Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2021-04-15, n. 202103103
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Pubblicato il 15/04/2021
N. 03103/2021REG.PROV.COLL.
N. 07761/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7761 del 2015, proposto dal Comune di Arenzano, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati A G e P D P, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Lorenzo Valla, n. 2;
contro
la I.C.E.F. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati M T B e F B, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Caio Mario, n. 7;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 148 del 29 gennaio 2015.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società ICEF s.r.l. in liquidazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2021, svoltasi ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in l. n. 176 del 18 dicembre 2020, il consigliere Emanuela Loria;Nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
I) dalla domanda proposta dal comune di Arenzano per l’accertamento dell’inadempimento della I.C.E.F. s.r.l. (di seguito ICEF) agli obblighi scaturenti dalla convenzione urbanistica stipulata dalla sua dante causa in data 30 settembre 1983;
II) dalla domanda di condanna della ICEF all’adempimento in forma specifica, ex art. 2932 c.c., mediante trasferimento al comune, a titolo gratuito, delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione previste in convenzione ovvero delle opere realizzate (in particolare la strada di collegamento del comparto alla S.S. Aurelia);
III) in subordine, ove non sia ritenuto possibile il trasferimento delle aree, dalla domanda di risoluzione della convenzione per inadempimento e la condanna della ICEF al risarcimento dei danni, per un totale di euro 94.773,68, commisurati al valore delle opere di urbanizzazione non realizzate, individuato nel computo metrico allegato alla convenzione.
1.1. In particolare, le opere di urbanizzazione primaria, aventi un valore pari a euro 46.818,72, sono le seguenti:
a) strada di collegamento del comparto di lottizzazione con la strada statale Aurelia, per una larghezza di 7 metri e due marciapiedi larghi metri 1,50;
b) fognatura per lo smaltimento delle acque bianche della strada e del comparto (dall’Aurelia al fosso lato Arenzano);
c) impianto di illuminazione stradale comprendente n. 7 pali all’altezza di m. 7,80 comprese le lampade a vapori di mercurio, line elettrica internata e pozzetti;
d) acquedotto in tubi d ghisa da 3, compresi raccordi;
e) linea telefonica con tubazioni in plastica e pozzetti;
e) sistemazione ed attrezzatura di spazio verde, viabilità e parcheggio per una superficie maggiore dei mq. 1470 previsti dagli standard.
1.2. Le opere di urbanizzazione secondaria, aventi un valore pari a euro 46.405,59 sono costituite dagli impianti sportivi di quartiere e dall’attrezzatura di aree consistenti in due campi da tennis attrezzati compresa la recinzione e l’illuminazione nonché la sistemazione degli accessi e delle zone di pertinenza.
1.3. Le aree da cedere a standard , aventi un valore pari a euro 1.549,37 sono costituite:
a) dallo spazio di verde attrezzato, viabilità e parcheggio per una superficie maggiore dei mq. 1.470 previsti dagli standard, contrassegnato con il colore verde nell’allegato n. 1 alla Convenzione;
b) dalla superficie relativa alla strada di collegamento del comparto di lottizzazione con la strada statale Aurelia per una superficie complessiva di circa mq. 1.600.
Con uno specifico articolo della convenzione (art. 8) il lottizzante si impegnava “a cedere al Comune di Arenzano la proprietà della fascia di terreno, prospiciente il lotto edificando sul mare… per una superficie complessiva di mq. 270”, da cedersi “attrezzata con aiuole e panchine secondo le previsioni di cui all’allegato n. 2”.
2. In punto di fatto si rileva che:
I) il comune di Arenzano ha rilasciato la concessione edilizia n. 15527/78 del 10 maggio 1985, oggetto di variante n. 11164 del 27 giugno 1987;
II) il compendio immobiliare oggetto di lottizzazione era alienato più volte, per cui perveniva alla società “ICEF S.r.l.” a seguito di atto di incorporazione e fusione con altra società del 19 dicembre 1990;
III) la società ICEF, con istanza del 17 gennaio 1991, chiedeva la volturazione, in suo favore, della concessione edilizia n. 15527/78 del 10 maggio 1985 e della variante n. 11164/1987 e si impegnava ad “ osservare tutte le prescrizioni poste nella convenzione attuativa del Piano di Lottizzazione a rogito del dott. Graziano Risiglione rep. 494 del 30.09.83” e ad “assumere tatti gli oneri fideiussori e di garanzia a suo tempo determinati per il primo soggetto lottizzante” ;
IV) il Comune, su sollecitazione della stessa ICEF (all. nn. 16 e 18 fascicolo di primo grado) e nell’esercizio della facoltà riconosciutagli dall’art. 3, commi 7 e 8, della convenzione, modificava le opere di urbanizzazione secondaria, optando per la realizzazione di una palestra, in luogo dei campi da tennis originariamente previsti.
3. Con ricorso al T.a.r. per la Liguria (n.r.g. 810/98), la società ICEF impugnava gli atti approvativi del progetto della palestra;analogo gravame (n.r.g. 1041/98) veniva proposto dal condominio “Residenze della Pineta”, comprendente le unità abitative del complesso realizzato da ICEF.
3.1. Il T.a.r. per la Liguria accoglieva i suddetti ricorsi con sentenza n. 238 del 1999, confermata dal Consiglio di Stato, Sezione V, n. 3458 dell’8 giugno 2011.
3.2. Il Comune, con note prot. nn. 16251/12 e 19837/12 (all. 7 e 8) convocava ICEF e le contestava gli inadempimenti alla convenzione.
