Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-02-27, n. 202001443

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-02-27, n. 202001443
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001443
Data del deposito : 27 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2020

N. 01443/2020REG.PROV.COLL.

N. 05878/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5878 del 2019, proposto dal Comune di Ocre, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, n. 35/B;

contro

La signora M R F, anche in qualità di erede della signora P P, rappresentata e difeso dall'avvocata C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo n. 240/2019, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della signora M R F e della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali - Ufficio Speciale Ricostruzione Cratere;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2020 il Cons. R P e uditi per le parti gli Avvocati R C e C G e l'Avvocato dello Stato Eugenio De Bonis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

In occasione dell’evento sismico verificatosi in Abruzzo nel 2009, con decreti nn. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16 e 18 del 12 maggio 2014 il Comune di Ocre ha espropriato, tra gli altri, alcuni terreni di proprietà delle signore M R F e P P, al fine di realizzare moduli abitativi provvisori (MAP) destinati ad una durevole utilizzazione, nonché le connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire una sollecita sistemazione delle persone fisiche residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni distrutte o dichiarate non agibili, in attesa della ricostruzione o riparazione delle stesse.

Con ricorso RG n. 487/2014, tali atti sono stati impugnati dalle due proprietarie dinanzi al TAR per l’Abruzzo.

Successivamente, i provvedimenti impugnati sono stati sostituiti da una serie di altri decreti di esproprio (nn. 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42 e 44 del 20.6.2014), adottati dalla medesima Amministrazione comunale, a seguito di un progetto di variante approvato nel 2013 dal Dipartimento della Protezione Civile.

Con motivi aggiunti, le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento anche di tali atti.

Con sentenza n. 240/2019, il TAR per l’Abruzzo ha accolto in parte le domande proposte dalle ricorrenti, dichiarando improcedibile la domanda di annullamento dei decreti di esproprio ritirati in via autotutela e annullando i successivi decreti di esproprio emanati nel giugno 2014.

Tale sentenza è stata appellata dall’Amministrazione dinanzi al Consiglio di Stato, deducendo i seguenti motivi di ricorso: 1) error in iudicando , nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso e del connesso atto di motivi aggiunti per mancata impugnazione dei decreti commissariali di individuazione delle aree ove realizzare i MAP e le connesse opere di urbanizzazione;
II) error in iudicando , nella parte in cui il TAR per l’Abruzzo ha ritenuto illegittimi i decreti di esproprio impugnati in ragione della natura meramente provvisoria delle opere da realizzare.

La signora M R F, in proprio e quale erede della signora P P (nel frattempo deceduta), si è costituita nel giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza del 13 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, osserva che con D.P.C.M. del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 245/2002, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge n. 286/2002 (recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della Regione Abruzzo), è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992, lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno interessato la Provincia di L’Aquila e altri comuni della Regione Abruzzo.

Con il medesimo decreto sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della citata legge n. 225/1992.

Con d.l. n. 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2009, sono stati previsti “ Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile ”.

Con l’articolo 2, comma 1, del citato decreto legge, è stato previsto, in particolare, un programma straordinario e urgente per la realizzazione nei Comuni colpiti dal sisma di “ moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi ”.

Tali previsioni sono state confermate dalla O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009, recante “ Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile ”.

2. In tale contesto, con decreti del Commissario Delegato n. 17 del 12 agosto 2009 e n. 20 del 28 agosto 2009, sono state individuate, nell’ambito del Comune di Ocre, una serie di aree destinate ai c.d. “Moduli Abitativi Provvisori” (MAP) e ai c.d. “Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio” (MUSP) ed alle connesse opere di urbanizzazione.

Con decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali n. 1609 del 13 settembre 2012, sono state demandate agli enti locali le attività espropriative e, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 20 del 20 settembre 2012, i Comuni sono stati individuati “quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alte occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010”.

Con successivo provvedimento n. DPC/TERAB/161 del 21 gennaio 2013, il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato, ritenendola coerente con le esigenze emergenziali, la proposta di variante per la realizzazione delle suddette opere di urbanizzazione e ha certificato la congruità degli oneri economici di propria competenza.

