Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-10-18, n. 202408384
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Testo completo
Pubblicato il 18/10/2024
N. 08384/2024REG.PROV.COLL.
N. 07690/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7690 del 2021, proposto da Prati Bioenergia società agricola a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E B L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Maria a Monte, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Provincia di Pisa, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 00786/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Maria a Monte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2024 il Cons. R C e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società ricorrente gestisce un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato a biogas, sito nel Comune di Santa Maria a Monte e realizzato in forza di autorizzazione unica provinciale n. 3157/2012.
In data 10 luglio 2014 la Società ha presentato al Comune di Santa Maria a Monte un’istanza di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un ulteriore deposito di stoccaggio per le biomasse in due lotti ricadenti nell’area del Piano degli Insediamenti Produttivi (P.I.P.), posti ad alcuni chilometri dall’impianto energetico.
Secondo il progetto presentato, lo stoccaggio delle biomasse dovrebbe avvenire mediante l’utilizzo di “sacchi” tubolari impermeabili di materiale plastico detti silobags .
Con nota prot. n. 10878 del 26 settembre 2014, il Comune ha comunicato alla ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda e, in data 14 ottobre 2014, ha adottato il provvedimento di diniego, poi confermato con nota prot. n. 1035, trasmessa a mezzo pec il 27 gennaio 2015 a seguito delle osservazioni difensive della società.
In particolare, il diniego del permesso di costruire si fonda sui seguenti motivi: 1) necessità di autorizzazione unica, trattandosi di intervento “ riferibile alla realizzazione di opere connesse e funzionali all’esercizio dell’attività dell’impianto ”; 2) non conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica in quanto in contrasto con: a) art. 7, commi 1 e 3, delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del P.I.P. (caratteristiche fortemente disomogenee rispetto all’edificio industriale limitrofo); b) art. 35 regolamento edilizio (autorizzazione per passo carrabile) e codice della strada (distanze visibilità e sicurezza del traffico per il cancello di accesso); 3) sussistenza di “ consistenti carenze progettuali ”.
2. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Provincia di Pisa, in quanto la “ legge regionale toscana n. 22/2015, in attuazione della legge statale n. 56/2014, ha trasferito alla Regione le funzioni già di competenza delle Province in materia di ambiente, che includono anche quelle in materia di energia ” (pag. 4 della sentenza impugnata), con la conseguenza che “ la titolarità del rapporto dedotto in giudizio inizialmente spettante alla Provincia di Pisa deve intendersi trasferita alla Regione Toscana, la quale, non essendosi costituita, è processualmente sostituita dalla stessa Provincia (art. 81 c.p.c.) ” (pag. 5 della sentenza impugnata).
Inoltre, ha respinto l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione del primo provvedimento di diniego del 14 ottobre 2014, in quanto il Comune ha adottato un nuovo provvedimento, non meramente confermativo del precedente, seppure di contenuto equivalente “ perché adottato in base ad una complessiva rivalutazione degli interessi coinvolti e dei presupposti di fatto e di diritto, che ha definitivamente sostituito il precedente ” (pag. 6 della sentenza impugnata).
Nel merito, ha respinto il primo motivo (formazione del silenzio-assenso), il secondo motivo (difetto di motivazione del diniego) e il terzo motivo di ricorso (esclusione della procedura di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003), mentre ha assorbito i restanti motivi (quarto, quinto e sesto).
3. – Con un unico motivo di appello (pag. 7-12 dell’appello), la società ha contestato la sentenza nella parte in cui ha respinto il terzo motivo di ricorso ritenendo che la realizzazione dei silobags non possa essere assentita dal Comune mediante permesso di costruire, necessitando di essere approvata all’esito della più complessa procedura autorizzativa ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 prevista anche per le “ opere connesse e le infrastrutture indispensabili ” alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili.
Inoltre, ha riproposto i motivi di primo grado non esaminati (dal quarto al sesto, pag. 12-19 dell’appello).
4. – Con apposita memoria, si è costituito il Comune, il quale ha preliminarmente riproposto l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione del primo diniego del permesso di costruire del 14 ottobre 2014, già respinta dal T.a.r.
Nel merito, ha chiesto il rigetto dell’appello.
5. – All’udienza pubblica del 27 giugno 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. – Innanzitutto, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, nuovamente sollevata dal Comune nella propria memoria di costituzione (cfr. pag. 3 della memoria), in quanto logicamente preliminare.