Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-02-27, n. 202001443

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-02-27, n. 202001443
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001443
Data del deposito : 27 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2020

N. 01443/2020REG.PROV.COLL.

N. 05878/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5878 del 2019, proposto dal Comune di Ocre, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, n. 35/B;



contro

La signora IS IT RR, anche in qualità di erede della signora IA LE, rappresentata e difeso dall'avvocata Cesidio Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo n. 240/2019, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della signora IS IT RR e della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali - Ufficio Speciale Ricostruzione Cratere;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2020 il Cons. Roberto Proietti e uditi per le parti gli Avvocati Roberto Colagrande e Cesidio Gualtieri e l'Avvocato dello Stato Eugenio De Bonis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

In occasione dell’evento sismico verificatosi in Abruzzo nel 2009, con decreti nn. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16 e 18 del 12 maggio 2014 il Comune di Ocre ha espropriato, tra gli altri, alcuni terreni di proprietà delle signore IS IT RR e IA LE, al fine di realizzare moduli abitativi provvisori (MAP) destinati ad una durevole utilizzazione, nonché le connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire una sollecita sistemazione delle persone fisiche residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni distrutte o dichiarate non agibili, in attesa della ricostruzione o riparazione delle stesse.

Con ricorso RG n. 487/2014, tali atti sono stati impugnati dalle due proprietarie dinanzi al TAR per l’Abruzzo.

Successivamente, i provvedimenti impugnati sono stati sostituiti da una serie di altri decreti di esproprio (nn. 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42 e 44 del 20.6.2014), adottati dalla medesima Amministrazione comunale, a seguito di un progetto di variante approvato nel 2013 dal Dipartimento della Protezione Civile.

Con motivi aggiunti, le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento anche di tali atti.

Con sentenza n. 240/2019, il TAR per l’Abruzzo ha accolto in parte le domande proposte dalle ricorrenti, dichiarando improcedibile la domanda di annullamento dei decreti di esproprio ritirati in via autotutela e annullando i successivi decreti di esproprio emanati nel giugno 2014.

Tale sentenza è stata appellata dall’Amministrazione dinanzi al Consiglio di Stato, deducendo i seguenti motivi di ricorso: 1) error in iudicando , nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso e del connesso atto di motivi aggiunti per mancata impugnazione dei decreti commissariali di individuazione delle aree ove realizzare i MAP e le connesse opere di urbanizzazione; II) error in iudicando , nella parte in cui il TAR per l’Abruzzo ha ritenuto illegittimi i decreti di esproprio impugnati in ragione della natura meramente provvisoria delle opere da realizzare.

La signora IS IT Ferraruti, in proprio e quale erede della signora IA LE (nel frattempo deceduta), si è costituita nel giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza del 13 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta per la decisione.



DIRITTO

Il Collegio, preliminarmente, osserva che con D.P.C.M. del 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 245/2002, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge n. 286/2002 (recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della Regione Abruzzo), è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992, lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno interessato la Provincia di L’Aquila e altri comuni della Regione Abruzzo.

Con il medesimo decreto sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della citata legge n. 225/1992.

Con d.l. n. 39/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2009, sono stati previsti “ Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile ”.

Con l’articolo 2, comma 1, del citato decreto legge, è stato previsto, in particolare, un programma straordinario e urgente per la realizzazione nei Comuni colpiti dal sisma di “ moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti in abitazioni che sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi ”.

Tali previsioni sono state confermate dalla O.P.C.M. n. 3790 del 9 luglio 2009, recante “ Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile ”.

2. In tale contesto, con decreti del Commissario Delegato n. 17 del 12 agosto 2009 e n. 20 del 28 agosto 2009, sono state individuate, nell’ambito del Comune di Ocre, una serie di aree destinate ai c.d. “Moduli Abitativi Provvisori” (MAP) e ai c.d. “Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio” (MUSP) ed alle connesse opere di urbanizzazione.

Con decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali n. 1609 del 13 settembre 2012, sono state demandate agli enti locali le attività espropriative e, con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 20 del 20 settembre 2012, i Comuni sono stati individuati “quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alte occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010”.

Con successivo provvedimento n. DPC/TERAB/161 del 21 gennaio 2013, il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato, ritenendola coerente con le esigenze emergenziali, la proposta di variante per la realizzazione delle suddette opere di urbanizzazione e ha certificato la congruità degli oneri economici di propria competenza.

Con determina n. 187 del 22 ottobre 2013, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha trasferito al Comune di Ocre la somma complessiva di € 362.985,43 al fine di provvedere al pagamento degli oneri derivanti da indennità di occupazione e di esproprio in favore dei

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