Con determina n. 187 del 22 ottobre 2013, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha trasferito al Comune di Ocre la somma complessiva di € 362.985,43 al fine di provvedere al pagamento degli oneri derivanti da indennità di occupazione e di esproprio in favore dei beneficiari finali.

Sulla base di tali atti, il Comune di Ocre ha proceduto all’occupazione di una serie di particelle catastali comprese nel territorio comunale, offrendo le corrispondenti indennità provvisorie alle proprietarie delle aree individuate.

In particolare, con determinazioni nn. 27, 11, 18, 20, 7, 6, 8, 10, 9, 16, 17, 5 del 20 gennaio 2014, il Comune ha provveduto al deposito presso il Ministero dell’Economie e delle Finanze delle indennità di esproprio riferite ad una serie di particelle catastali (di proprietà delle appellate) già individuate nei richiamati decreti commissariali e sulle quali era in corso di realizzazione il citato progetto esecutivo di variante “TAV. REV. 02” approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.

Con decreti nn. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16 e 18 del 12 maggio 2014, l’Amministrazione comunale ha espropriato una serie di particelle catastali di proprietà della signora F (cfr. decreti nn. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16) della signora P (cfr. decreto n. 18).

3. Con ricorso n. 487/2014, le due proprietarie hanno impugnato dinanzi al TAR per l’Abruzzo i citati decreti di esproprio, deducendone, con un unico motivo di censura, l’illegittimità per asserita contrarietà all’art. 2, comma 6, del d.l. n. 39/2009 e all’art. 7, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3790/2009.

In particolare, hanno affermato l’incompatibilità delle procedure ablatorie in questione con la natura provvisoria dei moduli abitativi e delle connesse opere di urbanizzazione, ricavabile dagli stessi decreti commissariali di occupazione delle aree.

Nel frattempo, gli impugnati provvedimenti di esproprio sono stati sostituiti dai seguenti decreti, adottati dal Comune di Ocre a seguito dell’approvazione del progetto di variante avvenuta nel 2013 a cura del Dipartimento della Protezione Civile: decreto di esproprio n. 27 del 20 giugno 2014 di integrazione e modifica del decreto di esproprio n. 1 del 12 maggio 2014, avente ad oggetto la particella 2730 di proprietà della signora F;
il decreto di esproprio n. 29 del 20 giugno 2014 di integrazione e modifica del decreto di esproprio n. 3 del 12.5.2014, avente ad oggetto la particella 2728 di proprietà della signora F;
il decreto di esproprio n. 30 del 20 giugno 2014 di integrazione e modifica del decreto di esproprio n. 4 del 12 maggio 2014, avente ad oggetto la particella 2726 di proprietà della signora F;
il decreto di esproprio n. 31 del 20 giugno 2014 di integrazione e modifica del decreto di esproprio n. 5 del 12 maggio 2014, avente ad oggetto la particella 2727 di proprietà della signora F;
il decreto di esproprio n. 33 del 20 giugno 2014 di integrazione e modifica del decreto di esproprio n. 7 del 12 maggio 2014, avente ad oggetto la particella 2729 di proprietà della signora F ;
il decreto di esproprio n. 34 del 20 giugno 2014 di integrazione e modifica del decreto di esproprio n. 8 del 12 maggio 2014, avente ad oggetto la particella 440 di proprietà della signora F;
il decreto di esproprio n. 36 del 20 giugno 2014 di integrazione e modifica del decreto di esproprio n. 10 del 12 maggio 2014, avente ad oggetto la articella 2731 di proprietà della signora F;
il decreto di esproprio n. 38 del 20 giugno 2014 di integrazione e modifica del decreto di esproprio n. 12 del 12 maggio 2014, avente ad oggetto la particella 2577 di proprietà della Sig.ra F;
il decreto di esproprio n. 39 del 20 giugno 2014 di integrazione e modifica del decreto di esproprio n. 13 del 12 maggio 2014, avente ad oggetto la particella 2578 di proprietà della signora F;
il decreto di esproprio n. 40 del 20 giugno 2014 di integrazione e modifica del decreto di esproprio n. 14 del 12 maggio 2014, avente ad oggetto la particella 2733 di proprietà della signora F;
il decreto di esproprio n. 42 del 20 giugno 2014 di integrazione e modifica del decreto di esproprio n. 16 del 12 maggio 2014, avente ad oggetto la particella 2732 di proprietà della signora F;
il decreto di esproprio n. 44 del 20 giugno 2014 di integrazione e modifica del decreto di esproprio n. 18 del 12 maggio 2014, avente ad oggetto la particella 438 di proprietà della signora P.

