Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-07-06, n. 202105160

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-07-06, n. 202105160
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202105160
Data del deposito : 6 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/07/2021

N. 05160/2021REG.PROV.COLL.

N. 05921/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 5921 del 2020, proposto dalla Provincia di Monza e della Brianza, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Fintechno TLC Real Estate s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

il Comune di Usmate Velate, anche in qualità di Comune capofila del Parco Sovracomunale dei Colli Briantei, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
il Comune di Arcore, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
il Comune di Camparada, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
il Comune di Desio, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
il Parco Locale di Interesse Sovracomunale dei Colli Briantei, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
la Legambiente O.N.L.U.S. e la Legambiente Lombardia O.N.L.U.S., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sezione terza, n. 45 del 7 gennaio 2020, resa tra le parti, concernente la realizzazione di opere di compensazione ambientale.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Fintechno TLC Real Estate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2021, svoltasi in video conferenza ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, il consigliere Nicola D’Angelo;

Nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società Fintechno TLC Real Estate è proprietaria nel Comune di Usmate Velate di un compendio immobiliare, di superficie complessiva di circa mq 119.000, su parte del quale ha iniziato un rilevante intervento edificatorio di tipo produttivo in attuazione di un progetto approvato, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 447/1998, in variante alle previsioni urbanistiche comunali, con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 19 luglio 2010.

1.1. In particolare, a seguito della connessa convenzione urbanistica stipulata in data 11 agosto 2010, il Comune di Usmate Velate ha rilasciato il permesso di costruire n. 18/2010 dell'11 agosto 2010 per la realizzazione di alcuni fabbricati aventi una superficie lorda complessiva di 46.600 mq.

1.2. Nell’ambito di tale procedura è tuttavia sorto un contenzioso tra la Provincia di Monza e della Brianza, la società Fintechno TLC Real Estate e il Comune di Usmate Velate. La Provincia ha infatti impugnato, dinanzi al Tar per la Lombardia, sede di Milano, con ricorso n.r.g. 1927/2010, la citata deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 2010, assumendone l’illegittimità in quanto l'intervento edificatorio progettato sarebbe ricaduto, in parte, nella rete ecologica regionale (di seguito RER), cioè in un’area in cui vi sarebbe stato il divieto di nuove trasformazioni.

1.3. Il Tar di Milano con la sentenza n. 600/2011 del 2 marzo 2011 ha respinto il ricorso. Contro tale decisione, la Provincia ha proposto appello, parzialmente accolto da questa Sezione con la sentenza n. 2170 del 16 aprile 2012. In quest’ultima pronuncia il Consiglio di Stato, con riferimento alla prevalenza delle prescrizioni della RER sulle previsioni del piano di governo del territorio, ha affermato che “ non significa, è ovvio, assoluta inedifìcabilità od impedimento dirimente all'adozione di varianti che insistano sull'area, ma compiuta istruttoria su tale aspetto, verifica di compatibilità ed adozione delle eventuali misure compensative, siccome indicate nel PTR con particolare riferimento alle indicazioni contenute alla pag. 41 del Documento di Piano e che stabiliscono un generale auspicio ad evitare trasformazioni e la necessità di prevedere interventi di compensazione naturalistica - puntualmente definiti laddove la trasformazione sia collocata "entro un corridoio primario ”.

1.4. A seguito della sentenza, che ha rilevato l’assenza dell’esame presupposto, in conferenza di servizi, degli aspetti della RER, la Provincia, la società e il Comune hanno avviato un confronto per sanare i vizi del titolo edilizio già rilasciato e definire le misure compensative volte a mitigare l'intervento edificatorio incidente parzialmente, per circa 19.000 mq, sul corridoio primario della RER.

1.5. La Fintechno ha quindi individuato delle aree all’interno del territorio del Comune di Usmate Velate dove realizzare interventi a verde e le relative opere accessorie, quali percorsi ed impianti di irrigazione, nonché ulteriori opere anche per consentire la fruizione degli spazi da parte della collettività per un valore complessivo di circa 1.300.000,00 euro. Il Comune ha per parte sua individuato due aree di proprietà, l'una di 46.500 mq., esterna al Parco Locale di Interesse Sovracomunale dei Colli Briantei (di seguito PLIS) e l'altra di 77.010 mq., all'interno dello stesso. Nelle previsioni comunali, con l’accordo della società, le aree si sarebbero potute usare o singolarmente ovvero nel loro complesso.

