Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-10-09, n. 202408130
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Testo completo
Pubblicato il 09/10/2024
N. 08130/2024REG.PROV.COLL.
N. 09499/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9499 del 2022, proposto da US NC, DE De EN, SA De CA, RA IO, RI SAria AM, RI SA RIni, AL CA, SS IN, SA EP e SA TT, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra, 18;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , e l’Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, in persona del rispettivo Direttore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Reginale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, non costituiti in giudizio;
nei confronti
RI LL, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 7264/2022;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni di cui in epigrafe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2024 il Cons. Daniela Di Carlo e udito per la parte appellante l’avvocato Riccardo Zenone, su delega dichiarata dell’avvocato Guido Marone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni appellanti hanno impugnato il D.M. 3 giugno 2015 n. 325, recante la disciplina delle modalità di aggiornamento e scioglimento delle riserve delle graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nella parte in cui non consentiva loro la presentazione della domanda di inserimento in uno alle graduatorie approvate dagli Uffici Scolastici Regionali.
In particolare, con il decreto direttoriale della Direzione Generale per il Personale Scolastico - M.I.U.R., prot. n 767 del 17 luglio 2015, venivano indette le procedure per il reclutamento straordinario del personale docente previsto dall'art. 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015 n. 107, ma l'Amministrazione resistente non riconosceva loro, in quanto docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, di accedere alle operazioni di assunzione, così reiterando, a loro dire, l'ingiusta lesione al diritto di essere immessi in ruolo mediante lo scorrimento delle graduatorie in questione.
Più nel dettaglio, i ricorrenti deducevano il pieno valore abilitante del titolo di studio dagli stessi posseduti ed eccepivano inoltre la irragionevolezza dell’operato dell’Amministrazione nella misura in cui aveva determinato una ingiustificata disparità di trattamento tra docenti versanti in condizioni asseritamente omogenee. In tal senso, infatti, l’intervenuto passaggio in giudicato delle sentenze di annullamento del D.M. 1° aprile 2014 n. 235, e dei successivi aggiornamenti, aveva stabilizzato l’inserimento di migliaia di docenti muniti della medesima qualifica formativa, che venivano così definitivamente assunti, così cagionando, sempre a loro dire, una ingiustificata disparità di trattamento.
2. È poi accaduto che con le ordinanze nn. 5542 e 5555 del 16 dicembre 2015, il Consiglio di Stato, riformando l’ordinanza n. 4007 del 16 settembre 2015 del Tar adito, disponeva l’ammissione degli odierni appellanti al suddetto canale di reclutamento del personale docente.
È stata per questa ragione che i medesimi hanno eccepito anche l’avvenuto consolidamento delle posizioni giuridiche a seguito dell’immissione in ruolo e della stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, finanche, in alcuni casi, senza la formalizzazione della clausola risolutiva espressa che condizionasse la definitiva efficacia dell’assunzione alla definizione favorevole della controversia.
3. Pertanto, a loro dire, del tutto ingiustamente l’impugnata sentenza avrebbe respinto la loro domanda motivando esclusivamente per relationem mediante il rinvio alle argomentazioni espresse nelle decisioni dell’Adunanza plenaria n. 11 del 20 dicembre 2017 e nn. 4 e 5 del 5 febbraio 2019, ed omettendo di pronunciarsi espressamente sull’eccepito avvenuto consolidamento delle proprie posizioni giuridiche.
4. A sostegno dell’appello, in particolare, i ricorrenti deducono:
I. Error in procedendo - Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 74 e 88 cod. proc. amm. - Mancato approfondimento istruttorio - Motivazione incongrua e perplessa .
La sentenza impugnata sarebbe illegittima in quanto non avrebbe offerto un’adeguata e congrua motivazione a fondamento del rigetto dell’eccezione, specificatamente sollevata nella memoria depositata in data 11 aprile 2022, nella quale si era dedotto che, nel corso degli anni, le graduatorie in questione, ove figuravano anche gli odierni appellanti, erano state utilizzate per l’assunzione del personale docente.
La nomina con riserva e la stipulazione del contratto di assunzione senza la formalizzazione di un’apposita clausola risolutiva espressa rappresenterebbero infatti, a loro dire, elementi di fatto dirimenti al fine di valutare l’eccezione di consolidamento della posizione giuridica acquisita, con la conseguenza che si sarebbe reso necessario verificare in via istruttoria il comportamento tenuto dal Ministero appellato con riguardo alla posizione degli odierni appellanti, onde appurare se l’immissione in ruolo fosse o meno oggettivamente condizionata all’esito del giudizio.
II. Error in iudicando - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 74 e 88 cod. proc. amm. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. - Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia .
La sentenza gravata sarebbe altresì illegittima in quanto non avrebbe esaminato nemmeno l’eccezione relativa all’irragionevolezza del provvedimento impugnato, non avendo il Ministero appellato esercitato i doverosi poteri di autotutela a seguito delle numerose sentenze, passate in giudicato, che avevano determinato l’immissione in ruolo di migliaia di docenti muniti del medesimo titolo di studio.