Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-11-07, n. 201205657

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-11-07, n. 201205657
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201205657
Data del deposito : 7 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04387/2011 REG.RIC.

N. 05657/2012REG.PROV.COLL.

N. 04387/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4387 del 2011, proposto da:
R E, rappresentata e difesa dall’Avv. M G e dall’Avv. R M I, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Angelico, 103;

contro

Comune di Corio (To);
B U, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. L B e dall’Avv. Benedetto G Carbone, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni, 288;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Piemonte, Sezione I, n. 161 dd. 11 febbraio 2011, resa tra le parti e concernente permesso di costruire


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di B U;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2012 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per l’appellante Elena R l’Avv. Gabriele Pafundi in sostituzione dell’Avv. R M I, e per l’appellato Umberto B l’Avv. G Benedetto Carbone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. In data 15 febbraio 2006 i Signori G Val ed Elena R hanno conseguito il rilascio dal Comune di Corio (Torino) del permesso di costruire 11/2006, avente ad oggetto la “costruzione di un basso fabbricato uso autorimessa e rifacimento parte di recinzione in Corio, via Piano Audi n. 27” .

A seguito di un esposto presentato dall’Ing. Umberto B in data 16 ottobre 2006 quale titolare di immobile confinante con quello del Val e della R, l’Amministrazione Comunale ha disposto un sopralluogo presso il cantiere e, essendo state riscontrate alcune difformità tra quanto sino a quel momento realizzato e quanto previsto nel progetto presentato agli effetti del rilascio del predetto titolo edilizio, ha emesso un provvedimento di sospensione dei lavori.

Il Val e la R hanno quindi presentato in data 6 dicembre 2006 una denuncia di inizio attività al fine di regolarizzare le predette difformità, in particolare provvedendo a ridurre l’altezza del muro di cinta mediante realizzazione dello stesso a gradoni, nonché a modificare la pavimentazione dell’autorimessa.

1.2. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto a’ sensi e per gli effetti dell’art. 8 e ss. del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 il B ha a sua volta chiesto l’annullamento del predetto permesso di costruire n. 11/06 dd. 15 febbraio 2006, nonché della susseguente denuncia di inizio presentata al medesimo Comune al Prot. n. 7528 dd. 6 dicembre 2006 e costituente variante al permesso predetto, nonché di tutti gli altri atti presupposti e conseguenti.

1.3. Con atto di opposizione notificato il 26 ottobre 2007 a’ sensi dell’art. 10 del medesimo D.P.R. 1199 del 1971 la R ha chiesto la trasposizione del ricorso sopradescritto alla competente sede giurisdizionale e, pertanto, il B ha provveduto a riproporre il ricorso medesimo sub R.G. 1217 del 2007 innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

In particolare, il B ha dedotto le seguenti censure.

1) Violazione di legge con riferimento al T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, al regolamento edilizio comunale e alle N.T.A. del P.R.G. comunale, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, colpa grave, sviamento, nonché ingiustizia grave e manifesta con riferimento alle modalità di misurazione del terreno.

Secondo il B i titoli edilizi da lui impugnati si fonderebbero su di un’erronea rappresentazione in fatto della pendenza del terreno interessato nel suo stato originario.

2) Ulteriore violazione di legge di legge con riferimento al T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, al regolamento edilizio comunale e alle N.T.A. del P.R.G. comunale, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, colpa grave, sviamento, nonché ingiustizia grave e manifesta con riferimento all’altezza dei muri realizzati, in particolare quello a confine.

Il B reputa che i muri a confine realizzati siano tutti di altezza maggiore a quanto rappresentato in progetto.

3) Ulteriore violazione di legge di legge con riferimento al T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, al regolamento edilizio comunale e alle N.T.A. del P.R.G. comunale, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, colpa grave, sviamento, nonché ingiustizia grave e manifesta con riferimento al rapporto tra il muro a confine e il basso fabbricato interno.

Il B sostanzialmente nega che la porzione di muro assentita mediante i titoli edilizi impugnati possa qualificarsi come “muro di confine” .