1.6. Con deliberazione n. 120 del 17 settembre 2012, la Giunta provinciale ha espresso parere favorevole in merito alla idoneità, “ per localizzazione, continuità e superficie territoriale ”, di una sola delle aree proposte dal Comune e cioè quella di 77.010 mq., posta all'interno del PLIS. Con la stessa delibera è stato poi approvato lo schema di un protocollo di intesa, sottoscritto l’8 novembre 2012, che ha previsto:

- l'impegno del Comune di Usmate Velate a mettere a disposizione la suddetta area di 77.010 mq., all'interno del PLIS dei Colli Briantei, sita nel proprio territorio comunale, ritenuta “ più rispondente per localizzazione, continuità e superficie territoriale alla fattibilità di un progetto di riqualificazione ambientale ” (articolo 2, lettera a);

- l’impegno della società a presentare il progetto definitivo dell'intervento di compensazione ambientale sull'area individuate dalla Provincia, per un valore non inferiore ad € 1.322.000,00 (articolo 2, lettera b);

- l’impegno della Provincia alla “ ridefinizione del perimetro della REP di cui al PTCP e della RER ”, in dipendenza delle pattuizioni contenute nel Protocollo medesimo (articolo 2, lettera c) e di provvedere all’individuazione delle aree interessate.

1.7. Con nota del 18 aprile 2014, la Provincia ha indetto la conferenza di servizi istruttoria, con la presenza del Comune di Usmate Velate, del PLIS dei Colli Briantei, nonché del Settore Ambiente della stessa amministrazione provinciale. Sono stati inviatati ad intervenire, senza diritto di voto, anche la società proponente e Legambiente Italia Onlus, quale operatore sul territorio per conto dei Comuni del PLIS. Nella conferenza di servizi è stato chiesto alla Fintechno TLC di modificare il progetto di mitigazione ambientale nel frattempo presentato.

1.8. Nel corso della riunione conclusiva della conferenza dei servizi, tenutasi in data 8 settembre 2014, è stato ‘validato’ il progetto integrato e aggiornato, contenente opere di compensazione per un importo pari a euro 195.587,61. Nel relativo verbale è stato precisato che, tenuto conto del predetto importo, inferiore a quanto indicato nel protocollo di intesa sottoscritto, “ la Conferenza di Servizi assume la determinazione di ritenere non esaustivo l’impegno di cui sopra, in ragione della circostanza della piena efficacia dell’importo di € 1.322.000,00 oltre oneri fiscali, individuato in sede di protocollo, come valore concordato tra le parti a ristoro della lesione del sistema RER ”, dando atto che l’intervento autorizzato costituiva solo parziale assolvimento degli impegni assunti da Fintechno con il protocollo “ con ogni ulteriore riserva per il completo adempimento del suddetto protocollo ”.

1.9. Con la determinazione dirigenziale conclusiva del procedimento, n. 2164 del 17 settembre 2014, la Provincia di Monza e della Brianza ha infine approvato il progetto presentato dalla società per l'importo di € 195.587,61, dando atto della parziale ottemperanza “ alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2170/2012 e del Protocollo di Intesa siglato in data 8 novembre 2012, atteso che l'importo dello stesso progetto è inferiore al minimo stabilito dal predetto Protocollo d'intesa ”, e determinando “ di prevedere fin d'ora, pertanto, che dovrà essere avviata una fase successiva per consentire di utilizzare l'intero importo stabilito dal Protocollo, pari a Euro 1.322.000,00 oltre oneri fiscali, per il completo ristoro del danno inferto alla RER ”.

1.10. La Fintechno TLC, con ricorso n.r.g. 3143/2014, ha impugnato al Tar per la Lombardia, sede di Milano, la predetta determinazione dirigenziale n. 2164/2014.

1.11. La Provincia, in attuazione del protocollo d’intesa, con provvedimento n. 35373/2017 del 5 ottobre 2017 ha poi individuato ulteriori aree, al di fuori del territorio del Comune di Usmate Velate, sulle quali la società avrebbe dovuto eseguire lavori di compensazione ambientale, prevedendo che “ Qualora i lavori non raggiungano la concorrenza complessiva, prevista nel protocollo di euro 1.322.000, al netto della somma già definitiva per il progetto legato all’intervento in Comune di Usmate Velate, si provvederà ad una ulteriore individuazione di aree di intervento ”.

1.12. Anche la suddetta determinazione è stata impugnata al Tar dalla società con il ricorso n.r.g. 2821/2017.

1.13. La Provincia, con decreto presidenziale n. 27 del 29 marzo 2018, ha adottato le “ Modifica del PTCP finalizzata ad aggiornamento cartografico in esecuzione del protocollo d’intesa sottoscritto in data 8 novembre 2012 tra Provincia, Comune di Usmate Velate e Fintechno TLC RE s.r.l .”. Quest’ultima determinazione è stata impugnata dalla società con motivi aggiunti nella parte in cui è stato previsto che “ da verbale di validazione approvato con determinazione dirigenziale n. 2164 del 17 settembre 2014, … è stato stabilito di avviare una fase successiva per l’utilizzo dell’intero importo definito per il ristoro del danno inferto alla RER attraverso la presentazione di un ulteriore progetto per l’importo rimanente” e che “l’approvazione del presente atto non esime Fintechno TLC RE s.r.l. dalla presentazione di progetti sulle ulteriori aree già individuate dalla Provincia di Monza e della Brianza, sulle quali dovranno essere realizzate opere fino alla concorrenza di € 1.322.000 ”.

1.14. Infine la società ha impugnato, con ricorso n.r.g. 2173/2018, il decreto del Presidente della Provincia n. 53 del 14 giugno 2018, con cui è stata approvata la “ Modifica del PTCP finalizzata ad aggiornamento cartografico in esecuzione del protocollo d’intesa sottoscritto in data 8 novembre 2012 tra Provincia, Comune di Usmate Velate e Fintechno TLC RE s.r.l. ”.

2. Il Tar di Milano, dopo avere riunito i tre ricorsi della Fintechno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il primo (n. 3143/2014) proposto contro la determinazione dirigenziale n. 2164 del 17 settembre 2014 emessa a conclusione della conferenza di servizi, ritenendo che le disposizioni del protocollo d’intesa non consentissero alla Provincia di individuare ulteriori aree diverse da quella messa a disposizione dal Comune di Usmate Velate.

2.1. Secondo il Tar, l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2170/2012 avrebbe comportato l’obbligo di “ riparare il vulnus inferto alla RER dall’intervento edificatorio insistente nel territorio del Comune di Usmate Velate, mediante opere di compensazione ambientale da realizzarsi in quel preciso contesto territoriale ”. In sostanza, la Provincia non avrebbe potuto individuare aree ulteriori rispetto a quelle messe a disposizione dallo stesso Comune.

2.3. Di conseguenza, lo stesso Tribunale ha poi accolto anche il secondo ricorso (n. 2821/2017) ed i connessi motivi aggiunti, contro l’atto n. 35373/2017 del 5 ottobre 2017 con cui la Provincia di Monza e della Brianza ha indicato le ulteriori aree sulle quali realizzare opere di compensazione ambientale, riservandosi di indicarne altre fino alla concorrenza della somma di euro 1.322.000,00, e il terzo (n. 2173/2018) contro l’approvazione, disposta con il decreto presidenziale n. 27 del 29 marzo 2018, della modifica la PTCP finalizzata all’aggiornamento cartografico derivante dal protocollo d’intesa dell’8 novembre 2012.

3. La Provincia di Monza e della Brianza ha impugnato la predetta sentenza sulla base di un unico ed articolato motivo di appello.

3.1. Illogicità della motivazione per erroneità dei presupposti e per falsa rappresentazione degli elementi di fatto e di diritto oggetto della controversia, nonché per erronea interpretazione del Protocollo d’intesa dell’8 novembre 2012 e delle obbligazioni con lo stesso assunte dalla società appellata.

3.1.1. Secondo la Provincia, la sentenza impugnata da un lato ha riconosciuto correttamente che la stessa, sulla base del protocollo d’intesa, “ avrebbe potuto richiedere la realizzazione di opere fino alla concorrenza dell’ammontare previsto ”, dall’altro ha affermato erroneamente che “ non avrebbe potuto richiedere la realizzazione di tali opere su aree diverse da quelle convenute e messe a disposizione del Comune di Usmate Velate ”.

3.1.2. In particolare, per l’appellante sarebbe non condivisibile l’affermazione del Tar secondo cui l’individuazione delle aree e delle località - sulle quali la società avrebbe dovuto eseguire i lavori ulteriori fino al raggiungimento dell’importo convenuto in base al protocollo d’intesa - doveva intendersi riferita alla sola area messa a disposizione dal Comune di Usmate Velate.

3.1.3. Tra le obbligazioni assunte dalla società appellata, in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato n. 2170/2012, vi sarebbe stata invece quella di produrre il “ progetto definitivo dell’intervento di compensazione ambientale sulle aree indicate dalla Provincia di Monza e della Brianza ” (art. 2 lettera b, punto 1, del protocollo d’intesa) e dunque senza alcun riferimento ad una specifica parte del territorio provinciale interessata dalla RER.

3.1.4. D’altra parte, evidenzia la Provincia, il protocollo ha quantificato in modo puntuale la portata economica minima dell’obbligo di compensazione ambientale a carico della società appellata, stabilendo al punto 1 della lettera b dell’art.2 del protocollo, un “ valore non inferiore a €1.322.000,00 (oltre oneri fiscali) ”. Quindi un importo per opere di compensazione per un territorio più ampio, con la finalità di mitigare il consistente intervento edificatorio realizzato in forza di un titolo annullato che aveva significativamente compromesso il territorio della RER.