Anche tali decreti sono stati impugnati dalle proprietarie dinanzi al TAR per Abruzzo con atto di motivi aggiunti, riproponendo le medesime doglianze avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio.

4. Con sentenza n. 240/2019, il TAR per l’Abruzzo, Sede di L’Aquila, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse avanzata dall’Amministrazione (sul presupposto che le proprietarie non avevano impugnato i presupposti decreti commissariali di localizzazione degli interventi), ha dichiarato improcedibile la domanda di annullamento dei decreti di esproprio già ritirati in via autotutela ed ha accolto il ricorso teso ad ottenere l’annullamento degli altri decreti impugnati adottati nel giugno del 2014.

5. Ciò premesso, il Collegio rileva che, con il primo motivo del ricorso in appello, l’Amministrazione comunale afferma l’erroneità della sentenza impugnata per avere il giudice di primo grado disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti legata alla mancata impugnazione dei decreti commissariali n. 17 del 12 agosto 2009 e n. 20 del 28 agosto.2009 con i quali, a seguito del sisma che ha colpito l’Abruzzo il 6 aprile 2009, erano state individuate le particelle catastali di proprietà delle signore F e P quali aree destinate alla realizzazione dei c.d. “Moduli Abitativi Provvisori” (MAP) e delle connesse opere di urbanizzazione.

Secondo l’Amministrazione appellante, sotto questo profilo la pronuncia di primo grado sarebbe da considerare errata, in quanto:

- il giudice di primo grado non avrebbe considerato quanto stabilito dalla disciplina emergenziale contenuta negli articoli 2 del d.l. n. 39/2009 e 7 dell’O.P.C.M. n. 3790/2009, che fanno riferimento ad eventuali procedure espropriative, oltre che all’occupazione di urgenza, finalizzate all'attuazione degli interventi indicati;

- i decreti commissariali n. 17 del 12 agosto 2009 e n. 20 del 28 agosto 2009 (non impugnati) hanno comportato la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi;
la variante dei vigenti strumenti urbanistici;
e l’imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore del Comune nel quale sono localizzate le aree.

Secondo l’Amministrazione comunale, l’acquisizione di aree destinate alla realizzazione di Moduli Abitativi provvisori e delle connesse opere di urbanizzazione, in quanto suscettibili di durevole utilizzazione, sarebbe legittimamente avvenuta mediante l’espropriazione dei terreni delle appellate, peraltro, in assenza di ogni contestazione da parte delle proprietarie relativamente alla localizzazione dei manufatti, all’occupazione temporanea ed alla quantificazione dell’indennità.

Sulla base di tale premessa, l’Amministrazione comunale ha affermato l’inammissibilità delle contestazioni avanzate dalle proprietarie avverso i decreti di espropriazione.

6. Al riguardo, va osservato che la normativa emergenziale sopra richiamata - emanata al fine di soddisfare le esigenze abitative della popolazione terremotata -, effettivamente consentiva l’immediata localizzazione delle aree sulle quali intervenire e l’immediata apprensione dei relativi terreni;
ma, prevedeva solo come ‘eventuale’ l’espropriazione delle aree destinate a realizzare l’intervento.

