Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-09-26, n. 202308533

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-09-26, n. 202308533
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202308533
Data del deposito : 26 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/09/2023

N. 08533/2023REG.PROV.COLL.

N. 02441/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2441 del 2020, proposto da
A C, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ente Parco Nazionale del Vesuvio, non costituito in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 4411/2019, resa tra le parti, avverso e per l’annullamento dell’Ordinanza di accertamento di inottemperanza e dichiarazione di acquisizione gratuita al patrimonio dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio- Determinazione n. 319 del 26.9.2016, notificata al ricorrente in data 28.2.2017


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2023 il Cons. D P. Nessuno è comparso per le parti costituite in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams”;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;


Rilevato in fatto che:

- la presente controversia ha ad oggetto l’appello proposto nei confronti della sentenza n. 4411 del 2019 del Tar Campania, di rigetto dell’originario ricorso, proposto dall’odierna parte appellante avverso l’ordinanza n. 319 del 26 settembre 2016;

- con tale atto l’Ente Parco odierno appellato, sul presupposto della mancata ottemperanza sia ai precedenti ordini di demolizione sia all’ordinanza comunale n. 85 del 30 luglio 2007, ha dichiarato l’acquisizione gratuita dell’intera particella 219 (del sig. A C) al proprio patrimonio, con ingiunzione di sgombero dell’immobile e di pagamento dell’indennità di occupazione pari ad euro 501.70 mensili;

- con il presente appello l’originario ricorrente contestava le argomentazioni del Tar riproponendo le censure di primo grado;

- venivano dedotti diversi profili di violazione di legge e di eccesso di potere per la presunta inesistenza in capo all’Ente Parco del potere di emanare il provvedimento di acquisizione gratuita del bene abusivo, per la ritenuta discrasia fra le aree acquisite e quelle oggetto di domanda di condono, per la ritenuta irrilevanza dell’interclusione tra fondi e per la mancata valutazione del vizio dedotto avverso la determinazione della somma a titolo di occupazione abusiva;

- l’Ente Parco appellato non si costituiva in giudizio;

- alla pubblica udienza di smaltimento del 18 settembre 2023 la causa passava in decisione.

Considerato in diritto che:

- l’appello è infondato;

- in primo luogo, va ribadito l’orientamento di questo Consiglio, correttamente applicato dai Giudici di prime cure, in ordine alla sussistenza in capo all’Ente Parco del potere esercitato;

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