Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-03-20, n. 201901827

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-03-20, n. 201901827
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201901827
Data del deposito : 20 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2019

N. 01827/2019REG.PROV.COLL.

N. 05292/2014 REG.RIC.

N. 05293/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso di registro generale numero 5292 del 2014, proposto dalla società B Plus Giocolegale Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A S, C B e S V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S V in Roma, via Emilia, n. 88;



contro

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



Sul ricorso di registro generale numero 5293 del 2014, proposto dalla società B Plus Giocolegale Ltd, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C B, A S e S V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S V in Roma, via Emilia, n. 88;



contro

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma,

quanto al ricorso n. 5292 del 2014:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sede di Roma, Sezione II, n. 10964/2013, resa tra le parti, in materia concernente la domanda di annullamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per l’inosservanza dei livelli di servizio pubblico;

quanto al ricorso n. 5293 del 2014:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sede di Roma, Sezione II, n. 10965/2013, resa tra le parti, in materia concernente analoga questione.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione (nell’ambito dei rispettivi giudizi) del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2018, il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti l’avvocato C B e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La società B Plus Giocolegale Ltd è concessionaria del servizio pubblico di attivazione e di conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito.

1.1. Con provvedimento del 25 agosto 2010, integrativo dell’affidamento già disposto, la medesima società ha ricevuto il compito di sviluppare la sperimentazione di nuovi apparecchi che prevedono sistemi di gioco denominati “Videolotteries” o “VLT”.

1.2. Il provvedimento in questione ha previsto una serie di adempimenti a carico della società, tra i quali il rispetto di specifici livelli di servizio, la cui mancata osservanza è sanzionata con apposite penali.

1.3. Con le note del 22 giugno 2011 e del 23 aprile 2012, l’Amministrazione dei Monopoli ha comunicato alla società l’avvio dei procedimenti per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste, contestando l’inosservanza dei livelli di servizio di cui alle lettere e) ed f) dell’allegato 3 – Ter alla convezione di concessione.

Le due fattispecie concernono, rispettivamente, la verifica automatica dell’integrità del software (come previsto dal capitolato tecnico e dal decreto delle regole tecniche, con periodicità almeno quotidiana) e la verifica dell’integrità del software dell’apparecchio videoterminale abilitato al gioco (su richiesta del sistema di controllo, entro le 12 ore dalla richiesta medesima).

1.4. Con le successive note prot. 28625 del 26 giugno 2012 e prot. 1383 del 14 marzo 2013, l’Amministrazione statale ha irrogato alla società, ai sensi dell’art. 27, comma 3, lettera b), della convenzione, le sanzioni pecuniarie pari, rispettivamente, ad euro 224.589,00 e ad euro 252.344,00.

1.5. La società ha impugnato tali provvedimenti, rispettivamente, con i giudizi di primo grado n. 8096/2012 e n. 4441/2013.

2. Il T.a.r. del Lazio, Sede di Roma, Sezione Seconda, ha deciso il giudizio n. 8096 del 2012 con la sentenza n. 10964 del 2013 e il giudizio n. 4441 del 2013 con la sentenza n. 10965 del 2013, in entrambi i casi respingendo il ricorso e compensando tra le parti le spese di lite.

3. La società B Plus ha impugnato entrambe le sentenze, proponendo i rispettivi appelli n. 5292/2014 e n. 5293/2014.

3.1. Gli appelli, sostanzialmente avvinti dalle medesime questioni logico-giuridiche, si basano sulla (ritenuta, da parte dell’appellante) erroneità del percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice, nella parte in cui il medesimo non ha:

a) ravvisato l’insussistenza della prova dell’inadempimento della società rispetto agli obblighi convenzionalmente assunti;

b) escluso la responsabilità e la colpevolezza della società, avuto riguardo alla novità dei sistemi di gioco e alla natura sperimentale del primo semestre di funzionamento delle reti telematiche;

c) ritenuto sussistente l’obbligo dell’Amministrazione di tenere un comportamento ispirato a buona fede nell’esecuzione del contratto (secondo l’appellante, l’Amministrazione dei monopoli avrebbe dovuto comunicare tempestivamente alla società le ripetute violazioni riscontrate, anziché contestarle tutte insieme al termine del periodo di osservazione);

d) applicato il principio della continuazione tra i due illeciti contestati, presuntivamente originanti dalla medesima causa di malfunzionamento del sistema telematico, con conseguente irrogazione della sanzione per l’illecito più grave commesso e assorbimento di quello più lieve;

e) ravvisato l’insussistenza del danno patito

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