Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2016-07-14, n. 201601659

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2016-07-14, n. 201601659
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201601659
Data del deposito : 14 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="836c419a-2075-5eeb-9d9f-eee55bc66c6e" href="/decisions/itcslli464pcfr3mpw">N. 02508/2013</a> AFFARE

Numero 01659/2016 e data 14/07/2016

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 6 luglio 2016




NUMERO AFFARE

02508/2013

OGGETTO:

Ministero della giustizia.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’Assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in congedo -OMISSIS-per l’annullamento del decreto del direttore generale del personale e della formazione del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ persistente disturbo schizzoaffettivo in soggetto con pregresse alterazioni ideative e comportamentali in attuale parziale compenso farmacologico con antipsicotici, cronicizzato ”, dal medesimo sofferta.

LA SEZIONE

-OMISSIS-, con la quale il Ministero della giustizia ha chiesto il parere sull’affare di cui in oggetto;

Visto il ricorso, proposto con atto -OMISSIS-;

Visto il parere interlocutorio reso -OMISSIS-;

Visti gli artt. 22, comma 8 e 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.


Premesso e considerato.

1. Come già esposto nel parere interlocutorio in epigrafe l’assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in congedo -OMISSIS-, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia dal lui sofferta.

-OMISSIS-giudicava l’istante affetto dalla patologia “ persistente disturbo schizzoaffettivo in soggetto con pregresse alterazioni ideative e comportamentali in attuale parziale compenso farmacologico con antipsicotici, cronicizzato ”, ascrivendola alla terza categoria della tabella A.

-OMISSIS-.

-OMISSIS-l’Amministrazione dichiarava non dipendente da causa di servizio la predetta infermità.

2. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe l’assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria in congedo -OMISSIS-.

3. Con la relazione istruttoria -OMISSIS-il Ministero riferente si è espresso per il rigetto nel merito del ricorso in esame.

Con il parere interlocutorio in epigrafe questa Sezione ha invitato il Ministero riferente a trasmettere la predetta relazione istruttoria alla parte ricorrente, con assegnazione di un congruo termine per replicare.

-OMISSIS-, il Ministero riferente ha comunicato di aver adempiuto al succitato incombente istruttorio, precisando che il ricorrente, a seguito dell’avvenuto accesso, non ha formulato alcuna controdeduzione.

4. Ciò posto, la Sezione ritiene di poter procedere all’esame della presente controversia.

Con i motivi di gravame di cui al ricorso in epigrafe il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del decreto impugnato per violazione e falsa applicazione del d. P.R. n. 915 del 1978, del d. P.R. n. 834 del 1981 e dell’art. 10, comma 1 del d. P.R. n. 461 del 2001;
vizio e/o carenza d’istruttoria;
eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità manifesta della motivazione;
nonché violazione degli artt. 64 del d. P.R. n. 1092 del 1978, 10 del d. P.R. n. 461 del 2001 e 3 della legge n. 241 del 1990.

Secondo il ricorrente, infatti, la motivazione posta dal Comitato di verifica a fondamento -OMISSIS-non sarebbe adeguata a comprendere l’ iter logico seguito dal CVCS nel negare la dipendenza da cause di servizio della patologia sofferta, atteso che l’organo consultivo si sarebbe limitato a rilevare l’assenza di “ disagi e strapazzi di particolare intensità ” nel lavoro svolto dall’interessato, mentre avrebbe dovuto dimostrare “ dettagliatamente che lo sviluppo della malattia è effettivamente indipendente dall’attività lavorativa ”.

Inoltre, il Comitato avrebbe espresso tale parere senza aver compiuto una puntuale istruttoria sul servizio svolto dal ricorrente, atteso che il succitato organo non avrebbe proceduto ad acquisire puntuali informazioni in merito agli straordinari, ai turni ed alle ferie non godute dall’interessato.

Infine, il CVCS avrebbe fondato la sua determinazione sulla “ non provata preesistenza di fattori di rischio ” dell’interessato, sottraendosi dal chiarire - sul piano scientifico e con riferimento alla documentazione prodotta dall’Amministrazione e dallo stesso ricorrente - le ragioni in base alle quali la patologia sofferta sarebbe attribuibile esclusivamente a “ fattori individuali ”, con la conseguenza che, anche sotto questo profilo, la motivazione del contestato parere non sarebbe idonea a far comprendere l’ iter logico seguito dell’organo consultivo.

4.1. Dette censure non possono essere condivise.

Preliminarmente la Sezione rileva che, in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, “ il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali ” (Cons di Stato, Sez. IV, 6 dicembre 2013, n. 5818).

Orbene, a parere della Sezione, il contestato parere del CVCS non risulta affetto da nessuno dei vizi di legittimità precedentemente richiamati.

Più nel dettaglio, la Sezione ritiene che il succitato parere - nella parte in cui ha ritenuto l’infermità sofferta dal ricorrente come non dipendente da fatti di servizio in considerazione della circostanza che “ non risultano sussistere nel tipo di prestazioni di lavoro rese disagi e strapazzi di particolare intensità, né elementi di eccezionale gravità, che abbiano potuto prevalere sui fattori individuali … tenuto conto della peculiare natura della patologia di cui trattasi ” - non risulti né illogico né irragionevole, e ciò sia in quanto tale motivazione appare adeguata a comprendere le ragioni del diniego opposto dal Comitato sia in considerazione della circostanza che lo stesso ricorrente non ha evidenziato, né durante il contestato procedimento né con il ricorso de quo , la sussistenza di specifici fatti di servizio idonei a dimostrare l’illogicità della valutazione compiuta dal competente organo consultivo.

Ne deriva, quindi, che - non potendosi ritenere sussistenti nella specie quei vizi che soli consentono al g.a. di sindacare nel merito le scelte tecnico discrezionali operate dai competenti organi amministrativi --OMISSIS-non può che ritenersi legittimo, con la conseguenza che deve ritenersi legittimo anche l’impugnato decreto, che si è correttamente conformato a quanto rilevato dall’organo consultivo a ciò preposto.

A quanto esposto non può, peraltro, opporsi la circostanza che il Comitato di verifica non avrebbe proceduto ad acquisire ulteriore documentazione in merito all’effettivo servizio svolto dal ricorrente, con conseguente difetto d’istruttoria, e ciò in quanto il succitato parere, come emerge dalla sua lettura, è stato adottato “ dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti ”, con la conseguenza che, nella specie, l’organo consultivo non ha omesso di valutare le circostanze in cui l’interessato ha svolto il proprio servizio, così come riportate dalla documentazione trasmessa dall’Amministrazione e dallo stesso ricorrente, giudicando la menzionata documentazione sufficiente per emettere il proprio giudizio che come già rilevato non risulta né illogico né irragionevole data la “ peculiare natura ” della succitata infermità.

5. Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso risulta infondato e deve, conseguentemente, essere respinto.

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