Per tale ragione, le proprietarie dei suoli non hanno immediatamente contestato i decreti commissariali n. 17 del 12 agosto 2009 e n. 20 del 28 agosto 2009 con i quali sono state individuate le particelle catastali delle aree destinate alla realizzazione dei c.d. “Moduli Abitativi Provvisori” (MAP) e delle connesse opere di urbanizzazione, considerato che gli interventi ivi previsti avevano il carattere della temporaneità e la “durevole utilizzazione” dei manufatti era direttamente collegata alla cessazione delle necessità abitative della popolazione terremotata.

Il Collegio ritiene, quindi, che la prima delle censure avanzate dall’Amministrazione appellante sia infondata, perché le proprietarie, originariamente, non hanno correttamente ritenuto immediatamente lesivi i citati decreti del 2009, considerando, invece, pregiudizievoli i decreti di espropriazione impugnati, destinati ad escludere la restituzione dei beni ai privati proprietari che si ritenevano solo temporaneamente occupati.

7. E’, invece, fondato e va accolto il secondo motivo di ricorso, con il quale l’Amministrazione appellante ha affermato l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che la ‘temporaneità’ delle opere localizzate sulle aree di proprietà delle signore F e P non avrebbe potuto consentire l’espropriazione dei terreni.

Al riguardo, il Collegio – contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado – ritiene che la provvisorietà dell’occupazione delle aree di proprietà delle appellate, ai fini della realizzazione delle descritte opere emergenziali, non impediva la loro eventuale espropriazione.

Infatti, lo schema seguito dal Commissario delegato e dal Comune di Ocre è quello disciplinato dall’articolo 2 del d.l. n. 39/2009, dell’occupazione d’urgenza preordinata ad un eventuale espropriazione.

Il quinto comma del citato articolo 2 del d.l. n. 39 del 2009, infatti, stabilisce che l'approvazione delle localizzazioni delle opere, se derogatoria dei vigenti strumenti urbanistici, costituisce variante degli stessi e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;
mentre, il sesto comma del medesimo articolo prevede che: “ Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione del piano di cui al comma 3, il Commissario delegato provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione è determinata dal Commissario delegato entro sei mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009 ”.

L’eventualità di far seguire conseguenze permanenti alle occupazioni d’urgenza adottate sulla base delle citate ordinanze emergenziali, mediante l’espropriazione delle aree, infatti, non deriva – come affermato dal giudice di primo grado – “in via interpretativa” da “una regola che è in radicale contrasto con la finalità degli insediamenti abitativi emergenziali destinati a far fronte all’emergenza abitativa solo per il tempo strettamente necessario” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), ma da una specifica previsione di legge (art. 2, commi 5 e 6, d.l. n. 39/2009) e dai conseguenti citati decreti commissariali n. 17/2009 e n. 20/2009.

Il giudice di primo grado ha osservato che l’art. 2 del D.L. n. 39/2009 prevedeva l’ipotesi di una futura espropriazione solo ove tale possibilità fosse stata espressamente indicata nel verbale di immissione in possesso (il che non risulta dai verbali relativi all’immissione in possesso delle aree di proprietà dell’appellata).

Tuttavia, tale osservazione non ha particolare rilievo, perché si riferisce al caso in cui la scelta di addivenire all’espropriazione delle aree interessate all’intervento fosse assunta in origine dal Commissario delegato, mentre, nel caso di specie, la decisione di espropriare le aree è stata operata, successivamente, dall’Amministrazione comunale, sicché, la previsione normativa richiamata dall’appellata non appare dirimente ai fini della decisione della controversia.

Ciò risulta confermato dal testo dei decreti commissariali n. 17/2009 e n. 20/2019, ove si precisa che gli stessi comportano “ dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti, delle opere e dei servizi ”, “ occupazione di urgenza delle aree individuate ” e “ variante dei vigenti strumenti urbanistici ”, producendo, altresì, “ l’effetto dell’imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione, in favore dei rispettivi Comuni nei quali sono localizzate le aree ”.

