Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-08-08, n. 202207012

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-08-08, n. 202207012
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202207012
Data del deposito : 8 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/08/2022

N. 07012/2022REG.PROV.COLL.

N. 03484/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3484 del 2022, proposto dalla Regione Lazio, in persona del Presidente della G.R. pro tempore , rappresentata e difesa dall’'avvocato R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,



contro

- l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Fondazione Santa Lucia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D G e C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- l’A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

- della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Presidente della Giunta della Regione Lazio quale Commissario ad acta , della ASL Roma 2, dell’Ospedale S. Giovanni Calibita - Fatebenefratelli, della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, del Policlinico Universitario Campus Bio Medico, dell’Irccs San Raffaele Pisana, dell’Irccs Istituto Dermopatico dell'Immacolata, dell’Ospedale Regina Apostolorum, dell’Ospedale Madre Giuseppina Vannini, dell’Ospedale Israelitico, dell’Ospedale San Carlo di Nancy, dell’Ospedale Cristo Re Virginia Bracelli S.p.a., non costituiti in giudizio;
- dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. III n. 522/2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Fondazione Santa Lucia, di A e dell’Azienda Sanitaria Locale Roma 3;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 luglio 2022, il Cons. E F e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso (n. 10522/2017) introduttivo del giudizio di primo grado, la Fondazione Santa Lucia IRCSS ha impugnato, tra gli altri, il DCA della Regione Lazio 25 luglio 2017, n. U00334, avente ad oggetto “ definizione del livello massimo di finanziamento per le strutture private accreditate erogatrici di prestazioni ospedaliere per acuti, di riabilitazione postacuzie e di lungodegenza medica, con onere a carico del SSR, nonché definizione del finanziamento delle funzioni assistenziali - ospedaliere ai sensi dell’art. 8 - sexies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. per strutture pubbliche e private accreditate – Biennio 2017-2018 ”.

La ricorrente assumeva che il budget ad essa assegnato per le prestazioni di assistenza ospedaliera di riabilitazione post-acuzie, relativamente all’anno 2018, fosse illegittimo, in quanto determinato sulla base di fattori illegittimi ed errati, in relazione:

i) al numero di posti letto (non coerente rispetto alle effettive esigenze nonché in contrasto con il numero dei posti letto autorizzati e accreditati, sulla base di un giudicato amministrativo formatosi sul punto);

ii) al numero dei pazienti da sottoporre a trattamenti sanitari per il codice 75 (neuro–riabilitazione);

iii) alle tariffe applicate, che non sarebbero sufficienti a coprire le spese della struttura.

Con successivi motivi aggiunti, l’impugnazione veniva estesa alla determinazione della Regione Lazio – Direzione salute ed integrazione sociosanitaria del 21 dicembre 2018, n. G17372, recante “ Definizione della remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e valorizzazione della distribuzione diretta dei farmaci File F dei Policlinici Universitari non Statali, degli Ospedali Classificati e degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) – 2017 ”, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 4 del 10 gennaio 2019, ed alla determinazione della Regione Lazio – Direzione salute ed integrazione sociosanitaria del 27 gennaio 2020, n. G00659, recante “ Rettifica della determinazione G17372 del 21 dicembre 2018 con cui è stata definita, fra l’altro, la remunerazione in favore della Fondazione Santa Lucia per le prestazioni di assistenza ospedaliera post acuzie erogate nell’anno 2017 ”.

Il T.A.R., con la sentenza n. 1536/2021, ha dichiarato l’inammissibilità del gravame, sul rilievo della mancata notifica del ricorso introduttivo del giudizio ad almeno uno dei controinteressati, individuabili nelle altre strutture sanitarie private assegnatarie del budget per le prestazioni di assistenza ospedaliera e del finanziamento delle funzioni assistenziali per gli anni 2017 e 2018, in quanto “ l’eventuale accoglimento delle censure relative alla lamentata assegnazione di un budget più ridotto rispetto a quello asseritamente spettante non può non incidere anche sulla assegnazione dei budget assegnati alle altre strutture sanitarie, tenendo conto del carattere unitario del tetto di branca e del carattere limitato delle risorse finanziarie stanziate in bilancio ”.

A fondamento della statuizione di inammissibilità, il T.A.R. ha posto anche la mancata sottoscrizione da parte della Fondazione ricorrente dell’accordo – contratto di budget per le prestazioni di riabilitazione post – acuzie.

