Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-06-24, n. 202004025
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Testo completo
Pubblicato il 24/06/2020
N. 04025/2020REG.PROV.COLL.
N. 09276/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9276 del 2015, proposto dai signori M A D, V D e A D, rappresentati e difesi dagli avvocati N C e A I, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G R in Roma, via Muzio Clementi, n. 9;
contro
Il Comune di Vieste, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, (Sezione Terza), n. 647 del 2015, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore - nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2020 svoltasi in video conferenza ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, d.l. n. 18 del 2020 - il consigliere Michele Conforti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli odierni appellanti sono comproprietari per la quota di tre quindicesimi di un fondo oggetto di una procedura espropriativa non portata a compimento e occupato, in via d’urgenza dall’amministrazione.
2. Nell’ambito del giudizio incardinato dinanzi al T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, gli interessati hanno dedotto che, con sentenza n. 39 del 2010, questo Consiglio ha annullato gli atti della procedura espropriativa intrapresa dall’ente locale per la realizzazione di un’opera pubblica.
2.1. Pur non essendo stati parte di quel processo, gli interessati, ritenendo che tale giudicato producesse effetti anche nei loro confronti, hanno proposto domanda di restitutio in integrum dei terreni oggetto della procedura o, in subordine, qualora l’area non fosse stata restituita dall’ente locale, domanda di risarcimento del danno per equivalente, pari al valore venale del bene, nonché il risarcimento a titolo di ristoro del danno scaturente dall’occupazione senza titolo dell’area e fino alla restituzione del bene.
2.2. A sostegno della domanda risarcitoria, gli interessati hanno allegato la vocazione edificatoria del fondo (peraltro già ricompreso in un piano di recupero urbano, presentato da un’associazione temporanea di imprese e perfezionato con deliberazione del consiglio comunale nn. 50/1997 e 60/1998 e convenzionato in data 27 gennaio 2000 con atto rep. N. 93864) e quantificato il danno nel valore di mercato dell’area pari alla somma di euro 435.098,10, di cui essi domandano i tre quindicesimi.
2.3. In subordine, gli interessati hanno domandato che venisse disposta una consulenza tecnica al fine di accertare il valore venale dell’area.
3. Con la memoria del 23 febbraio 2015, a causa dell’introduzione dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 (T.U.), gli interessati hanno riformulato le loro domande, chiedendo la restituzione del fondo oppure l’emanazione del provvedimento di acquisizione, ed hanno rideterminato le somme a loro dire spettanti in ragione dei fatti allegati, in considerazione del contenuto dispositivo della nuova norma (riconoscimento di somme dovute a titolo di danno non patrimoniale; quantificazione del risarcimento per l’occupazione senza titolo pari al cinque per cento annuo del valore venale del bene).
4. Con la sentenza impugnata, il Tribunale amministrativo regionale ha accolto la domanda di restituzione del fondo, facendo salva l’adozione del provvedimento di cui all’art. 42