Nei medesimi decreti, è previsto che i MAP e le opere di urbanizzazione sono destinati “ad una durevole utilizzazione”, tanto che con l’art. 1 della OPCM n. 3810/2009 ne è stata disposta l’assegnazione in proprietà a titolo gratuito in favore dei Comuni interessati: “In deroga alle vigenti disposizioni di legge, i moduli abitativi provvisori, i moduli ad uso scolastico provvisori nonché i moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione realizzati ai sensi dell’art. 2, della legge 24 giugno 2009, n. 77, ed ai sensi delle ordinanze citate in premessa e le relative aree oggetto di occupazione o esproprio sono assegnati in proprietà a titolo gratuito ai comuni nei cui territori gli stessi moduli sono stati realizzati ovvero sono in corso di realizzazione”.

L’art. 4 della OPCM n. 3898/2010 ha confermato l’applicabilità del meccanismo della occupazione d’urgenza e delle procedure di espropriazione, finalizzato alla realizzazione dei moduli di durevole utilizzazione e delle connesse opere di urbanizzazione,

Con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 20 del 20 settembre 2012, è stato chiarito che i Comuni “sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della struttura di missione di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore”.

Anche sulla base di tali previsioni, l’Amministrazione comunale ha disposto l’espropriazione, come detto, consentita dalla normativa di carattere primario sopra richiamata.

8. Per completezza, va anche osservato che con delibera di C.C. n. 38 del 22 dicembre 2015 (non impugnata) il Comune di Ocre, in esecuzione di quanto previsto dalla richiamata OPCM n. 3810/2009, ha disposto “di acquisire al civico patrimonio il compendio immobiliare denominato AREA M.A.P. sita nella frazione di Cavalletto d’Ocre, così come individuata nella planimetria riportata in premessa, comprensivo delle relative opere di urbanizzazione”, ivi comprese quindi le opere realizzate sulle particelle catastali dell’appellata.

Con successivo decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 4941 del 12 dicembre 2017 (non impugnato), poi, è stata disposta “l’assegnazione in proprietà a titolo gratuito al Patrimonio del Comune di Ocre dei Moduli Abitativi Provvisori (M.A.P.), in toto identificati dalle corrispondenti unità immobiliari riepilogate nell’Allegato 1”.

9. Con specifico riferimento al richiamo operato nella sentenza impugnata alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6277/2004, va rilevato che, con tale decisione, è stato affrontato il caso dell’espropriazione, a cura del Comune di Ocre, delle aree destinate alla realizzazione della “Casa della Cultura”.

In tale occasione, la Sezione IV ha affermato che “l’opera per la cui realizzazione si è fatto ricorso alla procedura straordinaria (contestata dal ricorso di primo grado) non ha il carattere di opera di urbanizzazione, trattandosi di un edificio da realizzarsi ad uso sociale e non riveste quindi quel carattere di accessorietà o strumentalità proprio delle opere di urbanizzazione;
l’intervento, pertanto, non può rientrare, nemmeno come opera di urbanizzazione, nelle opere di carattere emergenziale (quali i MAP), per le quali la normazione ha previsto le procedure ablative straordinarie” (cfr. decisione n. 6277/2014).

Dal tenore di tale decisione, si evince che la fattispecie affrontata in quel giudizio è diversa da quella oggetto della presente controversia, poiché, nel caso di specie, le opere localizzate sulle aree espropriate sono proprio quelle descritte dalla normativa emergenziale richiamata e comprendono sia i citati MAP che opere che si pongono in posizione di strumentalità e accessorietà rispetto ai moduli provvisori (cfr. i decreti commissariali nn. 17 e 20 del 2012, non impugnati) e nel connesso progetto di variante approvato dalla Protezione Civile nel 2013.

Pertanto, anche sotto questo profilo, le censure dell’appellante vanno accolte.

10. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che l’appello sia fondato e debba essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR per l’Abruzzo, L’Aquila, n. 240/2019, respinge il ricorso di primo grado.

11. Sussistono gravi ed eccezionali motivi – alla particolare natura della controversia, della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese dei due gradi di giudizio tra le parti in causa.

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