Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-08-25, n. 201603696

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-08-25, n. 201603696
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201603696
Data del deposito : 25 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/08/2016

N. 03696/2016REG.PROV.COLL.

N. 02283/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2283 del 2016, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A G (C.F. GLLNNN70S23H501E) e F V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A G in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, n. 9;

contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. II quater, n. 12226/2015, resa tra le parti, concernente un diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 luglio 2016 il pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti l’avvocato A G e l'avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. L’appellante – cittadino indiano che ha vissuto sin dal 1979 in Svizzera – in data 16 marzo 1990 ha contratto matrimonio con una cittadina italiana.

In data 24 giugno 2008, egli – per il tramite del consolato italiano in Svizzera - ha chiesto al Ministero dell’Interno il rilascio della concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91 del 1992.

Con decreto del 5 febbraio 2010, il Ministero – dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Stato, di data 23 settembre 2009 - ha respinto la domanda, rilevando la sussistenza di ragioni di pericolo per la sicurezza della Repubblica, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91 del 1992.

2. Col ricorso di primo grado n. 4860 del 2010 (integrato da motivi aggiunti e proposto al TAR per il Lazio), l’interessato ha impugnato il diniego di concessione, deducendo vari profili di violazione di legge e di eccesso di potere.

Il TAR, con la sentenza n. 12226 del 2015, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio.

3. Con l’appello in esame, l’interessato ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado sia accolto.

Dopo aver ricostruito i fatti che hanno condotto al secondo grado del giudizio, a pp. 9 ss. dell’atto d’appello egli ha riproposto le censure secondo cui il diniego sarebbe viziato da eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, violazione dei principi in tema di giusto procedimento, degli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione, lamentando anche il mancato esame di alcune sue censure, da parte del TAR.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio ed ha chiesto che il gravame sia respinto.

4. Ritiene la Sezione che la sentenza impugnata vada integralmente confermata, sicché l’appello risulta infondato e va respinto (così come il ricorso di primo grado ed i relativi motivi aggiunti), poiché:

a) l’art. 6, comma 1, lettera c), della legge n. 91 del 1992 attribuisce un potere discrezionale al Ministero dell’Interno, che può negare la concessione della cittadinanza italiana quando sussista un pericolo per la sicurezza della Repubblica;

b) il provvedimento con cui si esercita un tale potere discrezionale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità per i suoi eventuali profili di eccesso di potere (ad es. per travisamento dei fatti o inadeguata motivazione), ferma restando l’insindacabilità del merito della valutazione dell’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 11 marzo 2016, n. 1874;
Sez. VI, 20 maggio 2011, n. 3006;
Sez. VI, 3 ottobre 2007, n. 5103);

c) nella specie, l’Autorità amministrativa – sulla base di una adeguata motivazione e a seguito di una adeguata istruttoria – ha tenuto conto delle circostanze risultanti alla data di emanazione del contestato diniego;

d) infatti, a quella data l’interessato risultava indagato in Svizzera «per associazione criminale, bancarotta, riciclaggio, traffico di stupefacenti, manodopera irregolare»;

e) il Ministero ha ben potuto valutare – come ragioni ostative – sia le indagini svolte dalle autorità svizzere, sia la condanna per un reato commesso in Romania nel 1991, poiché possono essere considerati elementi ostativi alla concessione della cittadinanza italiana anche le pendenze di giudizi penali nei confronti del richiedente (anche presso uno Stato estero).

Rientra infatti nella insindacabile discrezionalità del Ministero ritenere che il richiedente possa essere accolto nella comunità italiana (Cons. Stato, Sez. I, 4 maggio 1966, n. 914/66), con la concessione della cittadinanza (anche quando si tratti di un coniuge di un cittadino italiano) solo se non risultino la sua pericolosità ed il suo coinvolgimento in vicende aventi rilevanza penale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28 novembre 2011, n. 6289;
Sez. I, 14 gennaio 2004, n. 5267), soprattutto quando esse si caratterizzino di per sé per l’obiettiva gravità delle accuse.

Per tale ragione, va confermata la statuizione con cui il TAR ha considerato irrilevanti i provvedimenti di archiviazione (posti a base dei motivi aggiunti), poi disposti dalle competenti autorità nel novembre 2012 e nell’aprile 2013, successivamente all’atto impugnato del 5 febbraio 2010 e alla stessa proposizione del ricorso di primo grado.

5. Vanno dichiarate irrilevanti le deduzioni critiche dell’appellante avverso la considerazione del TAR, sul rilievo di altre «notizie pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato» (sulla rilevanza della posizione dell’interessato «all’interno di una organizzazione separatista indiana»).

Infatti, malgrado tale ‘passaggio’ motivazionale (così definito dallo stesso appellante), la sentenza impugnata risulta basata su una autonoma, ragionevole e condivisibile ratio decidendi , articolata sulle considerazioni che la Sezione ha condiviso al precedente § 4.

6. Vanno altresì respinte le censure riproposte a pp. 15 ss. dell’atto d’appello, secondo cui vi sarebbe stata la violazione degli articoli 6, 7 e 8 della legge n. 241 del 1990.

Come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, il provvedimento impugnato è stato preceduto dal preavviso di rigetto, comunicato il 14 dicembre 2009 (come si desume dalla relativa cartolina di ricevimento).

Inoltre, per la pacifica giurisprudenza, comporta una mera irregolarità e non una violazione di legge la mancata indicazione del responsabile del procedimento (per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1632).

7. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

La condanna al pagamento delle spese e degli onorari del secondo grado del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi