Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-03-18, n. 201501400
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N. 01400/2015REG.PROV.COLL.
N. 09738/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9738 del 2014, proposto dall’Ambito Territoriale Integrato 3 dell’Umbria - Ati 3, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio eletto presso Studio Mariani Menaldi &associati, in Roma, via Savoia 78;
contro
Ambito Territoriale Integrato 2 dell’Umbria - Ati 2, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio eletto presso Marcello Cardi in Roma, viale Bruno Buozzi 53;
nei confronti di
Gest s.r.l.;
per l'annullamento
della sentenza del T.A.R. UMBRIA, SEZIONE I, n.437/2014, resa tra le parti, concernente una sentenza declinatoria di giurisdizione su una controversia concernente un accordo tra ambiti territoriali integrati per la determinazione della tariffa di conferimento rifiuti urbani in discarica
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ambito Territoriale Integrato 2 dell’Umbria;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 105, comma 2 e 87, comma 3, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2015 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati M M e C C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il TAR Umbria ha declinato la propria giurisdizione sull’impugnativa promossa dall’Ambito territoriale integrato 3 – Umbria contro gli atti con cui l’Ambito territoriale integrato 2 della stessa Regione ha regolato, nel quadro di rapporti tra i due enti, la tariffa per il conferimento di rifiuti urbani provenienti dal primo nella discarica da essa gestita, sita in Comune di Magione, località Borgogiglione.
2. Va precisato che oggetto di impugnativa sono innanzitutto le deliberazioni dell’assemblea dei rappresentanti nn. 16 del 10 luglio 2013 e 2 del 18 febbraio 2013, richiamata dalla prima, con cui l’Ambito territoriale resistente ha disposto incrementi tariffari per i rifiuti provenienti da altri ambiti ragionali;l’accordo sottoscritto in data 16 luglio 2013 dai presidenti dei due ambiti, con cui gli aumenti tariffari sono stati sono stati recepiti, è stata consentita la proroga del conferimento nella citata discarica dall’Ambito 3 al 2, ed è stata fissata la quantità massima di rifiuti conferibili;oltre a tali atti, l’Ambito territoriale ricorrente ha impugnato la nota di prot. n. 2522 del 31 luglio 2013, di diniego di autotutela nei confronti dei precedenti incrementi tariffari.
3. Tanto precisato, a fondamento della declinatoria di giurisdizione il TAR ha espresso i seguenti passaggi motivazionali:
- l’accordo impugnato, stipulato dai due ambiti ai sensi dell’art. 15, comma 4, l. reg. n. 11/2009 (“Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate”), che consente, « per specifiche esigenze legate alla gestione dei rifiuti », di « sottoscrivere accordi per il trattamento e lo smaltimento presso gli impianti che abbiano adeguata disponibilità », è inquadrabile nel genere degli accordi tra amministrazioni ex art. 15 l. n. 241/1990, le cui controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a). n. 2), cod. proc. amm.;
- nondimeno, il petitum sostanziale azionato dall’ambito territoriale ricorrente attiene alla sola « debenza della maggiorazione tariffaria e dell’indennità di disagio ambientale », rientrando dunque nella giurisdizione ordinaria su « indennità, canoni ed altri corrispettivi » nell’ambito di rapporti di concessione di pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), del medesimo codice del processo.
4. Peraltro, il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse l’impugnativa nei confronti della nota di prot. n. 2522 del 31 luglio 2013, di cui ha negato la natura provvedimentale.
5. Tutte queste statuizioni sono impugnate dall’Ambito territoriale integrato 3 nel presente appello, contenente anche la riproposizione dei motivi del ricorso di primo grado.
6. Si è costituito in resistenza l’Ambito territoriale integrato 2.
DIRITTO
1. L’appello deve essere accolto con esclusivo riguardo al primo motivo, nel quale l’Ambito territoriale integrato umbro n. 3 contesta la declinatoria di giurisdizione pronunciata dal TAR.
In applicazione dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm. la sentenza di primo grado essere pertanto annullata, con conseguente rimessione allo stesso giudice. Sarà dunque quest’ultimo ad esaminare nel merito le censure di legittimità nei confronti degli atti impugnati nel presente giudizio, oltre che le eccezioni pregiudiziali sollevate dall’Ambito territoriale resistente;il tutto nel rispetto del principio costituzionale del doppio grado di giurisdizione, non potendo gli stessi essere esaminati nella presente sede da questo Collegio, benché riproposti dall’Ambito territoriale integrato odierno appellante.
2. Pur avendo correttamente ricondotto l’accordo tra gli ambiti territoriali odierni litiganti nel paradigma generale dell’istituto previsto dall’art. 15 l. n. 241/1990, il giudice di primo grado non ha tuttavia tratto la necessaria conseguenza in punto di giurisdizione. Nel caso di specie sussiste infatti solo quella esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), cod. proc. amm., relativa ad ogni controversia concernente la « formazione, conclusione ed esecuzione » della predetta tipologia di accordi, con esclusione di qualsiasi altra residuale cognizione da parte di altro ordine giurisdizionale.
3. Alla luce di ciò non vi era luogo per procedere alla qualificazione della domanda in base al petitum sostanziale dedotto. Dato infatti il titolo di giurisdizione esclusiva - ed onnicomprensiva - sugli accordi ex art. 15 della legge generale sul procedimento amministrativo, l’individuazione della consistenza della pretesa azionata costituisce questione ulteriore, comunque interna alla giurisdizione amministrativa, e che attiene alla « pertinenza del diritto » o alla « proponibilità della domanda » ai sensi dell’art. 386 cod. proc. civ.
4. Non conferente è quindi il richiamo della giurisdizione in materia di concessioni servizi pubblici, in cui sono eccettuate dalla riserva in questione le controversie meramente patrimoniali, concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, la cui determinazione non sia rimessa a provvedimenti di carattere autoritativo e discrezionale dell’amministrazione.
In questo modo, si dà innanzitutto luogo ad una sovrapposizione di due titoli di giurisdizione esclusiva ad una medesima controversia, finendosi per obliterare la (corretta) premessa dell’inquadramento dell’accordo stipulato in data 16 luglio 2013 dai due ambiti ai sensi dell’art. 15, comma 4, l. reg. n. 11/2009 come accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi del sopra citato art. 15 della legge generale sul procedimento amministrativo.
In ogni caso, come condivisibilmente osserva l’appellante, il rapporto giuridico dedotto nel presente giudizio non è di concessione amministrativa, tale non potendo qualificarsi quello tra i due Ambiti territoriali ottimali odierni litiganti, ma casomai quello tra ciascuno di essi ed i rispettivi gestori delle discariche site nelle proprie circoscrizioni.
5. Tra i primi è invece configurabile una relazione di perfetta equiordinazione, la quale costituisce il presupposto per la regolazione delle rispettive attività di interesse pubblico mediante lo strumento consensuale, in questo caso non sostitutivo di potestà pubblicistiche (come invece tipicamente la concessione), di cui al più volte citato art. 15 l. n. 241/1990.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei rapporti tra i due Ambiti territoriali, mentre possono compensate nei rapporti tra quello odierno appellante e la Gest s.r.l., alla quale non sono riferibili gli atti impugnati.