TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2012-11-30, n. 201201075
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Testo completo
N. 01075/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01036/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2011, proposto dalla Società Suinicola Centro Sardegna Società Agricola s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , Dott. P P C, rappresentata e difesa dall’avv. prof. C M, e presso lo studio di quest’ultimo, in Cagliari, nel viale Bonaria n. 80, elettivamente domiciliata;
contro
il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e presso la medesima ex lege domiciliato in Cagliari, nella via Dante n. 23;
nei confronti di
Centrobanca, Banca di credito finanziario e mobiliare S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Baldini, del foro di Milano, e G M, del foro di Cagliari, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, nella via Ancona n. 3;
per l'annullamento
a) del D.M. n. VII/RC/9/160699/15.06.2011, trasmesso con nota prot. n. 0029980/08.09.2011, avente ad oggetto: Revoca agevolazioni finanziarie ai sensi della legge n. 488/1992 e s.m.i. – Impresa beneficiaria: Carni Sarde Mamusa srl – Progetto n. 13485/1997/2° bando – CUP B87E 97000240008;
b) di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale, ivi compresi i seguenti:
b.1) nota Centrobanca in data 20.10.2005;
b.2) nota Ministero Sviluppo Economico, prot. n. 1018509/04.11.05;
b.3) nota Centrobanca in data 27.01.06 per quanto occorrer possa;
b.4) nota del Ministero Sviluppo Economico, prot. n. 1012083/03.03.2006, per quanto occorrer possa;
b.5) note Centrobanca in data 13.04.06 e 15.09.06;
b.6) nota Centrobanca in data 19.04.07 e verbale di sopralluogo in data 21.06.05;
b.7) nota Centrobanca in data 27.07.07;
b.8) nota Centrobanca in data 16.05.08;
b.9) nota Ministero Sviluppo Economico, prot. n. 29238/09.03.09;
b.10) nota Ministero Sviluppo Economico, prot. n. 87792/28.07.2009;
b.11) nota Ministero Sviluppo Economico, prot. n. 82543/14.07.2009;
b.12) nota Centrobanca in data 28.10.09;
b.13) nota Centrobanca in data 26.03.10;
b.14) nota Ministero Sviluppo Economico, prot. n. 38507/23.11.2010;
b.15) valutazioni (senza data) della Guardia di Finanza sulla perizia dell’Ing. Efisio Denotti (pag. 11, atto impugnato);
b.16) nota Ministero Sviluppo Economico, prot. n. 20928/14.06.2011;
b.17) segnalazione prot. n. 0028418/09/09.02.2009 della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Cagliari;
b.18) constatazione in data 11.06.09 della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Cagliari;
b.19) nota Guardia di Finanza di Cagliari, n. 23796/09/04.02.09;
b.20) ogni altro atto posto a fondamento dell’impugnata determinazione di revoca, anche se non espressamente sopraindicato.
e per la condanna
al pagamento del saldo del contributo ancora dovuto, pari a €. 2.990.677,95, con rivalutazione e interessi a decorrere dal 28.01.2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e di Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria Cagliari e di Centrobanca Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2012 il dott. G M e uditi per le parti i difensori l'avv. C M per la parte ricorrente, l'avv.to dello Stato Giandomenico Tenaglia per l'Amministrazione resistente e l'avv. G M per la controinteressata Centrobanca spa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto Ministeriale n. 34503 del 30 giugno 1997, il Ministero dello Sviluppo Economico concedeva, in via provvisoria, alla Ditta Carni Sarde Mamusa s.r.l., ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488, un contributo in conto capitale di £ 8.686.140.000, per la realizzazione del progetto n. 13485/1997, relativo alla progettazione, costruzione e messa in attività di un impianto per la lavorazione delle carni, con produzione di tagli anatomici e preparati vari.
2. In data 15 giugno 2011, con Decreto D.M. n. VII/RC/9/160699, comunicato l’8 settembre 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico revocava le agevolazioni concesse.
