Consiglio di Stato, sez. C, parere interlocutorio 2016-10-07, n. 201602058
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Testo completo
Numero 02058/2016 e data 07/10/2016 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 28 settembre 2016
OGGETTO:
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
Schema di decreto interministeriale (ambiente - sviluppo economico) recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
LA SEZIONE
Vista la documentazione trasmessa con nota n. 0019398 del 19 settembre 2016, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Ufficio legislativo, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Gerardo Mastrandrea;
Premesso e considerato.
E’ sottoposto all’esame del Consiglio di Stato lo schema di decreto interministeriale de quo , del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, redatto ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”, con cui si intende dare applicazione a quanto previsto nella disposizione citata, ai sensi della quale “ I consorzi di cui al comma 2 hanno autonoma personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, che entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo approvano lo statuto-tipo ”.
Evidenzia l’Amministrazione richiedente che l’art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, prevede (al comma 1) che i produttori, che non adempiano ai propri obblighi mediante un sistema individuale, devono aderire a un sistema collettivo, che deve essere organizzato in forma consortile (comma 2). Detti consorzi, per espressa previsione normativa (comma 3, cit.), hanno dunque autonoma personalità giuridica di diritto privato, non hanno fine di lucro, ma nonostante la loro conformazione privatistica svolgono funzioni di interesse generale per l’intera collettività e sono funzionali al perseguimento di interessi di matrice ambientale, di talché il citato comma 3 prevede che detti consorzi operino sotto la vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello