Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-10-31, n. 202209438

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-10-31, n. 202209438
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202209438
Data del deposito : 31 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2022

N. 09438/2022REG.PROV.COLL.

N. 09102/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9102 del 2019, proposto da:
V A, R A, V B, D B, E B, F C, C C, M C, T S C, M C, G C, S C, Filomena D'Agostino, E D, B D G, K D P, A D, S E, V F, C F, T F, I G, G G, F G, C G, A G, A M, C N, C N, R N, M G P, D P, M P O, W Q, A R, A S, L To, Elisa Tumicelli, rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicola Zampieri, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;

contro

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Direzione generale del MIUR, Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione e Uffici Scolastici di tutte le regioni, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Carola Salvati, Maria Carmela Circelli, non costituite in giudizio;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 4436/2019.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni in epigrafe;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. L M;

Nessuno presente per le parti nell'udienza straordinaria del giorno 14 ottobre 2022;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio, Sez. III Bis , n. 4436 del 4 aprile 2019 con cui è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del bando di concorso emanato con il decreto del direttore generale per il personale scolastico pubblicato in data 9 novembre 2018 avente per oggetto “concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria”, segnatamente nelle parti in cui preclude la partecipazione al concorso ai docenti che abbiano svolto i due anni di servizio richiesti presso le istituzioni scolastiche paritarie e consente la presentazione della domanda solo attraverso il sistema informativo “polis”, nonché il decreto ministeriale del 17 ottobre 2018 avente ad oggetto “concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”, nella parte in cui richiede, quale titolo di ammissione al concorso, lo svolgimento di almeno due annualità di servizio specifico, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali e con riferimento all’Allegato c contenente la Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi straordinari per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno.

Il TAR ha respinto il ricorso in parte mediante richiamo ad alcuni suoi precedenti conformi, ai sensi dell’art. 74 c.p.a. e ritenendo, altresì, non immediatamente lesiva la tabella titoli nella parte in cui attribuiva un punteggio aggiuntivo a chi avesse laurea in scienze della formazione rispetto ai titolari di solo diploma magistrale e non attribuiva alcun punteggio a chi avesse avuto un punteggio di diploma inferiore a 75.

L’appello è affidato ai seguenti motivi.

I) Con il primo motivo gli appellanti hanno lamentato la violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 cost. a causa dell’irragionevole disparità di trattamento tra scuole statali e istituti paritari laddove si ammette la partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto solo a coloro che avessero maturato il requisito del biennio di insegnamento negli ultimi 8 anni presso scuole pubbliche statali in difetto di valide ragioni di interesse pubblico.

II) Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno censurato l’erroneità della sentenza nella parte in cui, rinviando alla sentenza n. 2115/2019, si sottolinea il distinto meccanismo di reclutamento tra istituti statali e paritari per giustificare la partecipazione alla procedura concorsuale in esame solo a chi avesse prestato servizio di insegnamento presso scuole pubbliche per almeno un biennio negli ultimi otto anni.

III) Il requisito dell’espletamento del servizio biennale nelle scuole statali sarebbe ultroneo rispetto alla finalità dell’art. 4 del decreto legge n. 87/2018 di sanare l’ overruling come ritenuto nella sentenza dell’Adunanza plenaria n. 11/2017.


IV) La scelta di non consentire la partecipazione al concorso straordinario ai candidati in possesso dell’abilitazione e dell’esperienza professionale acquisita nelle scuole paritarie si porrebbe in aperto contrasto con il principio generale dei diritti acquisiti di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione in considerazione del quadro normativo vigente alla data di emanazione del decreto legge n. 87/2018 da cui si desume la piena parità scolastica tra scuola paritaria e scuola statale.

V) Si lamenta la violazione del principio di proporzionalità che avrebbe dovuto portare alla disapplicazione dell’art. 4, comma 1 quinquies , del decreto legge n. 87/2018.

VI) L’esclusione dalla procedura in esame dei docenti che abbiano maturato il requisito biennale di servizio negli ultimi otto anni presso scuole paritarie sarebbe illegittima per violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, di tutela della dignità sociale, imparzialità, parità di trattamento consacrati negli artt. 3, 35, 36, 41, 51 e 97 cost..

VII) L’art. 3, comma 1 quinquies , del D.L. n. 87/2018 si porrebbe in violazione sia dei principi di parità scolastica tra istituti pubblici e privati di cui alla legge n. 62/2000 e al decreto legge n. 255/2001, sia dei principi comunitari di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza di cui all’art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e dei principi di libertà di insegnamento e di istruzione e nella libertà di creare istituti di insegnamento di cui all’art. 14 della stessa Carta.

VIII) Il decreto legge n. 87/2018 sarebbe contrario al principio del massimo accesso ai pubblici impieghi mediante procedura concorsuale di cui all’art. 97 cost. e al principio meritocratico di cui all’art. 51 cost..

IX) Si deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza della P.A. di cui all’art. 97 cost., poiché il mancato computo del servizio svolto nelle scuole paritarie determina l’immissione in ruolo di quei soli candidati che hanno lavorato nella scuola statale almeno per un biennio a discapito di quelli che hanno prestato servizio presso istituti paritari con un’esperienza di insegnamento di più lunga durata.

X) Con l’ultimo motivo deducono l’illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 51 cost. e dell’art. 4, commi 1 e 2, del DPR 487/1994, laddove impongono la presentazione delle domande di partecipazione al concorso esclusivamente con modalità via web .

Pertanto, gli appellanti hanno concluso, chiedendo:

- in via preliminare e cautelare, sospendere l’efficacia della sentenza impugnata e adottare i provvedimenti cautelari ritenuti opportuni anche ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale di cui al Decreto del Direttore Generale del MIUR. n. 1546 del 7 novembre 2018;

- in via principale, in riforma della sentenza del TAR Lazio n. 4436/2019, accogliere il ricorso previa disapplicazione dell’art. 4, comma 1 quinquies , del D.L. n. 87/18, per contrasto con il diritto dell’Unione europea;

- in subordine, sollevare la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 del TUEF in merito alla compatibilità con il diritto dell’Unione europea della normativa interna;

- in ulteriore subordine, sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte costituzionale previa declaratoria della rilevanza e non manifestamente infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1 quinquies , del D.L. n. 87/18 nella parte in cui esclude dal concorso per titoli ed esami i docenti abilitati che hanno lavorato per almeno un biennio nelle scuole paritarie, in quanto in palese contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 41, 97 e 51 della Costituzione.

L’Amministrazione si è costituita nel presente grado di giudizio solo formalmente.

Con ordinanza n. 6358 del 20 dicembre 2019 la Sez. VI ha respinto l’istanza cautelare ravvisando l’assenza di fumus boni iuris in quanto:

« - il requisito ulteriore costituito dall’aver svolto almeno due annualità di servizio specifico nella scuola statale negli ultimi otto anni scolastici sono imposti dalla fonte primaria rappresentata dall’art. 4, comma 1-quinquies, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, come convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;

- la valutazione della legittimità costituzionale di tale norma non può prescindere dal fatto che non esiste un divieto costituzionale di leggi a contenuto particolare o concreto, salvo il limite della ragionevolezza (cfr. Corte Costituzionale n. 382 del 2008);
nonché dalla considerazione che si è al cospetto di un concorso straordinario volto a sanare la posizione dei diplomati magistrali ante 2001/2002, sicché, ad un giudizio sommario proprio della presente fase cautelare, il requisito consistente nella necessità di aver maturato una specifica anzianità di servizio e che tale servizio sia stato svolto nella scuola statale non appare irragionevole (ex multis, ordinanza n. 3440 del 2019);

- in riferimento a quest’ultima questione, la Sezione (ordinanze 2869, 2870, 2866, 2867 del 2019) ha già avuto modo di escludere l’arbitrarietà della discriminazione, posto che l’intenzione del legislatore è quella di incidere sul sistema dei docenti che lavorano presso il sistema delle istituzioni scolastiche statali, al fine di garantirne il riassorbimento, tenuto altresì conto che la distinzione rispetto agli istituti scolastici paritari appare giustificata anche dal diverso meccanismo di selezione che interessa le scuole paritarie rispetto a quelle statali (cfr. ordinanza 2573 del 2019) ».

All’udienza straordinaria del 14 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’appello è infondato.

I numerosi motivi di appello possono essere, in gran parte, esaminati congiuntamente sulla base dei numerosi precedenti con pronunce (Cons. Stato, Sez. VII, 26 maggio 2022, n. 4233;
id. Sez. VI, 6 luglio 2021, n. 5146;
id. 24 maggio 2021, n. 4016) che si richiamano e dalle quali si mutuano le argomentazioni per respingere la presente impugnazione. Invero non è ravvisabile il difetto di motivazione nella sentenza impugnata, atteso che le argomentazioni svolte dal TAR Lazio nelle pronunce ivi richiamate corrispondono a quelle espresse nei precedenti di questo Consiglio.

2.1. La previsione di bando impugnata in primo grado, che prevede, come requisito di ammissione al concorso, lo svolgimento, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/2018) di almeno due annualità di servizio specifico nella scuola dell’infanzia e primaria, presso le istituzioni scolastiche statali, discende direttamente dalla normativa primaria, come si può dedurre dal complesso degli atti che disciplinano la procedura, ossia il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 ottobre 2018 con cui è stata autorizzata la procedura concorsuale straordinaria impugnata e il decreto del direttore generale n. 1546 del 7 novembre 2018, recante “Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno indetto ai sensi dell’articolo 4, comma 1- quater , lettera b), del decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 - Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, che prevede all’art. 3 i requisiti di ammissione alla procedura di carattere straordinario.

Il citato art. 3, al primo comma, lett. a) e b) prevede che: “1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1- quinquies , del Decreto Legge, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso dei seguenti titoli: a. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/11-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
b. diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/11-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali almeno due annualità di servizio specifico, rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.

Il bando ripete quindi la sua formulazione dalla normativa primaria di cui è attuativo, ossia dall’art. 4, comma 1 quinquies del decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito in legge n. 96 del 9 agosto 2018. L’art. 4, rubricato “Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria”, dopo aver disciplinato i rapporti intercorrenti con i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2000-2001, alla luce delle decisioni giurisdizionali che li hanno interessati, al comma 1 quater , prevede che il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni che di sostegno è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali descritte nelle lettere da a) a c) del medesimo comma. In particolare, ai sensi della lettera b) del medesimo comma è prevista la possibilità di bandire un concorso straordinario, in ciascuna regione al quale, al netto dei posti di cui al concorso descritto alla lettera a) (che ha carattere prioritario per espressa previsione di legge), è destinato il 50 per cento dei posti sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale, con la precisazione che ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento. La lettera c) del medesimo comma prevede poi dei concorsi ordinari per titoli ed esami da bandire con cadenza biennale.

L’art. 4, comma 1 quinquies , quindi, autorizza il Ministero a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1 quater, lettere b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, per la copertura dei posti sia comuni che di sostegno: « Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché' i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124
».

Ne discende l’infondatezza della censura di violazione di legge e di eccesso di potere, posto che la limitazione deriva direttamente dalla fonte primaria.

2.2. La disposizione in parola va ricondotta nella categoria delle leggi provvedimento, atteso che di fatto regolamenta, in ragione di esigenze peculiari, attribuzioni ordinariamente spettanti alla pubblica amministrazione, come è appunto il caso della provvista di personale.

La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che le leggi provvedimento, che possono essere sottoposte al vaglio di legittimità costituzionale, sono quelle che contengono disposizioni dirette a destinatari determinati (Corte cost., n. 154 del 2013, n. 137 del 2009 e n. 2 del 1997), ovvero incidono su un numero determinato e limitato di destinatari (Corte cost., n. 94 del 2009);
che hanno contenuto particolare e concreto (Corte cost., n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 137 del 2009, n. 241 del 2008, n. 267 del 2007 e n. 2 del 1997) e che comportano l'attrazione alla sfera legislativa della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa (Corte cost., n. 94 del 2009 e n. 241 del 2008).

Nel caso di specie ricorrono le suindicate situazioni, tuttavia il Collegio ritiene che non ricorrano i presupposti per sollevare incidete di costituzionalità.

In primo luogo, va notato che il concorso in questione è espressamente considerato di carattere straordinario, con la diretta conseguenza che non incide comunque sulla possibilità per i ricorrenti di accedere ai posti di pubblico impiego mediante concorso pubblico, ossia ai concorsi ordinari che verranno banditi sulla base della lettera c), dell’art. 4, comma 1 quater , del decreto legge n. 87 del 2018.

In secondo luogo, la clausola che prevede una specifica esperienza professionale di due anni negli ultimi otto presso istituzioni scolastiche statali, appare compatibile con la vicenda ordinamentale su cui si inserisce.

Da un punto di vista più generale, essa considera il dato socialmente rilevante della situazione dei possessori del diploma magistrale ante 2001/02 e della laurea in scienze della formazione primaria e si propone quale strumento di riassorbimento graduale di personale qualificato (per il titolo e per gli anni di servizio dedotti), onde non favorire il risorgere stesso di altro precariato, obbedendo all’intrinseca ratio delle modalità di reclutamento a carattere "eccezionale", rappresentato dall’esigenza di sanare situazioni aventi connotati del tutto peculiari, concedendo la tutela dell’affidamento ingenerato da un orientamento giurisprudenziale dapprima favorevole alla tipologia di aspiranti docenti e successivamente superato dalla sentenza n. 11 del 2017 dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

Per altro verso, l’individuazione di un presupposto legato all’esperienza professionale acquisita e al servizio svolto, ovviamente con specifico riferimento al settore di riferimento e anche al sostegno, è il frutto della contemporanea esigenza di raccordare un dato di merito collegato all’attività svolta con la necessità di delimitare il campo di applicazione della procedura straordinaria e il tema dell’eliminazione del precariato storico.

Le osservazioni che precedono vanno poi viste alla luce della pronuncia della Corte costituzionale, 2 maggio 2019, n. 106 (richiamata anche dalla successiva sentenza 28 maggio 2019 n. 130, data proprio in relazione al sistema di reclutamento degli insegnanti delle scuole secondarie e sul concorso riservato ai titolari di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria). In quella sede, il giudice delle leggi ha evidenziato come la disciplina introdotta si sia posta « l'obiettivo di regolare situazioni meritevoli di specifica attenzione da parte del legislatore, al fine di dare una definitiva soluzione al contenzioso amministrativo che ha investito alcuni concorsi, evitando che i relativi effetti continuassero a rendere problematica la programmazione del servizio e aumentassero il fenomeno delle reggenze », così da ritenere correttamente operato il bilanciamento tra i contrapposti interessi atteso che in tal modo si « accorda una particolare tutela alle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di efficacia dell'azione amministrativa, anche sotto il profilo della sua tempestività, a fronte di una compressione non irragionevole del diritto di accesso all'impiego pubblico e del principio del pubblico concorso ».

Pertanto, anche alla luce delle affermazioni della Corte costituzionale, ampiamente valevoli anche nella fattispecie in esame, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per sollevare l’incidente di costituzionalità in relazione alla fattispecie in esame.

3. La accertata legittimità degli atti impugnati, nella parte in cui prevedono un requisito che preclude agli appellanti di partecipare alla procedura concorsuale, priva questi ultimi dell’interesse ad impugnare le modalità di presentazione della domanda.

