997, dell’art. 75

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