Consiglio di Stato, sez. V, sentenza breve 2022-10-25, n. 202209073

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza breve 2022-10-25, n. 202209073
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202209073
Data del deposito : 25 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/10/2022

N. 09073/2022REG.PROV.COLL.

N. 07397/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 7397 del 2022, proposto da
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E G, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Unione Regionale dell'Artigianato e della Piccola Impresa Pugliese (Urap Cianato Imprese), Unione Provinciale Sindacati Artigiani (Upsa) Cianato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato D D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 00343/2022, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Unione Regionale dell'Artigianato e della Piccola Impresa Pugliese (Urap Cianato Imprese) e di Unione Provinciale Sindacati Artigiani (Upsa) Cianato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che:

a) viene impugnata sotto plurimi profili la sentenza, in epigrafe indicata, con cui il TAR Lecce ha affermato la incompetenza del Comune di Brindisi a disporre unilateralmente l’aumento del valore bollino sulle autocertificazioni impianti termici con potenza inferiore a 35 KV;

b) si costituivano in giudizio le intimate associazioni di categoria per chiedere il rigetto del gravame;

c) alla camera di consiglio del 20 ottobre 2022, avvisate le parti circa la possibilità di adottare sentenza in forma semplificata, la causa veniva infine trattenuta in decisione.

Considerato che:

1. Si controverte sul bollino per le caldaie domestiche. Il bollino è obbligatorio e viene applicato, a seguito di verifica di conformità e di controllo di funzionalità, da parte di manutentori autorizzati. Il valore del bollino, per la Regione Puglia, viene determinato con delibera della giunta regionale. Con la determinazione comunale impugnata in primo grado, invece, l’aumento del costo del bollino (cui si deve poi aggiungere quello per la chiamata e per le competenze del manutentore) è stato direttamente e unilateralmente portato da 12,5 euro a 25 euro da parte del Comune di Brindisi;

2. Quanto all’invocato difetto di legittimazione attiva in capo alle suddette associazioni di categoria si osserva che, al di là del ruolo espressamente riservato ai manutentori autorizzati dalla legge Regione Puglia n. 36 del 2016 (art. 4), le associazioni dei manutentori stessi sono portatori dell’interesse qualificato alla applicazione uniforme dell’importo del predetto bollino su base regionale, e ciò anche allo scopo di evitare problematiche operative e applicative, legate alla possibile introduzione di diversi importi da parte di altrettante amministrazioni comunali, che in concreto ricadrebbero con effetti senz’altro negativi, data la costruzione normativa in essere (in base alla quale i manutentori sono tenuti ad anticipare l’importo dei bollini stessi), sulla sfera di competenza dei singoli manutentori;

3. Considerato nel merito delle sollevate questioni che:

3.1. La competenza a deliberare siffatti aumenti è limpidamente ascritta in capo alla sola giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 5, della legge regionale n. 36 del 2016;

3.2. Né il fatto che il Comune di Brindisi si trovi attualmente in stato di dissesto finanziario potrebbe autorizzare una simile deroga, ossia la possibilità di introdurre diversi importi del bollino rispetto alle quote fissate a livello regionale, e ciò dal momento che l’art. 243 TUEL non prevede una rimodulazione generalizzata delle competenze amministrative riservate alle rispettive amministrazioni;

4. Ritenuto pertanto di rigettare il presente appello, con compensazione in ogni caso delle spese di lite.

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