3.1.5. Tant’è che al punto 5 della parte dispositiva della determinazione dirigenziale del 17 settembre 2014, avente ad oggetto la validazione del progetto delle prime opere, la Provincia ha espressamente previsto “ che dovrà essere avviata una fase successiva per consentire di utilizzare l’intero importo stabilito dal protocollo ”.

3.1.6. Inoltre, per parte appellante, la conclusione del Tar in ordine alla limitazione delle opere di mitigazione solo alle aree all’interno del Comune di Usmate Velate sarebbe in contrasto con il tessuto complessivo ed unitario proprio della rete ecologica regionale e provinciale, che non coincide con il solo ambito comunale (in concreto, le nove aree indicate con la nota provinciale 5 ottobre 2017 appartengono alle medesime reti ecologica regionale e provinciale, nel quadrante settentrionale della Brianza, e costituiscono l’effettivo riferimento della compensazione).

3.1.7. Secondo il Tar, infatti, l’operazione di compensazione ambientale per l’avvenuta illegittima costruzione di 46.600 mq su aree della RER andava realizzata con lavori stimati in euro 195.587,61, cioè con una spesa di euro 4,19 per ogni metro quadrato di pavimento abusivamente realizzato, e ciò senza tener conto di quanto invece espressamente indicato nel protocollo d’intesa dell’8 novembre 2012 (quest’ultimo stipulato per ovviare al fatto che l’intervento edilizio, ormai in avanzata fase di realizzazione, risultava privo di un valido titolo abilitativo, essendo quello a suo tempo rilasciato venuto a mancare a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato che aveva accertato la grave compromissione della rete ecologica regionale e provinciale).

3.1.8. Più nel dettaglio, secondo l’Amministrazione appellante, la necessità di interventi di mitigazione avrebbe dovuto riguardare le strutture paesaggistiche ed ecologiche che attraversano un più ampio settore del quadrante settentrionale della Provincia e non aree del solo territorio di Usmate Velate, ciò al fine di rendere gli stessi interventi idonei a riequilibrare la rilevante edificazione incidente sulla fascia RER con la preesistente situazione. Per questa ragione, la Provincia nella fase di attuazione del protocollo ha quindi richiesto alla società appellante la presentazione di un ulteriore e definitivo progetto per un valore non inferiore ad euro 1.322.000,00, impegnandosi, per parte sua, ad individuare le altre aree dove eseguire i lavori di compensazione ambientale, con conseguente avvio della “ procedura per la ridefinizione del perimetro della REP del PTCP e della RER ”.

3.1.9. In questo quadro, evidenzia l’appellante, sarebbe inconferente e fuorviante l’affermazione del Tar secondo cui il giudicato del Consiglio di Stato non riguarderebbe “ la corresponsione di una somma a titolo risarcitorio, indennitario o sanzionatorio ” poiché l’unica “ prescrizione …coperta dal dictum giurisdizionale ” sarebbe “ l’apertura di un procedimento per l’individuazione delle opere di compensazione ambientale ”. La realizzazione di opere, sul territorio provinciale, per l’importo minimo convenzionalmente indicato, costituirebbe invece la modalità ritenuta adeguata ed idonea a compensare proprio il vulnus cagionato dall’intervento illegittimo dell’appellata alla rete ecologia, come statuito dal Consiglio di Stato.

4. La Fintechno TLC Real Estate si è costituita in giudizio il 12 ottobre 2020, prospettando l’inammissibilità oltre che l’infondatezza dell’appello. In particolare, secondo la società appellata, il ricorso della Provincia non riporterebbe, in violazione dell’art. 101, comma 1, c.p.a., specifiche censure contro i capi della sentenza gravata.

5. Il 18 marzo 2021 la Provincia appellante si è costituita in giudizio con un nuovo difensore, l’avvocato A S, in sostituzione dell’avvocato Mario Viviani, nel frattempo deceduto il 30 gennaio 2021.

6. Il 25 marzo 2021 la società appellante ha comunque chiesto l’interruzione del processo per la morte dell’originario difensore della Provincia, in assenza di una nuova istanza di fissazione di udienza, ai sensi dell’art. 80 c.p.a.

