Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-19, n. 202200352

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-01-19, n. 202200352
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202200352
Data del deposito : 19 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2022

N. 00352/2022REG.PROV.COLL.

N. 03081/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3081 del 2016, proposto da
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Generale della Guardia di Finanza VII Reparto Ufficio Navale/Aa.Gg., Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia, Uff. Amm.Ne, Gruppo Guardia di Finanza Formia, Sezione Comando, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

J P M, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Zaza D'Aulisio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F C in Roma, via G. Pierluigi da Palestrina, 47;

per la riforma

della sentenza breve del TAR Lazio – Latina, n. 832/2015, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di J P M;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2022 il Cons. Stefano Filippini e uditi per l’appellato l’avvocati Jessica Quatrale su delega Alfredo D'Aulisio Zaza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Maresciallo Capo della Guardia di Finanza Jèan Pierre MAGGIACOMO, appartenente al contingente ordinario e addetto da novembre del 2011 a febbraio del 2015 in via esclusiva

al Centro di Cooperazione Aeronavale di Gaeta, con il compito specifico di curare la contabilità

riguardante la gestione finanziaria dei corsi e meeting svolti in " partnership " con l'Agenzia Europea "Frontex", ha chiesto la corresponsione dell'indennità di supporto logistico ex art. 66, comma 2, del D.P.R. n. 254/1999, essendo in possesso dei requisiti per beneficiarne, sia oggettivo che soggettivo.

Con nota prot. n.105620/15 del 6 marzo 2015, di diniego dell'istanza tendente ad ottenere il ripristino dell'indennità di supporto logistico, l’amministrazione ha respinto l'istanza predetta sulla base della circolare n. 316490 del 26 ottobre 2011, la quale ha limitato il beneficio in parola al personale che opera nel Comparto Navale - in possesso delle specializzazioni del Servizio Navale di cui alla circolare n. 123000 del 2005.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché il Comando Generale della Guardia di Finanza e la Guardia di Finanza - Centro Navale di Formia, contestando la domanda.

Con la sentenza segnata in epigrafe il TAR ha accolto la domanda e, per l'effetto, annullato gli atti impugnati, accertando il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità ex art. 66, comma 2, del D.P.R. n. 254/1999, ed h condannato l'Amministrazione alla corresponsione dei relativi arretrati per il periodo di tempo richiesto, con gli interessi legali.

Ha proposto appello il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza deducendo l’erroneità dell’impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 66 D.P.R. 254/1999 e dell’art. 4 legge 78/1983, nonché per violazione e falsa applicazione degli atti attuativi (circolari) in relazione al tipo di specializzazione (solo quelle di ambito navale) richiesto per godere dell’indennità de qua, posta in generale dal citato art. 66, c. 2 , sostenendo che le citate circolari attuative intendono solo specificare i requisiti affinché detta indennità sia concessa ai soli militari qualificati che assicurino con tal loro qualifica l’effettivo supporto al dispositivo navale del Corpo.

Si è costituito in giudizio l’appellato, concludendo in modo articolato per il rigetto dell’appello sul rilievo della illegittimità delle circolari attuative che hanno escluso le specializzazione degli appartenenti al Corpo di terra dal novero dei beneficiari.

Con ordinanza cautelare n. 2417/2016 è stata sospesa l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.

Alla pubblica udienza del 11 gennaio 2022, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è stato assunto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

L’appello è infondato e deve essere respinto.

La sentenza in epigrafe indicata ha correttamente deciso la controversia, non fornendo il Ministero elementi per addivenire ad una conclusione in senso contrario.

Osserva il Collegio come l’art. 66 del D.P.R. n. 254/1999 attribuisca l’indennità per cui è causa al personale specializzato delle Forza di Polizia effettivamente impiegato nei comandi e nei reparti logistico-addestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato. La chiarezza della norma non lascia dubbi circa la sua portata soggettiva, che non distingue in alcun modo fra personale specializzato del contingente di mare e del contingente ordinario. Difatti la circolare n. 27438/2001, prima circolare con la quale è stata data attuazione alla disposizione in esame, attribuiva detta indennità a tutto il personale del Corpo avente i requisiti normativi, senza distinguere fra contingente ordinario e di mare, rimanendo fedele al dato normativo. Al contrario la circolare n. 316460/2011, sulla scorta della quale l’indennità è stata negata all’odierno appellato, non solo si pone in controtendenza alla precedente circolare, ma, limitando l’indennità al solo personale del contingente di mare, tradisce quanto testualmente previsto dall’art. 66 del D.P.R. n. 254/1999.

Pertanto, accertato il contrasto fra le due previsioni il giudice di prime cure ha correttamente fatto uso del potere di disapplicazione del giudice amministrativo, riferito alle circolari amministrative, le quali, infatti, non possono prevalere su disposizioni normative.

Deve infatti ricordarsi che, secondo costante giurisprudenza di questo Consiglio (Cons. St., sez. IV, sent. 21 giugno 2010, n. 3877), le circolari amministrative non hanno mai valore normativo o provvedimentale e non assumono valore vincolante per i soggetti destinatari degli atti applicativi di esse. In particolare tali soggetti non hanno l’onere di impugnare le circolari presupposte, “ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe dovuto essere disapplicata;
ne discende, a fortiori, che una circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata anche d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto che ne fa applicazione”. Anzi il potere di disamina delle circolari presupposte ben può avvenire d’ufficio e quindi su iniziativa del giudice anche in assenza di richiesta delle parti che “può giungere alla disapplicazione contenuta in una circolare che si ponga in contrasto con la legge qualora incida su una posizione di diritto soggettivo perfetto, il cui contenuto è completamente riconducibile alla norma di legge” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. 10 aprile 2003, n. 1894).

Ancora, come rilevato dal Tar, sebbene l’orientamento maggioritario richieda che in materia di indennità di impiego operativo nel supporto logistico ed addestrativo di cui al citato art. 66 sia necessaria l’emanazione di un atto organizzativo della Pubblica Amministrazione di individuazione degli uffici di supporto presso i quali è possibile maturare il diritto all’indennità de qua, tale orientamento non può trovare applicazione nel caso in cui l’atto organizzativo, individuabile nella presente controversia nella circolare n. 316490/2011, si ponga in contrasto con la legge, richiedendo un requisito limitativo del diritto a percepire l’indennità non previsto dalla norma.

Può, pertanto, concludersi per il rigetto dell’appello, in aderenza ad un consolidato indirizzo giurisprudenzale nella materia de qua (cfr. Cons. Stato, sez. IV, nn. 310/2016, 312/2016;
C.G.A.R.S., nn. 791 e 792 del 2020), dal quale non sussistono ragioni per discostarsi.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

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