Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2017-07-24, n. 201701733
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Numero 01733/2017 e data 24/07/2017 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 12 luglio 2017
NUMERO AFFARE 00853/2013
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da V L, avverso diniego di promozione al grado superiore;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 37053 del 6 febbraio 2013 con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Dante D'Alessio;
Il primo capitano L V ha impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il provvedimento con il quale il Comando Militare Esercito Lombardia, in data 22 gennaio 2010, gli ha comunicato che non era possibile dare corso alla sua promozione al grado di maggiore “ in quanto, la S.V. è transitata nella riserva di complemento, ai sensi dell'art. 61 della legge 10 aprile 1954 n° 113, come modificato dall'art.1 della legge 25 Marzo 1986 n° 83, a decorrere dal 1 Maggio 1992, data sotto la quale ha compiuto il 47° anno di età. Essendo l'avanzamento degli ufficiali nella riserva di complemento, ai sensi dell'art.128 della legge 1137/1955, previsto in caso di richiamo in servizio, possibile solo in tempo di guerra a norma dell'articolo 64 della legge 113/1954 ".
Il primo capitano L V ha ricordato di essere stato convocato a presentarsi per “istruzione” dal 2 giugno 1992 all’11 luglio 1992, al fine dell’acquisizione dei titoli necessari alla valutazione per l’avanzamento al grado superiore, ed ha aggiunto di aver completato tale attività con valutazioni molto lusinghiere. Ha quindi chiesto di rimediare alla lunga serie di errori burocratici commessi dall’Amministrazione con il riconoscimento, a costo zero per lo Stato, del richiesto avanzamento di grado.
Il ricorso non può tuttavia essere accolto avendo l’Amministrazione correttamente applicato le disposizioni, su richiamate, che consentono l’avanzamento dell’ufficiale collocato nella riserva di complemento solo in caso di guerra.
Né il capitano Lazzari ha indicato per quale ragione l’Amministrazione non avrebbe dovuto applicare le disposizioni in questione.
Anche questa Sezione ha, in proposito, affermato che ogni possibilità di avanzamento per l’Ufficiale è preclusa dal transito nella riserva di complemento al compimento del 47° anno di età poiché, ai sensi dell’art. 128 della legge n. 1137 del 1955 (all’epoca vigente), l’avanzamento è consentito solo in caso di guerra, previo richiamo in servizio. (Consiglio di Stato, Sezione II, n. 3622 del 27 agosto 2013, n. 4646 del 7 novembre 2012).