7. L’Amministrazione appellante ha depositato documenti il 26 marzo 2021 ed una memoria il 2 aprile 2021.

8. La società appellata ha depositato il 14 aprile 2021 una memoria e note di udienza con le quali ha chiesto il passaggio in decisione della controversia. Nella memoria, essa ha eccepito che la Provincia in data 26 marzo 2021 ha prodotto in giudizio tre nuovi documenti antecedenti alla data di instaurazione del primo giudizio dinanzi al Tar di Milano (n.r.g. n. 3143/2014) e dunque in violazione dell’art. 104, comma 2, c.p.a. (interrogazione consigliere comunale, risposta all’interrogazione e cartografia).

9. La Provincia appellante il 15 aprile 2021 ha depositato una nuova istanza di fissazione di udienza a seguito della morte del difensore originario ed una memoria di replica.

10. La società appellata ha infine depositato nuove note di udienza, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge n. 28 del 2020, così come integrato dall’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, il 3 maggio 2021. In queste ultime, la societò ha eccepito l’inammissibilità del deposito della memoria di replica dell’Amministrazione provinciale del 15 aprile 2021, non sussistendo la “prima” memoria della parte appellata.

11. La causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, nell’udienza pubblica, tenutasi in video conferenza il 6 maggio 2021.

12. Il Collegio esamina preliminarmente le eccezioni formulate dalla società appellata relative alla intervenuta interruzione del processo per la morte dell’originario difensore della Provincia, all’inammissibilità dell’appello, all’inammissibilità della produzione documentale del 26 marzo 2021 e al deposito della replica della stessa Amministrazione appellante del 15 aprile 2021.

12.1 Quanto alla richiesta interruzione, va rilevato che parte appellante ha depositato il 15 aprile 2021 istanza di fissazione di udienza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, c.p.a., il 15 aprile 2021. Tale istanza, seppure depositata dopo la fissazione dell’udienza per il giorno 6 maggio 2021, ha comunque assolto l’onere prescritto per la prosecuzione del processo, essendo del tutto evidente che non sarebbe ragionevole, né rispondente alle esigenze di economia e celerità del processo, procedere ad una nuova fissazione (peraltro parte appellata ha potuto contraddire, depositando nuove note di udienza il 3 maggio 2021).

12.2. Non è poi fondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità delle censure proposte. In realtà, nel ricorso della Provincia (parte non ricorrente in primo grado) sono articolate una serie di contestazioni alla decisione del Tar che non costituiscono semplici e generiche deduzioni, ma circostanze in relazione alle quali si è affermata l’erroneità della sentenza impugnata (ad esempio, sull’esatta portata della sentenza del Consiglio di Stato n. 2170/2012 o sull’interpretazione del protocollo d’intesa sottoscritto l’8 novembre 2021, cioè degli atti richiamati a fondamento della decisione).

12.3. Deve invece ritenersi fondata la prospettata inammissibilità della produzione documentale della Provincia del 26 aprile 2021. Si tratta infatti di documenti presenti in epoca precedente al contezioso di primo grado e pertanto la loro produzione in appello viola il divieto dei nova di cui all’art. 104, comma 2, c.p.a., con conseguente esclusione degli stessi dall’esame del Collegio.

12.4. Infine, relativamente alla replica depositata dalla parte appellante il 15 aprile 2021, va innanzitutto rilevato che la stessa si riferisce ad asserzioni contenute in gran parte nelle memorie depositate dall’appellata dopo la sua costituzione ed attiene a profili comunque valutati dal Collegio nei precedenti punti (interruzione del processo, inammissibilità dell’appello e deposito documentale). Pertanto, si può prescindere dall’esame della fondatezza dell’eccezione, considerando la stessa memoria ininfluente ai fini della decisione.

13. L’appello nel merito è fondato.

14. La Provincia, con un unico ed articolato motivo di appello, afferma che il Tar non avrebbe potuto affermare - a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 2170/2012, che ha annullato il titolo edilizio rilasciato alla società appellata in ragione della mancata valutazione delle prescrizioni imposte dal RER, e del successivo protocollo d’intesa dell’8 novembre 2012 - che le opere di mitigazione ambientale conseguenti all’intervento edilizio andavano circoscritte alle sole aree ricadenti nell’ambito del Comune di Usmate Velate.

15. La società appellante aveva infatti ottenuto dallo stesso Comune il titolo edilizio dallo sportello unico per la realizzazione di un rilevante intervento consistente nella costruzione di edifici per una superficie lorda complessiva di 46.600 mq in zona RER (rete ecologica regionale della Lombardia) in deroga al piano di governo del territorio, ma in assenza della preventiva valutazione dello stesso intervento, in conferenza di servizi, delle prevalenti indicazioni della RER.

