Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-07-23, n. 202004706
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Pubblicato il 23/07/2020
N. 04706/2020REG.PROV.COLL.
N. 05408/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5408 del 2012, proposto dalla società
C R di Rocca Antonino e C. s.n.c., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati L I, M L J R, con domicilio eletto presso l’avv. M.Luisa Jaus Richiello in Roma, via Carlo Mirabello,18;
contro
Comune di Tivoli, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli avv. Andrea Guarino e C Martelli in Roma, via Giulio Caccini 1;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 10276/2011, resa tra le parti, concernente l’autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un centro di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali e di un centro di raccolta per la rottamazione di autoveicoli e la domanda di risarcimento danni
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tivoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica telematica del giorno 14 luglio 2020, tenuta ai sensi dell’art. 84 commi 5 e 6 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il Cons. C Altavista;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente atto di appello la società C R s.n.c. ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 10276 del 28 dicembre 2011 che ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso la nota del 19 gennaio 2007 con cui il Comune di Tivoli aveva disposto una nuova conferenza di servizi per il 31 gennaio 2007.
Con l’atto di appello è stata contestata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sostenendo che la società aveva interesse ad impugnare la fissazione di una nuova convocazione e sono stati riproposti i motivi di ricorso di primo grado e la domanda risarcitoria.
Si è costituito in giudizio il Comune di Tivoli contestando la fondatezza dell’appello e riproponendo la domanda di chiamata in garanzia della compagni assicurativa Unipol già formulata in primo grado.
L’11 giugno 2020 la difesa appellante ha depositato atto di rinuncia all’appello sottoscritta dai difensori e la procura appositamente rilasciata dalla parte.
La rinuncia è stata accettata dalla difesa del Comune di Tivoli anche ai fini della compensazione delle spese del giudizio.
All’udienza pubblica telematica del giorno 14 luglio 2020, tenuta ai sensi dell’art. 84 commi 5 e 6 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Ai sensi dell’art. 84 c.p.a., “ la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il Collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”.
Per costante giurisprudenza, il processo amministrativo è un processo di parti e quindi vige il principio della piena disponibilità dell'interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione. (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848;Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1271 e n. 1275).
Dunque, in forza del principio dispositivo che regola il processo amministrativo, il Collegio non può che prendere atto della rinuncia.
Nel caso di specie, è stata presentata una rinuncia formale al ricorso d’appello nei termini previsti dall’art. 84 c.p.a. comma 3, inoltre espressamente accettata dalla controparte.
Deve dunque procedersi a dichiarare la estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35 comma 2 c.p.a..
In relazione alla espressa dichiarazione della difesa appellata in ordine alla compensazione delle spese di giudizio, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.