Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-22, n. 202400669
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Testo completo
Pubblicato il 22/01/2024
N. 00669/2024REG.PROV.COLL.
N. 03839/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3839 del 2023, proposto da
Associazione “Pro Loco Aquilano di Tossicia”, rappresentata e difesa dagli avvocati F C, A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F C in Roma, viale delle Milizie, n. 1;
contro
Comune di Tossicia, rappresentato e difeso dall'avvocato M C C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma,
previa sospensione cautelare,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sez. I, n. 383/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tossicia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2023 il Cons. Antonino Masaracchia e uditi per le parti gli avvocati Camerini e Cheng Chi Chang;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – L’associazione “Pro Loco Aquilano di Tossicia” ha domandato la riforma, previa sospensione cautelare, della sentenza del TAR Abruzzo, meglio indicata in epigrafe. Si tratta della decisione che ha respinto, compensando le spese, il suo ricorso proposto avverso il provvedimento inibitorio, emesso in data 13 agosto 2021 dallo Sportello Unico delle Attività produttive del Comune di Tossicia (TE), riferito alla precedente segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) avente ad oggetto l’attività di bar e ristorante, con valorizzazione dei prodotti tipici locali, da esercitarsi presso i locali dell’associazione ubicati in Tossicia, fraz. Aquilano.
A fronte della motivazione del provvedimento inibitorio comunale, incentrata sul contrasto dell’attività di bar e ristorante con la destinazione urbanistica dei locali – i quali risultano autorizzati e accatastati come E3 (per svolgimento di esigenze pubbliche) e non come C1 (edificio commerciale) – il TAR ha respinto entrambi i motivi del ricorso di primo grado, evidenziando, in sintesi, che:
- (quanto al primo motivo di ricorso) l’attività svolta dalla ricorrente ha natura commerciale, come desumibile dalle norme della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 2018 (recante il testo unico regionale in materia di commercio), e, come prescritto dall’art. 53 di tale legge regionale, essa va esercitata nel rispetto della destinazione d’uso dei locali; nella SCIA, la ricorrente aveva inequivocabilmente indicato “ l’attività per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ”, pur se finalizzata alla promozione dei prodotti tipici locali, ma quest’ultima rimaneva “una mera finalità estrinseca a cui è diretta la somministrazione ed appare irrilevante ai fini della qualificazione giuridica dell’attività in termini commerciali”; il rispetto della destinazione d’uso dei locali non può essere derogato nemmeno dalla disposizione di favore di cui all’art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2017 (c.d. codice del terzo settore), a norma della quale “ Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica ”, e ciò in quanto l’attività svolta dalla ricorrente, ha precisato il TAR, “ha carattere lucrativo e non costituisce quindi un’attività istituzionale degli enti del Terzo settore, risultando estranea dal novero delle attività di interesse generale che possono essere svolte da detti enti ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.03/07/2017, n. 117”; in definitiva, a giudizio del TAR, “l’attività di ‘somministrazione di alimenti e bevande’ oggetto di scia presentata dall’Associazione ricorrente non è un’attività istituzionale della Pro Loco, ma è un’attività sussidiaria di carattere commerciale soggetta alla normativa regionale di cui alla L.R. n. 23 del 2018 e non trova deroga nelle previsioni legislative in favore degli enti del terzo settore”;
- (quanto al secondo motivo di ricorso) la censura incentrata su una presunta violazione della convenzione