16. Ciò premesso per una migliore comprensione della vicenda vanno in primo luogo evidenziati i seguenti aspetti:

a) ai sensi dell'art. 3 ter della legge regionale della Lombardia n. 30 novembre 1983, n. 86, la RER (rete ecologica regionale) risulta comprensiva delle aree protette e delle aree, con valenza ecologica, di collegamento tra le medesime che, sebbene esterne alle aree protette regionali e ai siti della Rete Natura 2000, per la loro struttura lineare e continua o il loro ruolo di collegamento ecologico, sono funzionali alla distribuzione geografica, allo scambio genetico di specie vegetali e animali e alla conservazione di popolazioni vitali ed è individuata nel piano territoriale regionale (PTR);

b) la Provincia è poi l’amministrazione preposta alla tutela dei profili di integrità paesaggistica e territoriale discendenti dai piani sovraordinati alla pianificazione comunale. In particolare, essa attua le previsioni del piano territoriale regionale (PTR), di cui la RER è considerata una infrastruttura prioritaria e uno strumento orientativo per la pianificazione regionale e locale;

c) le competenze della Provincia sono tali anche in sede di procedure speciali come quella svolte presso lo sportello unico delle attività produttive (cfr. legge regionale n. 12/2005);

d) l’intervento progettato dalla società appellante, che ricade parzialmente nella rete ecologica regionale, è stato assentito mediante una variante al PGT di Usmate Velate (delibera n. 38/20210) attivata dallo sportello unico e il conseguente permesso di costruzione (n. 18/2010) senza tuttavia l’intervento della Provincia.

17. Nel quadro sopra delineato, si pone dunque la sentenza di questa Sezione n. 2170 del 16 aprile 2012, richiamata dalla sentenza impugnata. Con la stessa pronuncia, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l’appello contro la sentenza del Tar di Milano n. 600/2011, che aveva respinto il ricorso della Provincia di Monza e della Brianza contro il rilascio del titolo edilizio alla società appellata.

17.1. Più nel dettaglio, la sentenza ha rilevato che la erigenda opera risultava inserita in un corridoio primario della RER e che quest’ultima è stata riconosciuta addirittura in via legislativa con l'art. 3 della legge regionale n. 30 novembre 1983, n. 86. Da tale osservazione, il Consiglio di Stato ha tratto la persistente e prevalente sussistenza della infrastruttura prioritaria denominata RER e dunque che eventuali profili di compromissione della stessa rete ad opera di altre infrastrutture non avrebbero legittimato comunque ulteriori lesioni ai valori tutelati, quantomeno in carenza di adeguata istruttoria sul punto.

17.2. D’altra parte, ha osservato la Sezione come l'art. 97 della legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, disponesse ai primi tre commi: “ Qualora i progetti presentati allo sportello unico per le attività produttive risultino in contrasto con il PGT, si applica la disciplina dettata dall'articolo 5 del D.P.R. n. 447 del 1998, integrata dalle disposizioni di cui al presente articolo.

Alla conferenza di servizi è sempre invitata la provincia ai fini della valutazione della compatibilità del progetto con il proprio piano territoriale di coordinamento.

Non sono approvati i progetti per i quali la conferenza di servizi rilevi elementi di incompatibilità

con previsioni prevalenti del PTCP o del PTR “.

17.4. In sostanza, non poteva sussistere dubbio in ordine alla circostanza che la citata disposizione integrasse, per la Regione Lombardia, le previsioni di cui agli art. 4 e 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447.

17.5. La stessa sentenza ha poi evidenziato che l’art. 20 della citata legge regionale ha anche previsto che:

Il PTR costituisce quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio di comuni, province, comunità montane, enti gestori di parchi regionali, nonché di

ogni altro ente dotato di competenze in materia. Contiene prescrizioni di carattere orientativo

per la programmazione regionale di settore e ne definisce gli indirizzi tenendo conto dei limiti

derivanti dagli atti di programmazione dell'ordinamento statale e di quello comunitario.

Le valutazioni di compatibilità rispetto al PTR, sia per gli atti della stessa Regione che per quelli

degli enti locali o di altri enti, concernono l'accertamento dell'idoneità dell'atto, oggetto della

valutazione o verifica, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano,

salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.

Nella continuità degli obiettivi principali, il piano è suscettibile di modifiche, integrazioni,

adeguamenti, anche conseguenti ad osservazioni, proposte ed istanze provenienti dagli enti

locali e dagli altri enti interessati, con le modalità previste dall'articolo 21.

Le previsioni del PTR concernenti la realizzazione di prioritarie infrastrutture e di interventi di

potenziamento ed adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità,

nonché inerenti all'individuazione dei principali poli di sviluppo regionale e delle zone di

preservazione e salvaguardia ambientale, espressamente qualificate quali obiettivi prioritari di

interesse regionale o sovraregionale, prevalgono sulle disposizioni dei piani territoriali di

coordinamento dei parchi regionali di cui alla L.R. n. 86 del 1983, non costituenti parchi naturali

o aree naturali protette secondo la vigente legislazione. In caso di difformità tra il PTR e la

pianificazione di aree naturali protette, all'atto della presentazione del piano per l'approvazione

il Consiglio regionale assume le determinazioni necessarie ad assicurare la coerenza tra detti

strumenti, prevedendo le eventuali mitigazioni e compensazioni ambientali in accordo con l'ente

gestore del parco.

Le previsioni di cui al comma 4 hanno, qualora ciò sia previsto dal piano, immediata prevalenza

su ogni altra difforme previsione contenuta nel PTCP ovvero nel PGT. In tal caso la previsione

del piano costituisce disciplina del territorio immediatamente vigente, ad ogni conseguente

effetto. quale vincolo conformativo della proprietà. Detta efficacia, e il connesso vincolo, decade

qualora, entro cinque anni dalla definitiva approvazione del piano, non sia approvato il progetto

preliminare dell'opera o della struttura di cui trattasi, conservando la previsione efficacia di

orientamento e di indirizzo fino al successivo aggiornamento del piano.

Qualora aree di significativa ampiezza territoriale siano interessate da opere, interventi o

destinazioni funzionali aventi rilevanza regionale o sovraregionale, il PTR può, anche su

richiesta delle province interessate, prevedere l'approvazione di un piano territoriale regionale

d'area, che disciplini il governo di tali aree. Tale piano approfondisce, a scala di maggior

dettaglio, gli obiettivi socio-economici ed infrastrutturali da perseguirsi, detta i criteri necessari

al reperimento e alla ripartizione delle risorse finanziarie e dispone indicazioni puntuali e

coordinate riguardanti il governo del territorio, anche con riferimento alle previsioni insediative,

alle forme di compensazione e ripristino ambientale, ed alla disciplina degli interventi sul

territorio stesso. Le disposizioni e i contenuti del piano territoriale regionale d'area hanno

efficacia diretta e cogente nei confronti dei comuni e delle province compresi nel relativo

ambito. Il PGT di detti comuni è assoggettato alla procedura di cui all'articolo 13, comma 8.

Il piano territoriale regionale d'area è approvato con le procedure di cui all'articolo 21, comma

6. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, può deferire in tutto o in parte l'elaborazione

del piano alla provincia o alle province territorialmente interessate, o comunque avvalersi della

collaborazione di tali enti. In tal caso il piano territoriale regionale d'area, per le aree ivi

comprese, ha natura ed effetti di PTCP, sostituendosi a quest'ultimo e da esso venendo

recepito, previo parere favorevole del consiglio provinciale interessato. La deliberazione della

Giunta regionale di adozione del piano d'area specifica i casi in cui il piano sia dotato di tale

particolare efficacia.

Fino all'approvazione del PTR previsto dall'articolo 19, la giunta regionale, con apposita

deliberazione, può dar corso all'approvazione di piani territoriali regionali d'area, secondo le

procedure di cui all'articolo 21, comma 6. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 6,

secondo e terzo periodo, e 7 del presente articolo, nonché le procedure di valutazione

ambientale di cui all'articolo 4 ”.

17.5. In definitiva, la sentenza ha considerato la RER quale infrastruttura prioritaria ed anche prevalente, rientrando così nella previsione normativa di cui al citato comma 5 dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2005.

17.6. Sotto il profilo della "prevalenza" sulle previsioni del PGT, la sentenza ha tuttavia concluso affermando che ciò non significava l’assoluta inedificabilità od impedimento dirimente all'adozione di varianti che potessero interessare l'area, ma la necessità di una compiuta istruttoria sugli aspetti della RER, anche mediante l’adozione di eventuali misure compensative (così come previsto nel PTR con particolare riferimento alle indicazioni contenute alla pag. 41 del Documento di Piano che stabilivano un generale auspicio ad evitare trasformazioni e comunque la necessità di prevedere interventi di compensazione naturalistica, puntualmente definiti laddove la trasformazione fosse collocata, come nel caso di specie, “ entro un corridoio primario ”).

17.8. Di conseguenza, la pronuncia del Consiglio di Stato ha annullato gli atti di approvazione del progetto in variante, censurando l’assenza di esame in conferenza di servizi del suddetto specifico aspetto in relazione all’intervento progettato, assenza che ha perciò viziato l'esito autorizzatorio, costituendo quell’esame atto presupposto per i successivi provvedimenti ampliativi.

18. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, la procedura è ripresa con la stipula di un protocollo di intesa tra la Provincia, la società e il Comune l’8 novembre 2012.