4. Le considerazioni innanzi svolte portano il Collegio, altresì, ad escludere che sussistano i presupposti per disapplicare la più volte citata previsione normativa di cui all’art. 4, comma 1 quinquies , del decreto legge n. 87/2018 per presunta contrarietà alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

4. Le considerazioni innanzi svolte portano il Collegio, altresì, ad escludere che sussistano i presupposti per disapplicare la più volte citata previsione normativa di cui all’art. 4, comma 1 quinquies , del decreto legge n. 87/2018 per presunta contrarietà alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

In proposito deve essere innanzitutto ribadito quanto la giurisprudenza di questo Consiglio ha affermato, in ordine alla compatibilità con i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi, circa la possibilità degli Stati membri di richiedere, per la partecipazione ai concorsi, ulteriori titoli e requisiti (Cons. Stato, Sez. VI, n. 8288/2019). Si deve escludere peraltro che lo svolgimento di un periodo di insegnamento presso una scuola paritaria determini un affidamento rispetto alla partecipazione ad un concorso di carattere straordinario. Proprio la straordinarietà della procedura, da valutare sulla base dei criteri stabiliti dalla Corte costituzionale, impedisce anche di considerare violati gli altri principi evocati dall'appellante al fine di ipotizzare la disapplicazione della norma. L'obiettivo perseguito dal legislatore attraverso la previsione di concorsi straordinari è quello di superare la situazione di precariato determinatasi negli anni nel settore statale: si tratta di concorsi per loro natura riservati a specifiche categorie di soggetti per la individuazione dei quali sono stati individuati alcuni criteri tra cui quello contestato. In tale ottica, la esclusione degli insegnanti privi dei requisiti richiesti non dà luogo a disparità di trattamento o discriminazione come accadrebbe invece se ci si trovasse di fronte ad una procedura di carattere ordinario (Cons. Stato, Sez. VI, 25 novembre 2020, n. 7414).

Una interpretazione della norma che estendesse la partecipazione al concorso straordinario agli insegnanti che, come l'appellante, abbiano maturato il biennio di esperienza nelle scuole paritarie, alla stregua delle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza da ultimo citata, non si giustificherebbe neanche sulla base della ritenuta unicità del "sistema pubblico di istruzione". La formulazione utilizzata dal legislatore è infatti inequivoca e fa riferimento esclusivamente al servizio prestato negli istituti scolastici statali. Si tratta di una scelta che potrebbe essere valutata solo sul piano della legittimità costituzionale, questione che tuttavia, come già visto, il Collegio ritiene manifestamente infondata.

Alla luce delle considerazioni svolte, nel solco dei precedenti di questo Consiglio (cfr. n. 7414/2020 cit.), deve essere respinta la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea sia perché non si ravvisano elementi di contrasto del decreto legge n. 87 del 2018 con la disciplina europea, sia viepiù perché le disposizioni europee che si assumono violate, non appaiono rilevanti nel presente giudizio.

Invero l’art. 14 della Carta dei diritti fondamentali disciplina il diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua, diritto che comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria laddove, nel caso di specie, oggetto del giudizio sono i requisiti di accesso ad una procedura concorsuale straordinaria.

Il principio di uguaglianza di tutte le persone davanti alla legge, sancito dall’art. 20, non risulta violato dalla norma in rassegna, atteso che, come lungamente evidenziato anche dalla Corte costituzionale, i ricorrenti non si trovano in posizione “uguale” a quella dei docenti contemplati dall’art. 4, comma 1 quinquies , del decreto legge n. 87/2018, sicchè non può assumersi, per definizione, la violazione del principio di uguaglianza a fronte di situazioni diverse.

Il riferimento all’art. 5 del Trattato istitutivo dell’Unione non è pertinente non venendo in rilievo, nel caso di specie, le politiche occupazionali dello Stato.

5. In considerazione della novità, all’epoca della proposizione dell’appello, della questione trattata sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali.

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