Nel motivare il provvedimento in autotutela, in particolare, si evidenziava:
- la mancata entrata in funzione degli impianti nel termine di 24 mesi dall’ultimazione dei lavori, da ritenere quale giusta causa di revoca ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. f) del Decreto Ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527;
- l’insussistenza del requisito di organicità e funzionalità del programma, ex artt. 2, comma 3 del Decreto Ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e 3, comma 8 della circolare ministeriale n. 38522/1995;
- il mancato utilizzo quinquennale dei beni agevolati, a seguito della cessione in affitto dell’azienda e della successiva incorporazione della società nella Suinicola Centro Sardegna s.r.l., da ritenere giusta causa di revoca ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lett. b) del Decreto Ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527;
- la fraudolenta predisposizione e presentazione di un business plan, con sovrafatturazione delle forniture oggetto di agevolazione e fraudolento apporto di mezzi propri, fatti risultanti dalla informativa trasmessa dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Cagliari.
3. Con ricorso notificato il 16 novembre 2011, e depositato il successivo 23 novembre, la società Suinicola Centro Sardegna Società Agricola a r.l., sostituitasi all’originaria beneficiaria a seguito di incorporazione societaria avvenuta in data 7 ottobre 2008, ha chiesto l’annullamento dell’atto di revoca per i seguenti motivi di diritto:
A) Violazione e falsa applicazione del D.L. 22.10.92, n. 415, convertito nella Legge 19.12.1992, n. 488; del D.M. 03.07.2000; del D.l.vo 03.04.93, n. 96, in particolare dell’art. 5, comma 1; del D.M. n. 527/20.10.1995, in particolare dell’art.2, comma 3; del D.M. 03.12.08; della Circolare Ministeriale n. 38522/95, in particolare del punto 3, comma 8, e del punto 6.6; del D.M. n. 34503/30.06.1997, in particolare dell’art. 3, comma 1, lett. b) e dell’art. 4, comma 1; del D.P.R. n. 445/00, in particolare dell’art. 75; del D.P.R. 12/04/1996; della Circolare Ministeriale n. 900315/14.07.2000;
B) Eccesso di potere.
4. Con atto di costituzione depositato in data 7 dicembre 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiesto l’integrale rigetto del ricorso.
5. In data 9 dicembre 2011 si è costituita in giudizio, altresì, Centrobanca S.p.A., la quale ha eccepito preliminarmente la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario; e, nel merito, ha concluso per il rigetto del ricorso.
6. Con ordinanza collegiale del 14 dicembre 2011, n° 508, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che la controversia di cui al ricorso non rientrasse nella giurisdizione amministrativa.
7. A seguito di appello, il Consiglio di Stato, con ordinanza sez. VI, 13 marzo 2012, n. 1037, nel ritenere sussistente la giurisdizione amministrativa, ha parzialmente accolto l’istanza cautelare in primo grado, limitatamente all’ordine di restituzione degli importi già erogati, respingendola per il resto.
8. All’udienza pubblica del 31 ottobre 2012, la causa è stata trattenuta per la decisione.
9. Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla controinteressata Centrobanca nella memoria di costituzione del 9 dicembre 2011.
10. L’eccezione è infondata.
Come rilevato dal Consiglio di Stato nell’ordinanza citata, appare sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo. Tale conclusione si basa sul sostanziale revirement espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nell’ordinanza 16 dicembre 2010, n. 25398, ove si evidenzia che “la controversia avente ad oggetto la revoca di un finanziamento disciplinato dal D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito in legge dalla L. 19 dicembre 1992, n. 488, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto non riguarda una sovvenzione riconosciuta direttamente dalla legge, sulla base di elementi da questa puntualmente indicati (per una fattispecie simile, v. Cass. Sez. Un. 25 novembre 2008, n. 28041); e ciò, ancorché il finanziamento medesimo sia stato già riconosciuto in via provvisoria a norma del D.M. n. 527 del 1995, art.6, comma 7” .
11. Passando all’analisi del merito del ricorso, la Suinicola Centro Sardegna s.r.l. asserisce l’illegittimità del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, D.M. n. VII/RC/9/160699, del 15 giugno 2011, contestando puntualmente i singoli motivi di revoca.
11.1 – In primo luogo sostiene che il Ministero non abbia tenuto conto di un fatto nuovo, imprevedibile ed imputabile a terzi, consistente nella richiesta da parte della Regione Sardegna di sottoporre l’intervento oggetto di finanziamento a valutazione d’impatto ambientale.
11.2 – Al fine di vagliare la fondatezza di tale affermazione, occorre preliminarmente