Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-05-16, n. 201903180

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-05-16, n. 201903180
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201903180
Data del deposito : 16 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2019

N. 03180/2019REG.PROV.COLL.

N. 09225/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso di registro generale numero 9225 del 2018, proposto dal Comune di Terni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.



contro

Il signor F F, rappresentato e difeso dall'avvocato F T, con domicilio eletto presso il suo studio, in Terni, via Armellini, n. 1.



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, n. 433/2018, resa tra le parti, concernente la domanda di annullamento dell’ingiunzione di pagamento per l’inadempimento degli obblighi previsti nella convenzione urbanistica.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor F F;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2019, il consigliere D D C e uditi per le parti l’avvocato P G e l’avvocato Sara Spezzi (su delega dell’avvocato F T);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il signor F F ha agito dinanzi al T.a.r. Umbria (ricorso n. 434 del 2012) per ottenere l’annullamento dell’atto prot. n. 93883 del 25 maggio 2010, con il quale l’Ufficio Programmazione e Recupero Urbanistico del Comune di Terni le ha ingiunto il pagamento, entro trenta giorni, della somma di € 13.931,19 con l’avvertimento che, decorso inutilmente il termine, si sarebbe proceduto al recupero mediante iscrizione ruolo, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 28 febbraio 2008, n. 31.

1.1. L’ordinanza ingiunzione è stata emanata dal Comune siccome il ricorrente è assegnatario di un posto auto/box nel parcheggio interrato di Piazza Tacito in Terni, realizzato dalla cooperativa Tacito Park, in forza di convenzione n. rep. 34716 del 26 giugno 2000, la quale prevede l’applicazione della penale (art. 9 della convenzione) per il caso di inadempimento ovvero di ritardata ultimazione dei lavori di realizzazione di tale parcheggio.

2. Il T.a.r. per l’Umbria, con la sentenza n. 433 del 9 luglio 2018, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della parte ricorrente rispetto a quanto ingiunto nei suoi confronti dal Comune di Terni e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento n. 93883/2010 in parte qua, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.

3. Il Comune di Terni ha impugnato la sentenza, ritenendo erroneo il ragionamento logico-giuridico del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto fondata la dedotta carenza di legittimazione passiva della parte opponente, sul presupposto dell’asserita estraneità della penale di cui all’art. 9 della convenzione rep. n. 34716/2000 (stipulata tra il Comune di Terni e la cooperativa Tacito Park), rispetto al successivo contratto di assegnazione del posto auto del 18 dicembre 2003 (stipulato tra il medesimo Comune e l’opponente).

3.1. Il Comune ha, inoltre, espressamente richiamato tutte le proprie difese svolte nel primo grado del giudizio per contestare la fondatezza delle (numerose) altre censure proposte dalla parte ricorrente avverso l’atto impugnato, rimaste tuttavia assorbite in ragione dell’accoglimento della (preliminare) deduzione sulla sussistenza del difetto di legittimazione passiva rispetto alla pretesa di adempimento.

4. Il signor F F ha chiesto la declaratoria di infondatezza dell’avverso appello e, in via subordinata, per il caso di accoglimento del gravame, ha espressamente riproposto tutti i motivi di impugnazione dedotti nel primo grado di giudizio, e segnatamente:

4.1. i vizi propri dell’ingiunzione di pagamento, per plurimi e concorrenti profili:

a) incompetenza dell’organo che l’ha emanata, perché sottoscritta dal Dirigente dell’Ufficio Programmazione e Recupero Urbanistico, anziché dal Dirigente dell’Ufficio competente all’accertamento e al recupero delle entrate comunali;

b) carenza dei presupposti per l’esercizio del potere, siccome la Giunta Comunale - con la deliberazione n. 574 del 20 novembre 2003 - avrebbe deciso di soprassedere all’applicazione della penale nei confronti della cooperativa, sicché sarebbe oggi illegittimo richiederne il pagamento agli assegnatari dei posti auto;

c) mancata emanazione, da parte del Comune di Terni, del regolamento previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, quale atto presupposto rispetto alla scelta di avvalersi, per la riscossione dei propri crediti, dello strumento dell’ingiunzione fiscale;

d) carenza di motivazione in relazione alla causa petendi che sorreggerebbe la richiesta di pagamento nei confronti dell’assegnatario;

e) carenza di motivazione in relazione alle contestazioni di inadempimento o di ritardato adempimento mosse nei confronti della cooperativa;

f) mancata indicazione, nell’atto, del responsabile del procedimento, in violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 27 luglio 1990;

g) mancata notificazione nei modi previsti dalla legge, poiché l’ingiunzione è stata comunicata a mezzo di lettera raccomandata A/R e non tramite l’ufficiale giudiziario o il messo notificatore;

4.2. l’invalidità dell’ordinanza ingiunzione in relazione all’azione esercitata, sotto due diversi e opposti profili:

A) qualora si voglia interpretare la richiesta di pagamento della somma di denaro quale applicazione della clausola penale (privatistica) convenzionalmente pattuita tra il Comune e la società cooperativa per l’inesatto adempimento, il Comune dovrebbe agire (come qualsiasi altro soggetto di diritto comune) sulla base di un titolo esecutivo precedentemente formato nell’ambito di un giudizio ordinario di cognizione volto all’accertamento della sussistenza del contestato inadempimento (o ritardato adempimento), anziché procedere (unilateralmente e d’imperio) tramite lo strumento della riscossione coattiva dell’ingiunzione fiscale, la quale presuppone un credito certo, liquido ed esigibile.

Accedendo a tale ipotesi ricostruttiva, l’opponente contesta in ogni caso:

a) l’esistenza stessa dell’inadempimento o del ritardato adempimento imputabile alla cooperativa;

b) la trasmissibilità delle conseguenze patrimoniali derivanti dall’illecito civilistico ai terzi resisi assegnatari dei box auto;

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