4) Ulteriore violazione di legge di legge con riferimento al T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, al regolamento edilizio comunale e alle N.T.A. del P.R.G. comunale, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, colpa grave, sviamento, nonché ingiustizia grave e manifesta con riferimento al basso fabbricato assentito mediante i predetti titoli edilizi, che il B reputa non rispetti la prescritta distanza dal confine di proprietà.

5) Violazione di legge con riferimento al D.L.vo 22 gennaio 2004 n. 42, al T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, al regolamento edilizio comunale e alle N.T.A. del P.R.G. comunale, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, colpa grave, sviamento, nonché ingiustizia grave e manifesta con riferimento all’art. 16 del regolamento edilizio.

Il B contesta che l’opera si integri adeguatamente nel contesto edilizio e paesistico circostante.

6) Ulteriore violazione di legge di legge con riferimento al T.U. approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, al regolamento edilizio comunale e alle N.T.A. del P.R.G. comunale, eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, colpa grave, sviamento, nonché ingiustizia grave e manifesta con riferimento all’art. 16 del regolamento edilizio.

Il B afferma che la copertura del manufatto non sarebbe coerente con quella dell’edificio principale e di quelli circostanti.

1.4. Nel procedimento di primo grado si sono costituiti sia il Comune di Corio, sia la R, eccependo preliminarmente l’irricevibilità e la tardività del ricorso e, in via subordinata, chiedendone la reiezione.

1.5. Con ordinanza collegiale n. 44 dd. 26 maggio 2010 la Sezione II dell’adito T.A.R. ha disposto l’effettuazione di una consulenza tecnica d’ufficio al fine di verificare:

1) se la rappresentazione dello stato di fatto dei luoghi fornita per il rilascio dei due titoli edilizi qui impugnati fosse stata conforme all’effettivo stato di fatto dei luoghi medesimi, con la prescrizione, in caso positivo, di verificare anche la lunghezza del muro di confine e se il manufatto medesimo, come progettato all’esito della variante, rispetti le altezze prescritte dagli strumenti urbanistici;

2) se il basso fabbricato, come in progetto, rispetti le prescritte distanze dal confine.

Nella medesima ordinanza il giudice di primo grado ha inoltre espressamente disposto che il consulente non considerasse invece le questioni di cui ai motivi nn. 5 e 6 con riferimento all’art. 16 comma 3 lett. a) e c) del regolamento edilizio comunale.

1.6. Con ulteriore ordinanza collegiale n. 78 dd. 22 ottobre 2010 la stessa Sezione II dell’adito T.A.R., preso atto dell’avvenuto deposito degli elaborati del consulente tecnico d’ufficio ha accordato termini a difesa alle parti, disponendo la trattazione del merito di causa alla pubblica udienza del 13 gennaio 2011.

1.7. Con sentenza n.161 dd. 11 febbraio 2011 la Sezione II dell’adito T.A.R. ha accolto il ricorso del B, annullando gli atti da lui impugnati.

Lo stesso giudice di primo grado ha integralmente compensato tra tutte le parti le spese di giudizio, nel mentre le spese della consulenza tecnica d’ufficio sono state poste a carico in solido al Comune di Corio e alla R.

2.1. Con l’appello in epigrafe la R chiede ora la riforma di tale sentenza, deducendo i seguenti motivi d’appello:

1) erroneità della sentenza impugnata per aver respinto l’eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso proposto in primo grado;

2) erroneità della sentenza impugnata per aver respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso di primo grado per mancanza della domanda di annullamento e di genericità dei motivi;

3) erroneità della sentenza impugnata nelle statuizioni inerenti il primo motivo del ricorso proposto in primo grado;

4) perplessità ed erroneità della sentenza impugnata nelle statuizioni inerenti il secondo motivo del ricorso proposto di primo grado, con conseguente riproposizione nel presente grado di giudizio dell’eccezione di inammissibilità del motivo medesimo;

5) erroneità della sentenza impugnata nelle statuizioni inerenti il terzo motivo del ricorso proposto in primo grado;

6) erroneità della sentenza impugnata nelle statuizioni inerenti il quarto motivo del ricorso proposto in primo grado.

2.2. Si è costituito nel presente grado di giudizio il B, replicando puntualmente alle deduzioni avversarie e concludendo per la reiezione dell’appello.

