Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-02-28, n. 202401930
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Testo completo
Pubblicato il 28/02/2024
N. 01930/2024REG.PROV.COLL.
N. 08078/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8078 del 2023, proposto dalla TI, in persona del Presidente pro tempore , e dalla dottoressa Angelica Pippo, Presidente di TI, anche in proprio quale estetista professionista, rappresentati e difesi dagli avvocati Ugo Luca Savio De Luca e Maria Camporesi, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia,
contro
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12,
- la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuliana Malara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
- l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Sgroi, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose ed Ester Ada Vita Sciplino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
- del Tattooing EM Studio di BR NN, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio,
- dell’GO TO Tattoo Studio di RO AR, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio,
- degli Enti Formativi Associati, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. V, 8 marzo 2023, n. 3861, che ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento della delibera della Regione Lazio 3 maggio 2022, n. 270, recante “ Disposizioni attuative dell’art. 9, comma 1, l. reg. Lazio 3 marzo 2021, n. 2 ‘Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing’ ”, relativamente ai punti 1, dalla lettera a ) alla lettera h ), 2, 3, 4 e successive modifiche e integrazioni e i relativi allegati.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS);
Viste le memorie depositata dalla Regione Lazio in date 3 novembre 2023 e 11 gennaio 2024;
Vista la memoria depositata dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale in data 25 ottobre 2023;
Viste le note di udienza depositate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 febbraio 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice, nella udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2024, il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con delibera 3 maggio 2022, n. 270, la Regione Lazio ha dettato le disposizioni attuative dell’art. 9, comma 1, l. reg. 3 marzo 2021, n. 2, recante “ Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing ”, introducendo una disciplina organica relativa alle attività di tatuaggio e di piercing allo scopo di tutelare la salute quale fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, nonché di assicurare il possesso di adeguati standard tecnico professionali da parte degli operatori del settore, visto il crescente ricorso a tali pratiche da parte della popolazione, anche in giovane età.
2. La delibera 3 maggio 2022, n. 270, è stata impugnata dinanzi al Tar Lazio dalla TI, associazione maggiormente rappresentativa delle imprese estetiche italiane, e in proprio dal suo Presidente, la dottoressa Angelica Pippo, quale estetista professionista, sul rilievo che l’attività di dermopigmentazione è afferente esclusivamente all’estetica e deve distinguersi dal c.d. tatuaggio artistico. La dermopigmentazione deve essere considerata “attività riservata” ed esercitabile esclusivamente da chi risulti possedere un “titolo professionale protetto”, quale è quello di estetista. Parte ricorrente ha aggiunto che la disciplina regionale diverge da quella statale, riservando quest’ultima agli estetisti la predetta attività di dermopigmentazione, diversamente da quanto statuito dal legislatore regionale, che ha esteso anche ai tatuatori la possibilità di svolgere tale servizio. Inoltre, la legge statale impone ad entrambe le predette categorie di professionisti la frequentazione di specifici corsi di formazione, la presentazione di nuova Scia concernente l'attività di dermopigmentazione, nonché la registrazione presso la Camera di commercio. I ricorrenti hanno dedotto, infine, l’illegittimità costituzionale della l. reg. Lazio 3 marzo 2021, n. 2, se interpretata nel senso di consentire che l’attività di dermopigmentazione sia svolta anche dai tatuatori.
3. Con sentenza 8 marzo 2023, n. 3861, la sez. V del Tar Lazio ha respinto il ricorso affermando, tra l’altro, che la dermopigmentazione non è considerata attività di natura terapeutica ed è consentita a soggetti in possesso di idonea qualifica, con la conseguenza che anche operatori professionali diversi degli estetisti – quali i tatuatori – possono svolgere tale attività, non rinvenendosi alcuna limitazione dovuta alla qualifica del soggetto se adeguatamente formato.
4. La sentenza è stata impugnata dalla TI e dal suo Presidente in proprio, dottoressa Angelica Pippo, quale estetista professionista, con appello notificato in data 6 ottobre 2023 e depositato il successivo 10 ottobre, riproponendo in chiave critica i motivi dedotti in primo grado e deducendo l’erroneità della motivazione con la quale il