18.1. Il protocollo è stato sottoscritto in esplicita ottemperanza alla predetta sentenza e in costanza dello stato avanzato delle opere. Nello stesso sono state quindi previsti gli oneri per la società appellata finalizzati alla mitigazione ambientale e alla conseguente sanatoria dei vizi riscontrati nel titolo edilizio (opere poi approvate con determinazione del Comune n. 2164 del 17 settembre 2014).

18.2. Nel protocollo, se da un lato il Comune di Usmate Velate si è obbligato a mettere a disposizione un’area di 77.010 mq nell’ambito del suo territorio all’interno del PLIS dei Colli Briantei, dall’altro l’appellata Fintechno ha assunto invece l’obbligo di presentare un progetto di mitigazione ambientale per le aree indicate dalla Provincia per un importo pari a euro 1.322.000,00 (cfr. art. 2, lettera b punto 1 e lettera c).

18.3. Le parti hanno poi esplicitamente indicato che la sottoscrizione del protocollo d’intesa integrava il procedimento Suap, determinando la rimozione del vizio rilevato nella sentenza del Consiglio di Stato (cfr. art. 2, lettera d).

19. Le vicende successive, cui il Tar nella sentenza oggetto del presente appello ha dato rilievo per giungere alla conclusione che gli ambiti di intervento posti a carico della società appellante fossero solo quelli messi a disposizione del Comune, non hanno inciso sulle prerogative che il protocollo ha assegnato alla Provincia (quest’ultima, peraltro, non ha mai ritenuto che fosse definitivamente satisfattivo per le esigenze di mitigazione ambientale l’area messa a disposizione dal Comune tanto da aver chiesto, con provvedimenti impugnati con tre distinti ricorsi, un ulteriore progetto alla società appellata per aree diverse fino alla concorrenza della somma di euro 1.322.000,00. In particolare, per nove aree indicate con la nota provinciale 5 ottobre 2017 appartenenti alla medesima rete ecologica regionale e provinciale, nel quadrante settentrionale della Brianza).

20. Né può essere condivisa l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui la discontinuità determinata dall’intervento edilizio in una determinata porzione del territorio del corridoio RER giustifica interventi di compensazione ambientale su quella porzione e non su altre.

21. Come evidenziato dall’Amministrazione appellante, il tessuto della rete ecologica (RER) non può essere considerato se non nella sua unità e non solo con riferimento ad aree del territorio del Comune di Usmate Velate. Il rilievo dell’intervento infatti non poteva che avere riflessi sulle complessive strutture paesaggistiche ed ecologiche della RER con conseguente necessità di opere di mitigazione ambientale più ampie (sotto questo profilo è inconferente il richiamo della sentenza impugnata al “ dictum giurisdizionale ” derivante dalla pronuncia del Consiglio di Stato, la quale, come sopra evidenziato, non è entrata nel merito dell’ambito di applicazione delle misure di mitigazione).

21.1. Non vi può essere dubbio invece che la stessa sentenza abbia richiamato la necessità di una valutazione delle opere di mitigazione in relazione ad un intervento di notevole portata, valutazione che per sua natura non può non tenere conto della natura stessa dei corridoi ecologici, che costituiscono un reticolo di cui va assicurata la continuità, nonché del completo ristoro del danno inferto alla RER.

21.2. E infatti la Provincia appellante, in esito alla conferenza di servizi che non ha ritenuto esaustivo l’impegno per la realizzazione di opere per un importo pari ad euro 195.587,61, ha poi indicato ulteriori aree nei Comuni vicini e ha rilevato come quelle proposte dalla società appellata fossero estranee alle finalità ambientali, peraltro riferite ad un area, quella messa a disposizione dal Comune di Usmate Velate, che non necessitava di interventi ambientali (cfr. dichiarazione di Legambiente nella riunione della conferenza di servizi dell’8 settembre 2014 e nota della Provincia del 29 luglio 2014).

22. In definitiva, l’onere di realizzare opere di mitigazione, non contestato nel suo contenuto generale, ma con riferimento alle aree e ai costi di intervento, non può considerarsi adempiuto con riferimento al solo ambito del Comune di Usmate Velate. L’obbligo imputato alla società appellante è stato infatti liberamente assunto dalla stessa nel protocollo d’intesa, sia con riferimento al costo del ristoro del danno arrecato alla RER, sia nel rinvio alla Provincia della individuazione delle aree oggetto di intervento, consentendole così di poter sanare l’illegittimità del titolo autorizzatorio e di completare il rilevante intervento edilizio già avviato.

23. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va accolto e, per l’effetto, va riformata la sentenza impugnata, con il conseguente rigetto dei riuniti ricorsi proposti in primo grado (n. 3143/2014, n. 2821/2017 e n. 2173/2018).

24. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

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