3.4. Di poi, il Comune, con nota prot. n. 6766 del 9 aprile 2013 (all. n. 10), rivendicava la consegna di una delle opere di urbanizzazione primaria, ossia la strada di collegamento del comparto di Ionizzazione con la strada statale Aurelia, che risultava ultimata.
3.5. Non ottenendo gli adempimenti richiesti, il Comune, con ricorso n.g.r, 759/2013, chiedeva al T.a.r. per la Liguria l’accertamento degli obblighi (di esecuzione, cessione e trasferimento) assunti da ICEF con la convenzione e la condanna — ove possibile in tutto o in parte - al relativo adempimento in forma specifica, con trasferimento a titolo gratuito della proprietà ex art. 2932 c.c., ovvero - ove non possibile in alcuna parte - al risarcimento dei danni dipendenti dalla mancata realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione a cui si era convenzionalmente obbligata.
3.6. Con la impugnata sentenza il T.a.r. per la Liguria, sez. I, n. 148 del 29 gennaio 2015:
I) ha respinto la domanda principale e subordinata proposta dal comune;
II) ha stabilito che le convenzioni di lottizzazione perdono efficacia decorso il termine di 10 anni previsto dall’art. 28 della Legge urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942;
III) ha stabilito che il termine di prescrizione decennale per l’adempimento degli obblighi convenzionali, decorre dalla stipulazione della convenzione;
IV) ha statuito che il contenzioso sviluppatosi fino al 2011 fra il comune e la ICEF non ha interrotto il termine di prescrizione perché l’opera di urbanizzazione (di cui alle delibere impugnate in quel giudizio) era aggiuntiva e non sostitutiva di quelle originariamente previste;
V) ha condannato il comune a rifondere alla ICEF le spese di giudizio nella misura di euro 3.000,00.
4. Il comune ha appellato la sentenza sopraindicata, articolando tre motivi, di cui il primo ritenuto assorbente:
I. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 17, 28 e 31 della legge urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942 e s.m.i. Eccesso di potere per travisamento, illogicità e difetto di motivazione.
Il rilievo del giudice di primo grado, che ha condotto a respingere tutte le domande del Comune, secondo il quale decorso il termine decennale di efficacia dello strumento attuativo, “ esso perde di efficacia e non può più costituire valido presupposto per il rilascio di qualsivoglia titolo abilitativo alla edificazione di manufatti” (pag. 5 della sentenza), risulterebbe erroneo in relazione ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di efficacia del piano di attuazione (o di strumenti urbanistici analoghi, quale un piano di lottizzazione), dopo la scadenza del termine previsto per la sua esecuzione e al significato da attribuire agli arti. 16, 17 e 28 della Legge urbanistica n. 1150 del 1942.
2. Erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli arti 16, 17 e 28 della legge urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942 e s.m.i., dell’art. 826, comma 3, cod. civ., dell’art. 16, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dell’art. 32, comma 1, lettera 2), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. dei principi generali in tema di opere pubbliche. Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia.
Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e carenza di istruttoria e di motivazione.
Indipendentemente dalle assorbenti argomentazioni di cui al precedente motivo, la domanda di cessione delle aree per (e/o recanti) opere di urbanizzazione, relativa alla cessione della "strada di collegamento del comparto di lottizzazione con la strada statale Aurelia" , avrebbe dovuto essere (comunque) accolta anche in ragione della sua pacifica afferenza al patrimonio pubblico (come si evince dalla documentazione fotografica di cui agli all. nn. 14 e 15);pertanto l’appellante ha chiesto - con applicazione del principio della conversione dell'azione ex art. 32, comma 2, c.p.a. - una pronuncia costitutiva, che consenta l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere la cessione e dell’opera di urbanizzazione primaria “ strada di collegamento del comparto di lottizzazione con la strada statale Aurelia” , di cui alla prima parte dell'art. 2 della convenzione.
3. Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 28 della legge urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942 e s.m.i., sotto diverso profilo, e degli artt. 1988 e 2934 e ss. cod. civ.
Eccesso di potere per travisamento, carenza di istruttoria e di motivazione.
La sentenza di prime cure sarebbe erronea anche nella parte in cui ha fatto coincidere la scadenza del termine di validità del Programma di lottizzazione e, quindi, della "Convenzione", con la scadenza del termine di prescrizione dei diritti fatti valere dal Comune.
Tale impostazione risulterebbe essere erronea per violazione degli artt. 2934 e ss. c.c., ove si prevede che: “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (art. 2935 c.c.), atteso che, con riferimento alla convenzione urbanistica in esame, il termine — posto nel suo esclusivo interesse - entro cui il Comune avrebbe potuto esigere l'adempimento delle obbligazioni/prestazioni, poste a carico del lottizzante, va individuato nella data del 30 settembre 2003, decorrendo il dies a quo del termine ordinario di prescrizione decennale, dal momento del venir meno della validità decennale della convenzione ( rectius : 10 anni di validità della convenzione + 10 anni di prescrizione ordinaria).
Detta scadenza è pacificamente posteriore agli atti (datati 1997 e 1998) con i quali il Comune - su sollecitazione della stessa ICEF (all. nn. 16 e 18) e nell’esercizio della facoltà riconosciutagli dall’art. 3, commi 7 e 8 della convenzione - aveva modificato le opere di urbanizzazione secondaria, optando per la realizzazione di una palestra, in luogo dei campi da tennis originariamente previsti.
Peraltro, la ICEF avrebbe posto in essere atti di riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c., suscettibili di produrre l’effetto interruttivo della prescrizione a norma dell'art. 2944 cod. civ.: si tratterebbe, segnatamente, della nota del legale