2.3. Non si è, viceversa, qui costituito il Comune di Corio.

3. Alla pubblica udienza del 3 aprile 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4.1.1. Il Collegio deve farsi carico, innanzitutto, di disaminare il primo motivo d’appello, con il quale la R afferma che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente respinto l’eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso proposto in primo grado, da lei ivi formulata.

A conforto della propria tesi la R rileva quanto segue.

1) In data 15 febbraio 2006 è stato rilasciato il permesso di costruire n. 11/06 avente ad oggetto la realizzazione del basso fabbricato adibito ad autorimessa e il rifacimento parziale della recinzione sul confine di proprietà.

2) In data 16 ottobre 2006 il B ha presentato al Comune un primo esposto, asserendo che si stavano realizzando interventi edilizi “in contrasto con quanto previsto e disposto dai regolamenti vigenti nel Comune di Corio” e segnalando in particolare l’avvenuta “costruzione di un muro di recinzione posto sul confine tra i fondi interessati” (cfr. doc. 6 di parte appellante, riproposto dal primo grado).

3) In data 27 ottobre 2006 l’Amministrazione Comunale ha eseguito un sopralluogo, nel corso del quale è stata accertata l’avvenuta realizzazione di una “soletta in calcestruzzo” e di un muro sul confine, con “sviluppo lineare di mt 6,70” ed “altezza di circa ml. 2,25 nella parte a monte e di circa ml 3,50 nella parte a valle” (cfr. doc. 4 prodotto dal Comune nel fascicolo di primo grado).

4) In data 6 dicembre 2006 il Val e la R hanno presentato l’anzidetta denuncia d’inizio di attività in variante all’anzidetto permesso di costruire n.11 del 2006, e hanno conseguentemente provveduto alla mera modificazione della pavimentazione dell’autorimessa ed alla riduzione dell’altezza del muro di cinta, mediante realizzazione dello stesso a gradoni.

5) In data 18 gennaio 2007 l’Amministrazione Comunale ha effettuato un nuovo sopralluogo, questa volta sul terreno di proprietà dello stesso B, il quale in tale occasione avrebbe illustrato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale “la situazione reale” venutasi a creare;
il che si evincerebbe con chiarezza dal contenuto del secondo esposto presentato sempre dal B in data 8 maggio 2007 (cfr. doc. 10 depositato dalla R nel giudizio di primo grado), nonché dalla nota dd. 26 febbraio 2007 a firma del Difensore civico provinciale (cfr. ibidem , doc. 7), nella quale - tra l’altro - si dà espressamente atto che nel corso del sopralluogo svolto “nel gennaio 2007, su espressa richiesta dell’Ing. B” , il tecnico comunale aveva proceduto al rilievo di “altezze e distanze” .

6) Nell’anzidetto esposto dell’8 maggio 2007 il B avrebbe evidenziato expressis verbis ch e il permesso di costruire e la successiva variante risultavano inficiati da un’errata rappresentazione “dello stato di fatto relativo alla pendenza del terreno, su cui il basso fabbricato viene costruito” e che “la situazione reale venne mostrata al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale durante il sopralluogo effettuato in data 18 gennaio 2007 sul terreno di mia proprietà” (cfr. doc. 10 cit.).

Più in dettaglio il B avrebbe affermato nel suo secondo esposto che “risultano quindi non conformi allo stato di fatto: l’affermazione che il “terreno interno risulta essere più alto di quello esterno;
la quota del dislivello a valle del fabbricato riportato a progetto” .

In dipendenza di tutto ciò, la R afferma quindi che, riferimento alla tempestività delle censure del B, nella sentenza appellata sarebbe stata omessa qualsivoglia considerazione circa l’esistenza ed il contenuto di tale “secondo esposto” : e ciò nonostante che l’esposto medesimo sia stato ripetutamente da lei citato a comprova della tardività dell’impugnativa proposta dallo stesso B.

Comunque sia, la R contesta pure la tesi del giudice di primo grado laddove, esprimendosi sul primo esposto dd. 16 ottobre 2006 e sul sopralluogo dd. 27 ottobre 2006, ha reputato del tutto generici e influenti gli elementi probatori addotti al fine della tardività dell’impugnazione: e ciò in quanto dall’esame del contenuto di entrambi tali documenti si trarrebbe - per

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi