Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-08-07, n. 202407024
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 07/08/2024
N. 07024/2024REG.PROV.COLL.
N. 04062/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4062 del 2020, proposto dal Curatore del Consorzio Res, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;
contro
Comune di Calvi Risorta, Commissario Ad Acta, non costituiti in giudizio;
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata - Sede di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Consorzio Res in Liquidazione Giudiziale, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 1687/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche della Campania Molise Puglia e Basilicata - Sede di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 maggio 2024 il Cons. R S e udito per le parti l’avvocato Vincenzo Scarno in collegamento da remoto attraverso videoconferenza;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Il curatore del Consorzio RES (già Consorzio Sinergie a r.l.) impugna la sentenza in epigrafe, che ha rigettato il ricorso dallo stesso proposto avverso il provvedimento del commissario ad acta prot. n. 1003 del 15.1.2019 di decadenza dal titolo giuridico a sottoscrivere il contratto di servizio di igiene urbana per il Comune di Calvi Risorta, nonché avverso le ulteriori note e comunicazioni trasmesse dal Commissario ad acta, con particolare riferimento alla nota prot. n. 20241 del 18.7.2018, alla nota prot. n. 8549 del 20.3.2018, 9838 del 4.4.2018, 8548 del 20.3.2019, 17543 del 21.6.2018.
2 - L’odierno appellante afferma di essere affidatario del servizio di igiene urbana nel Comune di Calvi Risorta per gli anni 2015/2020, giusta determina di aggiudicazione definitiva n. 218 del 14 ottobre 2015, e che:
- nell’anno 2016 adiva il T.A.R. per far accertare l’illegittimità dell’inerzia del Comune di Calvi Risorta sulla sua istanza del 26 ottobre 2016 di sottoscrizione del contratto;
- con sentenza n. 5539/2017 il T.A.R. ordinava al Comune di provvedere, pena la nomina di un commissario ad acta;
- stante la perdurante inerzia dell’amministrazione, chiedeva e otteneva l’insediamento del commissario ad acta;
- il commissario ad acta, preso atto dell’avvenuto smarrimento da parte del Comune di Calvi Risorta della documentazione di gara, chiedeva con nota depositata in data 24 aprile 2018 chiarimenti al T.A.R.;
- con l’ordinanza n. 3994 del 14 giugno 2018 il T.A.R. chiariva quanto segue: “che, quanto alla documentazione relativa alla ditta, ove la stessa non fosse stata medio tempore esibita, il Collegio assume necessario fissare un ulteriore e definitivo termine per la produzione dei relativi atti (termine che il Commissario ad acta stabilirà in non meno di trenta giorni dalla nuova e conclusiva richiesta), con l’esplicita avvertenza – riportata nella comunicazione – che l’ingiustificata inerzia darà luogo alla decadenza dal titolo giuridico a sottoscrivere il contratto, decadenza poi eventualmente disposta dal Commissario ad acta con provvedimento formale da depositare in giudizio; che, quanto alla documentazione di gara, la circostanza che la stessa risulti smarrita, quali che ne siano le ragioni, non osta alla stipulazione del contratto, dovendo ricavarsi dalla determinazione di aggiudicazione definitiva n. 218/2015 (ed eventuali allegati) ogni elemento utile alla redazione del relativo atto negoziale”;
Conseguentemente, con nota del 21 giugno 2018 il commissario ha chiesto al Consorzio di trasmettere entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della nota (pena la decadenza dal titolo giuridico a sottoscrivere il contratto) la seguente document azione: “1. dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa…ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. del certificato di iscrizione nel registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio…Tale documentazione dovrà essere fornita dal Consorzio, da tutte le società consorziate e dalle società consorziate indicate quali esecutrici dell’affidamento del servizio; 2. dichiarazione sostitutiva degli stati di famiglia, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. dei soggetti indicati nella dichiarazione di cui al punto 1), dai direttori tecnici, dal sindaco, dai componenti del collegio sindacale e dai soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 231/2001 (nei casi contemplati dall’art. 2477 del c.c.), dalla consorziata designata all’esecuzione dei lavori, dalle società consorziate con una partecipazione pari almeno al 5%, legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 co. 244 (legge di bilancio 2018)… 3. dichiarazione di composizione societaria di cui al D.P.C.M. 187/1991”.
In data 26 giugno 2018 il Consorzio ha inoltrato parte della documentazione.
Il commissario con nota del 18 luglio 2018 ha