Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-11-27, n. 201405882
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N. 05882/2014REG.PROV.COLL.
N. 07347/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7347 del 2014, proposto da:
PVB SOLUTIONS s.p.a.,
in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’avv.to P A ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Roma, viale Parioli, 180,
contro
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 2 di Feltre,
in persona del legale rappresentante p.t.,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’avv.to A B ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Roma, via Monte Zebio, 30
nei confronti di
- GEMMO S.p.A.,
in persona del legale rappresentante p.t.,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Lago ed Andrea Manzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via Confalonieri, 5;
- PRIMA VERA S.p.a.,
in persona del Presidente p.t.,
costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Domenichelli, Maria Alessandra Bazzani e Mario Sanino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del terzo, in Roma, viale Parioli, 180,
per la riforma
della sentenza del T.A.R. VENETO - SEZIONE I n. 01144/2014, resa tra le parti, concernente affidamento dei servizi energia degli impianti tecnologici della ULSS n.2 di Feltre e realizzazione nuovo polo tecnologico ospedale di Feltre – risarcimento danni.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata e delle controinteressate;
Visto l’appello incidentale proposto da GEMMO s.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;
Vista l’Ordinanza n. 4343/2014, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 25 settembre 2014, di reiezione della domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 13 novembre 2014, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;
Uditi, alla stessa udienza, l’avv. P A per l’appellante principale, Nicola Marcone, in sostituzione dell’avv. A B, per l’Amministrazione sanitaria, l’avv. Andrea Manzi per l’appellante incidentale e l’avv. Carlo Celani, in sostituzione dell’avv. Mario Sanino, per PRIMA VERA s.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - L’odierna appellante principale proponeva ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, contestando sia l’aggiudicazione definitiva a GEMMO s.p.a. della procedura ristretta per l'affidamento dei servizi energia degli impianti tecnologici della Azienda Unita’ Locale Socio Sanitaria n. 2 di Feltre ( di seguito Unita’ Locale Socio Sanitaria ) per un periodo di 9 anni e per la realizzazione del Nuovo Polo Tecnologico dell'Ospedale di Feltre, sia il provvedimento di esclusione dalla procedura stessa di PRIMA VERA s.p.a. unicamente per anomalia dell’offerta e non, invece, per irregolarità, illegittimità, indeterminatezza dell’offerta.
La ricorrente, classificatasi al terzo posto nella graduatoria formata all’esito della valutazione delle offerte tecniche e della verifica delle offerte economiche, lamentava, con due articolati motivi di ricorso, da un lato la mancata redazione di una nuova graduatoria all’ésito dell’esclusione della prima classificata PRIMA VERA s.p.a. per anomalia dell’offerta ( sottolineando come “laddove fosse stata rideterminata la graduatoria, infatti, la PVB avrebbe conseguito in relazione al punto P2 un punteggio di 14,05 punti … mentre Gemmo avrebbe conseguito il punteggio di 11,04 … La PVB in seguito alla rideterminazione della graduatoria avrebbe ottenuto un punteggio globale di 89,58 contro il punteggio della Gemmo di 87,67 e sarebbe stata aggiudicataria”: pag. 3 ric. orig. ), dall’altro l’erronea valutazione dell’offerta di PRIMA VERA s.p.a. in sede di ammissione alla gara e l’altrettanto erroneo inserimento della stessa “nella graduatoria matematica”, trattandosi di offerta “assurda”, “maliziosa” e “completamente indeterminata”.
Si costituivano in giudizio la Unità Locale Socio Sanitaria intimata, l’aggiudicataria e la controinteressata PRIMA VERA s.p.a., contrastando le doglianze avversarie e deducendone l’infondatezza.
La seconda proponeva altresì ricorso incidentale, successivamente integrato da motivi aggiunti, vòlti a contestare l’ammissione alla gara della ricorrente principale e dunque avente carattere escludente.
Il Tribunale adìto respingeva l’istanza cautelare di parte ricorrente con ordinanza n. 210/2014.
Tale provvedimento veniva però riformato dalla Sezione con ordinanza n. 1877/2014, sia pure ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 119, comma 3, c.p.a.
All’ésito del giudizio il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’impugnativa principale e dichiarava inammissibile quella incidentale.
Seguivano la proposizione dell’appello contro la sentenza, di cui vengono sottolineati i profili di non condivisibilità.
L’aggiudicataria controinteressata resiste all’appello, deducendone l’infondatezza e riproponendo con appello incidentale i motivi di ricorso incidentale già svolti in primo grado.
La Unità Locale Socio Sanitaria si è costituita anche in questo grado di giudizio, concludendo per la reiezione del gravame principale.
Parimenti si è costituita in giudizio l’impresa, dell’ammissibilità della cui offerta si controverte, per resistere ai profili di contestazione riferiti appunto alla sua offerta.
Le parti costituite hanno sviluppato ulteriormente le rispettive ragioni con successivi scritti difensivi.
Con Ordinanza n. 4343/2014, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 25 settembre 2014, è stata respinte la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.
La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 13 novembre 2014, alla quale il difensore dell’appellante principale ha depositato atto nel quale dichiara ch’è venuto meno l’interesse alla decisione.
2. – L’appello principale dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
E’ ben noto, invero, il fondamentale principio secondo il quale l'interesse al ricorso, in quanto condizione dell'azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti ( cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 475/92;da ultimo Cons. St., IV, 3 settembre 2014, n. 4484 ).
Nel caso di specie tale persistenza è sicuramente da escludersi, alla luce della espressa affermazione di parte appellante circa il sopravvenuto venir meno di tale interesse, sì che non si verifica l’ipotesi che la declaratoria d'improcedibilità possa risolversi in una sostanziale elusione dell'obbligo di pronunciare sulla domanda.
Ne consegue l’improcedibilità per carenza di interesse dell’appello incidentale.
Le spese processuali possono essere integralmente compensate fra le parti, alla luce del silenzio in punto condanna alle spese da parte dei difensori dell’appellata/appellante incidentale e dell’Amministrazione all’udienza pubblica, a fronte della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’appello principale.