Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-02-03, n. 202100980
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 03/02/2021
N. 00980/2021REG.PROV.COLL.
N. 02875/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2875 del 2010, proposto dal Comune di Napoli, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, A C, F M F, A P e G T, con domicilio eletto presso lo studio Grez e Associati s.r.l. in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
contro
la signora C M, non costituita in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sezione quarta, n. 838/2009, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 29 settembre 2020, il consigliere F F e udito per la parte appellante l’avvocato Carlo Bilanci, su delega dell’avvocato A C;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellata ha proposto il ricorso di primo grado n. 3099 del 2006, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, avverso la disposizione dirigenziale n. 2039 del 30 dicembre 2005, con cui il Comune di Napoli, Servizio antiabusivismo edilizio, ha disposto nei suoi confronti il ripristino dello stato dei luoghi per lavori abusivi realizzati in un immobile di proprietà dell’interessata e, in particolare, le ha ordinato la demolizione di una baracca in ferro e vetri di 7 metri quadrati x 2 metri di altezza, di una baracca in ferro e pannelli di 6 metri quadrati x 1,6 metri di altezza e di un vano cantina di metri 3 x 1,80 x 1,80 di altezza, ricavato nello spazio sottostante una terrazza posta sul giardino.
1.1. Il Comune di Napoli si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
2. Con l’impugnata sentenza n. 838 del 17 febbraio 2009, il T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, sezione IV, ha accolto parzialmente il ricorso, affermando la legittimità dell’ordine di demolizione con riferimento alle due baracche realizzate nell’area pertinenziale dell’immobile di proprietà dell’odierna appellata, mentre ha annullato il provvedimento nella parte in cui ha ordinato la demolizione del vano cantina, « dovendosi tenere conto, in questo caso, non solo della vetustà dell’opera dichiarata dagli stessi agenti della Polizia Municipale nel verbale di sopralluogo ma anche della modestia dell’opera medesima, della sua tipologia e della sua particolare collocazione che potrebbe determinare, nel caso di rimozione, un danno non irrilevante alla proprietà della ricorrente senza che l’interesse pubblico ne riceva beneficio (se non per il mero ripristino della legalità violata) ».
3. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 30 marzo 2010 e in data 6 aprile 2010 – il Comune di Napoli ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando due motivi: 1) irricevibilità del ricorso di primo grado per tardività;2) errata affermazione dell’irrilevanza del manufatto e della necessità di specifica motivazione da parte dell’amministrazione delle ragioni d’interesse pubblico alla demolizione.
4. La parte privata, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
5. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 29 settembre 2020.
6. L’appello è fondato e deve essere accolto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.
7. Va respinto il primo motivo d’impugnazione, con cui l’amministrazione ha dedotto un’asserita tardività del ricorso di primo grado (non contestata in primo grado e non rilevata d’ufficio dal T.a.r.).
Al riguardo si osserva che la notificazione della disposizione dirigenziale del Comune di Napoli n. 2039 del 30 dicembre 2005 è avvenuta ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. e che il provvedimento è stato depositata nella casa comunale il 25 gennaio 2006, mentre la raccomandata con avviso di ricevimento è stata ritirata, prime dello scadere del termine di giacenza di dieci giorni, dall’interessata il 3 febbraio 2006.
Ne discende che il ricorso di primo grado è tempestivo, atteso esso è stato inviato alla notificazione il 4 aprile 2006, ovverosia entro il termine di sessanta giorni dal 3 febbraio 2006, ai sensi dell’articolo 29 del codice del processo amministrativo.
8. Va accolto il secondo motivo di gravame.
In proposito si rileva che un vano di circa 9,7 metri cubi non può definirsi irrilevante e che esso, in ogni caso, determina un aumento di carico urbanistico e, pertanto, essendo abusivo, va rimosso.
L’ordine di demolizione ha natura vincolata, siccome la sua emanazione è determinata automaticamente dal positivo riscontro dell’abusività dell’opera, senza che l’amministrazione debba e possa svolgere alcuna valutazione comparativa tra l’interesse del privato e quello pubblico, né può avere alcun rilievo la vetustà del manufatto. Ed invero, alla luce di quanto chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 9 del 2017, « il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino »;la giurisprudenza ha successivamente si è conformata costantemente e univocamente a siffatto principio (cfr., ex aliis , Consiglio di Stato, sezione II, sentenze 13 novembre 2020, n. 7015, 9 ottobre 2020, n. 6023, e 24 luglio 2020, n. 4725;Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze 3 novembre 2020, n. 6771, e 26 ottobre 2020, n. 6498).
Ne discende che il provvedimento comunale è totalmente immune da vizi di legittimità.
9. In conclusione l’appello va accolto e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado, con conseguente conferma dalla disposizione dirigenziale del Comune di Napoli, Servizio antiabusivismo edilizio, n. 2039 del 30 dicembre 2005.
10. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti di ambedue i gradi di giudizio.