A tal fine, il T.A.R. ha rilevato che “ la mancata stipula dell’accordo, ai sensi del citato art. 8 quinquies, comma 2-quinquies (d.lvo n. 502/1992, n.d.e. ) , determina dunque l’effetto che l’accreditamento istituzionale delle strutture e dei professionisti che erogano prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale è sospeso ” (…) e che “ la sospensione dell’accreditamento è una conseguenza automatica della mancata stipula degli accordi con le Aziende sanitarie, che segue ex lege ad essa, senza che alcuna valutazione discrezionale sia riservata all’Amministrazione, in quanto, nel sistema dell’accreditamento delle strutture sanitarie private l’assenza della sottoscrizione degli accordi di cui all’art. 8 quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, a prescindere dall’imputabilità del mancato accordo all’una o all’altra parte, comporta che l’attività sanitaria non può essere esercitata per conto e a carico del Servizio sanitario regionale ”, con la conseguenza che l’operatore che, “ rifiutandosi di sottoscrivere il contratto propostole dalla Azienda sanitaria locale Roma 1, per l’allegata insufficienza del budget assegnatole, si sia volontariamente posto al di fuori del sistema previsto dal legislatore per l’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di operatori economici accreditati ”, non sia “ titolare di interesse a contestare il budget assegnatole, in quanto priva (sia pure in via temporanea) di legittimazione ad eseguire prestazioni sanitarie con oneri a carico del bilancio regionale ”.

Con successivo ricorso (n. 13966/2018), la Fondazione Santa Lucia IRCCS ha impugnato il decreto del Commissario straordinario per l’attuazione del Piano di rientro del settore sanitario della Regione Lazio n. U00329, avente ad oggetto: “ Definizione del livello massimo di finanziamento per le prestazioni di assistenza ospedaliera di riabilitazione post-acuzie per la Fondazione Santa Lucia IRCCS – anno 2018 ”, facendo valere avverso lo stesso censure analoghe a quelle interposte con il precedente gravame.

Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato il decreto del Commissario straordinario per l’attuazione del Piano di rientro del settore sanitario della Regione Lazio dell’8 gennaio 2019, n. U00002, avente ad oggetto: “ Definizione del livello massimo di finanziamento per le prestazioni di assistenza ospedaliera di riabilitazione postacuzie per la Fondazione Santa Lucia IRCCS – Integrazione DCA 329/2018 - Annualità 2018 ”.

Con i secondi motivi aggiunti, la Fondazione ha impugnato la Determinazione della Regione Lazio – Direzione salute ed integrazione sociosanitaria del 10 dicembre 2019, n. G17245, recante “ Definizione della remunerazione spettante alle Case di Cura Private, agli Ospedali classificati, agli IRCSS privati e ai Policlinici Universitari non Statali per le prestazioni di assistenza ospedaliera, le funzioni assistenziali-ospedaliere, le funzioni di didattica e ricerca e la distribuzione diretta dei farmaci File F-2018 ”, la Determinazione della Regione Lazio – Direzione salute ed integrazione sociosanitaria del 10 febbraio 2020, n. G01180, recante “ Determina G17245 del 10 dicembre 2019 e Determina G18063 del 19 dicembre 2019 – Rettifica valori remunerazione riabilitazione post acuzie 2018 ”, la nota ASL Roma 2 del 27 febbraio 2020, prot. 0037682/2020, recante ad oggetto “ Remunerazione anno 2018 Prestazioni ospedaliere di riabilitazione postacuzie ”.

Con i terzi motivi aggiunti, la Fondazione ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 587 del 18 marzo 2020, avente ad oggetto “ Fondazione Santa Lucia IRCCS. Presa d’atto definizione saldo post-acuzie anno 2018. Parziale sblocco e liquidazione degli importi bloccati sulle fatture relative alle prestazioni erogate dal mese di maggio al mese di dicembre 2018. Spesa € 2.205.901,51 ”.

Il T.A.R., con la sentenza n. 1672/2021:

- ha respinto la censura intesa a lamentare che il decreto del Commissario ad acta del 6 settembre 2018, n. U00329, con il quale era stato definito il budget assegnato alla Fondazione per il periodo 1° gennaio 2018 – 1° ottobre 2018, sarebbe stato illegittimo, in quanto adottato su un numero di posti letto del codice 75 (alta specialità neuro-riabilitativa) calcolato sulla base del d.m. n. 70/2015, poi annullato in sede

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi