Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-10-20, n. 201604388

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2016-10-20, n. 201604388
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201604388
Data del deposito : 20 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/10/2016

N. 04388/2016REG.PROV.COLL.

N. 05946/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5946 del 2016, proposto da:
P I, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Paccione C.F. PCCLGU59L06L220M, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, rappresentata e difesa dall'avvocato Edvige Trotta C.F. TRTDVG61P70A662N, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avv. Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

nei confronti di

P F, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA, sede di BARI, SEZIONE I, n. 00726/2016, resa tra le parti, con cui il giudice amministrativo ha declinato la propria giurisdizione - conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della Struttura complessa di chirurgia generale del P.O. “Di Venere” di Bari-Carbonara.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016 il Cons. R S e uditi per le parti gli avvocati Luigi Paccione e Agostino Meale su delega di Edvige Trotta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITO

1 – Con il ricorso in epigrafe il ricorrente propone appello contro la sentenza del Tar per la Puglia, sede di Bari, Sezione Prima, n. 726 del 09.06.2016, con la quale è stata esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine al suo ricorso avverso la delibera a firma del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale della Provincia di Bari n. 342 del 17.2.2016, recante l’approvazione degli atti della Commissione di valutazione con il conferimento, al contro interessato dott. Francesco Puglisi, dell'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia generale del P.O. "Di Venere" di Bari ¬ Carbonara;
nonché avverso, ove necessario, la delibera del Direttore Generale della stessa ASL, n. 969 del 30.05.2014, recante l’approvazione dell'Avviso Pubblico per il conferimento del predetto incarico quinquennale.

2 – L’Azienda Sanitaria Provinciale della Provincia di Bari si è costituita in appello, come già in primo grado, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di giurisdizione ed argomentando l'infondatezza delle avverse pretese.

3 – In particolare l'odierno appellante, secondo nella graduatoria di merito sopraindicata, impugnava davanti al TAR tutti gli atti della procedura selettiva in esame, deducendone l’illegittimità sia sotto il profilo della mancata esclusione del vincitore, che pur era già titolare in altro P.O. della stessa Azienda e che quindi, si sostiene, avrebbe dovuto casomai attivare una procedura di mobilità previa valutazione del proprio operato, sia per vizi procedurali che avrebbero messo in forse l’imparzialità della procedura valutativa, che ha visto il ricorrente perdere per un solo punto in sede di colloquio, con parità dei titoli.

4 – Il TAR, con la sentenza in forma semplificata appellata con il ricorso in epigrafe, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore di quello ordinario, affermando che, come già evidenziato in analoghe fattispecie (TAR Puglia, Lecce, Sentenza n. 527/2016), l'art. 63, 1° comma, del T.U. n. 165/2001 devolve al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, la cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti di lavoro pubblico "contrattualizzato", con la sola esclusione delle controversie relative alle procedure concorsuali finalizzate all'assunzione e con espressa inclusione di quelle concernenti "il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale". Il TAR considera quindi che “ la chiara formulazione della norma non lascia margini di dubbio nell'attribuire, senza possibilità di eccezioni, tutte le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali al Giudice Ordinario

5 – L’appello censura la decisione del TAR di declinare la propria giurisdizione, in quanto non avrebbe tenuto nel giusto rilievo la circostanza che la controversia attiene in realtà ad un atto di natura organizzativa generale ed alla sua attuazione, relativamente alla fase di ammissione ad una procedura concorsuale di natura pubblica. Si afferma, quindi, che il Tar di Bari “ non si è avveduto della decisiva circostanza in diritto che l'oggetto del presente giudizio è costituito dalla dedotta illegittimità, a monte, del provvedimento amministrativo di ammissione del controinteressato alla procedura selettiva ad evidenza pubblica, al cui cospetto si staglia una posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo ”. Di conseguenza, vengono riprodotte tutte le censure di violazione di legge ed eccesso di potere già svolte in primo grado contro la procedura stessa.

6 – Ai fini della decisione, il Collegio ritiene di non poter entrare nel merito della specifica fattispecie dedotta in causa e delle pur suggestive censure che vengono svolte al riguardo, e di non poter quindi approfondire la questione, dirimente, concernente il possesso o meno, da parte del contro interessato, dei requisiti e delle qualità previsti in via generale ai fini della partecipazione di tutti gli aspiranti alla procedura valutativa secondo i principi della par condicìo e del favor partecipationis, considerato che la più generale questione della giurisdizione concernente la nomina dei dirigenti di strutture complesse del Servizio Sanitario Nazionale trova una univoca disciplina, e che l‘ormai consolidata giurisprudenza formatasi sul punto (per tutte, Consiglio di Stato, Sezione VI, n, . 5504/2013) conferma la giurisdizione del giudice ordinario al riguardo.

Osserva infatti il Collegio che la controversia in esame non riguarda scelte amministrative concernenti l’organizzazione dei servizi sanitari ovvero l’assunzione mediante pubblico concorso del relativo personale, bensì la mancata ovvero non corretta applicazione delle norme contrattuali collettive di lavoro sulla mobilità, in relazione al conferimento di un singolo incarico dirigenziale di struttura complessa previo esperimento di un avviso pubblico "idoneativo".

7 – Pertanto, alla luce della tassatività della previsione normativa sopra indicata e della univocità della giurisprudenza, deve essere confermata la statuizione della sentenza di primo grado circa la carenza di giurisdizione, nella fattispecie considerata, del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, con la conseguente reiezione dell’appello.

8 – La complessità delle questioni giustifica tuttavia la compensazione fra le parti delle spese di giudizio in appello.

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