Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-01-16, n. 201500093

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-01-16, n. 201500093
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201500093
Data del deposito : 16 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08234/2013 REG.RIC.

N. 00093/2015REG.PROV.COLL.

N. 08234/2013 REG.RIC.

N. 08411/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8234 del 2013, proposto da RI MA CI VE, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo MA Montaldo, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, viale delle Milizie 38;



contro

AS MA, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parato, con domicilio eletto presso US IO IC in Roma, via Carlo Mirabello 11;



nei confronti di

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Graglia e domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21;
AS DU;

sul ricorso numero di registro generale 8411 del 2013, proposto da Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Graglia e domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21;



contro

AS MA, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parato, con domicilio eletto presso US IO IC in Roma, Via Carlo Mirabello 11;



nei confronti di

RI MA CI VE; AS DU;



per la riforma

entrambi gli appelli:

della sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sezione II, n. 6843/2013, resa tra le parti, concernente progressione verticale per il conferimento di n. 42 posti di funzionario gestione servizi informatici e telematici locali - posizione economica D1.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di AS MA e di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2014 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Paolo MA Montaldo, Federica Graglia e Vincenzo Parato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il sig. AS MA proponeva ricorso dinanzi al T.A.R. per il Lazio contro Roma Capitale, e nei confronti dei sigg. RI MA CI VE e AS DU, con riferimento agli esiti del concorso di cui alla determinazione dirigenziale n. 2889 del 29 dicembre 2009, ossia alla “ progressione verticale riservata ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Roma, per il conferimento di n. 42 posti nel profilo professionale di Funzionario Gestione Servizi Informatici e Telematici Locali, Cat. D, posizione economica D1, Famiglia Informatica e Telematica ”.

Il ricorrente impugnava in primo luogo la determinazione dirigenziale n. 1828 del 3 agosto 2011, con la quale l’Amministrazione capitolina, in accoglimento dei ricorsi in opposizione presentati dai concorrenti VE e DU avverso il provvedimento che li aveva esclusi dalla procedura, li aveva riammessi a partecipare al concorso, e, a parziale rettifica della precedente determinazione n. 2724/10, recante l’approvazione della graduatoria finale, li aveva collocati, rispettivamente, ai posti nn. 4 e 26 della graduatoria.

Il ricorrente impugnava, altresì, la determinazione n. 1515 del 19 luglio 2010, nella parte in cui lo aveva escluso dal medesimo concorso.

Egli richiedeva, con l’annullamento degli atti impugnati, la conseguente condanna dell’Amministrazione: a) anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, a rimettere a concorso i due posti assegnati ai candidati VE e DU, ammettendo alla procedura anche esso ricorrente; b) in via subordinata, per il caso di mancato annullamento dei provvedimenti impugnati, a risarcire i danni cagionati al ricorrente con l’adozione dei provvedimenti impugnati, da quantificare in ragione della maggiore retribuzione spettante per la categoria superiore, per tutto il tempo intercorrente tra l’inquadramento dei vincitori del concorso già espletato e l’indizione di un nuovo concorso.

A base del ricorso venivano poste le seguenti premesse.

Il bando relativo alla procedura selettiva prevedeva all’art. 1 (in coerenza con l’art. 3 del Regolamento per le progressioni verticali dei dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Roma di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 22 dicembre 2009) che per la partecipazione alla progressione verticale occorresse : “ il possesso del diploma di scuola media superiore, nonché essere dipendente del Comune di Roma con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ed aver maturato un’anzianità di servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di almeno cinque anni nella categoria C della stessa famiglia professionale del posto oggetto di progressione ”.

L’Amministrazione con la determinazione dirigenziale n. 1515 del 19 luglio 2010 aveva originariamente escluso dal concorso n. 12 candidati, fra i quali sia il ricorrente che i sigg. VE e DU, poiché i medesimi non risultavano aver maturato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del Comune, un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella categoria C della stessa famiglia professionale del posto oggetto di progressione, così come previsto dal bando.

In seguito, però, i suddetti VE e DU, che avevano presentato al riguardo ricorso in opposizione, venivano riammessi alla procedura con l’impugnata determinazione dirigenziale n. 1828/2011, motivata nei seguenti termini.

«… avverso il succitato provvedimento, gli interessati proponevano ricorso in opposizione eccependo l’illegittimità dell’esclusione operata nei loro confronti e denunciando l’inadempimento e il ritardo dell’Amministrazione capitolina nell’avviare i processi di riqualificazione del personale informatico ascritto alla cat. B, già previsti dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 523/2004, che ha di conseguenza vanificato, pertanto, le pretese degli istanti finalizzate al riconoscimento formalistico della propria situazione lavorativa estrinsecantesi “di fatto”, nello svolgimento di un’attività lavorativa riconducibile a quella contrattualmente imputabile al personale ascritto alla categoria C; ... a supporto di quanto sostenuto, i ricorrenti corredavano il ricorso de quo della nota prot. GU 17622/2010 del Direttore del Dipartimento Risorse Tecnologiche, Servizi Delegati, dalla quale è dato evincere che lo stesso Dipartimento, presso il quale i ricorrenti risultano tuttora in servizio, ha ravvisato la necessità già agli inizi degli anni 2000, di “affidare specifiche responsabilità anche a personale ascritto a categorie inferiori, per poter assolvere a tutte le funzioni loro attribuite”; ... la necessità sopra evidenziata nel corso degli anni è andata consolidandosi anche in considerazione dell’evolversi verso l’alto delle funzioni informatiche del Comune di Roma e della conseguente sparizione di quei compiti meramente esecutivi che avevano fin lì costituito le mansioni delle categorie informatiche e telematiche di categoria B; ... l’amministrazione capitolina pertanto, a seguito di attenta analisi delle motivazioni rappresentate e documentate in atti, in via cautelare, al fine di dirimere ab origine il contenzioso instaurato con i ricorrenti ed alla luce di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario sotteso all’adozione del provvedimento di scioglimento in senso negativo della riserva posta nei confronti degli istanti, di cui alla determinazione dirigenziale n. 2222 del 25/10/2010, ritiene necessario procedere alla riammissione degli istanti alla procedura in argomento »”.

Il ricorrente, dopo questa narrativa, deduceva in sintesi: per un verso, che la riammissione dei predetti VE e DU era stata disposta in violazione dell’art. 1 del bando, e non poteva essere giustificata neppure dalla asserita nuova valutazione dell’interesse pubblico sotteso al precedente provvedimento di esclusione, la quale avrebbe dovuto esplicare i suoi effetti nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente interessati all’ampliamento dei criteri di ammissione; per altro verso, che l’Amministrazione non aveva considerato che egli si trovava in

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